Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 6068 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 5 Num. 6068 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da AVV_NOTAIO Generale presso la Corte di appello di Catania nel procedimento a carico di COGNOME NOME nata a Bronte il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/07/2025 del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata e di disporre la trasmissione degli atti al Tribunale di Catania per l’ulteriore corso ;
lette le conclusioni del difensore dell ‘imputata che ha chiesto di confermare la sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Catania, pronunciandosi in sede di udienza di “comparizione predibattimentale” ex artt. 554bis e 554ter cod. proc. pen., ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di NOME COGNOME
COGNOME in ordine al reato di furto di energia elettrica, perché, esclusa la contestata aggravante del fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio (art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.) , l’azione penale non poteva essere iniziata per difetto di querela.
Avverso l’indicata decisione propone ricorso per cassazione il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte di appello di Catania, denunciando l’inosservanza dell’art. art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.
Secondo il ricorrente l’energia elettrica rientra nel novero delle cose destinate a pubblico servizio, sì da integrare pienamente l’aggravante contestata che rende il reato procedibile di ufficio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso del Pubblico ministero va qualificato come appello.
La parte pubblica ricorrente impugna una sentenza di “non luogo a procedere” emessa dal giudice all’esito dell’udienza predibattimentale ex artt. 554bis e ss. cod. proc. pen.
2.1. Viene in rilievo, pertanto, l’innovativo istituto dell’udienza c.d. “filtro”, introdotta, per i procedimenti a citazione diretta, dal d. lgs. n. 150 del 2022.
Come si legge nella relazione illustrativa alla riforma, l’inserimento, nella trama del procedimento a citazione diretta , di un’udienza predibattimentale in camera di consiglio a contraddittorio pieno, risponde a più finalità: da un lato consentire un vaglio preliminare snello, circa la fondatezza e la completezza dell’azione penale; « dall’altro lato, concentrare in un moment o anticipato, precisamente definito nella sua collocazione, tutte le attività prodromiche a quelle propriamente istruttorie e decisorie tipiche della fase dibattimentale, per consentire una più efficiente organizzazione di questo momento dell’attività giudiziaria, liberando il giudice che vi è preposto da incombenze diverse da quelle istruttorie e decisorie. Incombenze che, spesso, in ragione della loro non prevedibilità ex ante, impediscono la predisposizione di un calendario effettivo del dibattimento e, in particolare, dell’istruttoria » (così testualmente relazione cit.).
In questa prospettiva all’udienza predibattimentale , nei procedimenti a citazione diretta, è stato assegnato, tra gli altri e per quanto qui interessa, anche il compito di definire il processo, quando, sulla base del complesso degli atti di indagine (ora trasmessi integralmente al giudice ex art. 553 cod. proc. pen.), già emergano elementi che conducono a un proscioglimento oppure si evidenzi che gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna.
L’art. 554ter cod. proc. pen. stabilisce che: «Se, sulla base degli atti trasmessi ai sensi dell’articolo 553, sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l’azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se risulta che il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che l’imputato non è punibile per qualsiasi causa, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna».
L’art. 554quater cod. proc. pen. detta uno specifico regime per l’impugnabilità delle sentenze predibattimentali , che ricalca quello stabilito dall’art. 428 cod. proc. pen. per le sentenze di non luogo a procedere emesse all’esito di udienza preliminare.
Sono indicati (commi 1 e 2): il mezzo di impugnazione (appello) e i soggetti legittimati (AVV_NOTAIO della Repubblica e AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO nei casi di cui all’articolo 593-bis, comma 2; l’imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso; la persona offesa nei soli casi di nullità previsti dall’articolo 552, comma 3).
É disciplinato il giudizio di appello sia nelle forme (camera di consiglio ex art. 127 cod. proc. pen.) sia negli epiloghi decisori: «In caso di appello del pubblico ministero, la corte, se non conferma la sentenza, fissa la data per l’udienza dibattimentale davanti ad un giudice diverso da quello che ha pronunciato la sentenza o pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all’imputato. In caso di appello dell’imputato, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula più favorevole all’imputato» (comma 3).
In sintonia con quanto previsto dall’art. 428, comma 3quater , cod. proc. pen., è fissato (dal comma 6) un limite oggettivo di inappellabilità in relazione alle sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa (le quali pertanto saranno solo ricorribili per cassazione e per tutti i motivi di cui all’art. 606 cod. proc. pen.).
È stabilito che contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello possono ricorrere per cassazione l’imputato e il procuratore AVV_NOTAIO solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 606 (comma 4).
Sull’impugnazione la Corte di cassazione decide in camera di consiglio con le forme previste dall’articolo 611 cod. proc. pen. (comma 5).
2.2. Si tratta di un regime impugnatorio “chiuso” e speciale, che deroga a quello AVV_NOTAIO.
Lo dimostra il confronto tra appellabilità riconosciuta -con la sola limitazione oggettiva delle sentenze relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa -al pubblico ministero dal citato art. 554quater rispetto al disposto dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., il quale, a seguito delle modifiche di cui alla legge n. 114 del 2024, addirittura esclude in toto la legittimazione del pubblico ministero a proporre appello contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all’articolo 550, commi 1 e 2 (vale a dire per tutti quelli oggetto di citazione diretta).
La peculiare natura delle sentenze di non luogo a procedere ex art. 554ter cod. proc. pen. è testimoniata anche dalla loro assoggettabilità a revoca ai sensi dell’art. 554quinquies (come accade per quelle pronunciate ai sensi dell’art. 425 cod. proc. pen.).
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO impugnante ha proposto ricorso diretto per cassazione.
Occorre allora interrogarsi se si ricada o meno nell’ambito applicativo dell’art. 569, cod. proc. pen., il quale attribuisce alla parte che ha diritto di appellare la sentenza di primo grado la facoltà di proporre direttamente ricorso per cassazione, limitatamente ai casi di cui all’art. 606, comma 1, lett. a), b), c), cod. proc. pen.
Data l’identità di struttura e caratteri, il collegio ritiene di ispirarsi agli approdi ermeneutici elaborati con riferimento alla sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 cod. proc. pen., dando continuità a quell’orientamento , decisamente maggioritario nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui: «La sentenza di non luogo a procedere resa dopo l’entrata in vigore della modifica dell’art. 428, comma 1, cod. proc. pen., operata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, è appellabile e non ricorribile in cassazione, neppure mediante ricorso “per saltum”, poiché detta facoltà è conferita dall’art. 569 cod. proc. pen. esclusivamente avverso la sentenza che definisce nel merito il primo grado di giudizio ovvero avverso altre tipologie di decisione espressamente previste, sicchè il ricorso proposto in sede di legittimità avverso la sentenza ex art. 425 cod. proc. pen. deve essere qualificato come appello (Sez. 5, n. 22551 del 12/04/2024, P., Rv. 286561 – 01; Sez. 5, n. 18305 del 23/01/2019, NOME COGNOME, Rv. 275916 – 01; Sez. 4, n. 34872 del 21/06/2018, COGNOME, Rv. 273426 – 01; Sez. 4, n. 27526 del 09/05/2018, COGNOME, Rv. 272963 – 01; diff. Sez. 2, n. 29406 del 08/07/2025, COGNOME, Rv. 288383 – 01).
In tal senso si sono condivisibilmente orientate le prime decisioni assunte sul tema dal giudice di legittimità, a mente delle quali la sentenza di non luogo a procedere emessa ex art. 554ter , cod. proc. pen., in esito all’udienza di comparizione predibattimentale, è impugnabile con appello a norma dell’art. 554quater , cod. proc. pen., ma non con ricorso per cassazione per saltum , essendo
riconosciuto tale mezzo di impugnazione, ai sensi dell’art. 569 cod. proc. pen., con riguardo alle sole sentenze che definiscono, nel merito, il primo grado di giudizio o ad altre tipologie di decisione espressamente indicate (Sez. 2, n. 28063 del 30/05/2024, Gallo, Rv. 286724 – 01; conf. non massimate Sez. 2, n. 38759 del 05/11/025, COGNOME, Sez. 3, n. 16001 del 20/02/2025, COGNOME; Sez. 2, n. 14023 del 15/01/2025, COGNOME).
Nella motivazione della sentenza Gallo appena citata si richiamano due ordini di ragioni a conforto del principio espresso: in primo luogo, la lettera dell’art. 569 cod. proc. pen. che, riferendosi alla “sentenza di primo grado”, impiega una formula che evoca la celebrazione del giudizio e che osta all’estensione – ove non espressamente prevista – del ricorso diretto alle sentenze “processuali” di non luogo a procedere che precedono il “giudizio”; in secondo luogo, la specificità del regime dettato dall’art. 554quater cod. proc. pen., per il quale, nel caso in cui non confermi la sentenza, il giudice d’appello deve fissare una data per l’udienza dibattimentale di fronte ad un giudice diverso da quello che ha pronunciato la sentenza, ovvero pronunciare sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole.
In sostanza gli stessi epiloghi del giudizio impugnatorio di appello sono tipizzati dall’art. 554quater cod. proc. pen. (conferma della sentenza, modifica della formula di proscioglimento, fissazione della data per l’udienza dibattimentale davanti al Tribunale) e risultano, per loro natura, inconciliabili con gli esiti, a loro volta tipizzati, del giudizio di cassazione (artt. 620 e ss. cod. proc. pen.).
4. Gli argomenti svolti conducono il collegio a qualificare l’impugnazione come appello, facendo ricorso al potere officioso riconosciutogli dall’art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Secondo autorevoli arresti della Corte di cassazione, cui il collegio intende dare seguito: « allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l’atto deve limitarsi, a norma dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l’oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l’esistenza di una voluntas impugnationis, consistente nell’intento di sottoporre l’atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente » (cfr. per tutte Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, COGNOME, Rv. 220221 e Sez. U, n. 45372 del 31/10/2001, COGNOME, non massimata).
Si esclude, quindi, la necessità di compiere una ‘indagine introspettiva’ sulla ‘reale volontà della parte impugnante’ e, dunque sui ‘riflessi pregiudizievoli che derivavano all’ammissibilità dell’impugnazione dalla deliberata scelta di un mezzo
non consentito dalla legge ‘ (così in motivazione Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, COGNOME, cit.).
L’intervento delle Sezioni Unite COGNOME ha superato, confutandone punto per punto gli argomenti, il precedente orientamento di segno contrario che, invece, privilegiava la reale volontà della parte, negando al giudice il potere di sostituire il mezzo d ‘ impugnazione effettivamente voluto con quello astrattamente ammissibile (per tutte Sez. U, n. 16 del 26/11/1997, dep. 1998, Nexhi, Rv. 209336).
Sulla analisi della problematica si rimanda a quanto esposto nella sentenza Sez. 5, n. n. 42578 del 27/09/2024, Prencipe.
In questa sede è sufficiente notare come -nonostante in altri campi continui a riaffiorare, in alcune pronunce delle sezioni semplici, l’opzione ermeneutica delle Sezioni Unite Nexhi (Sez. 5, n. 55830 del 08/10/2018, COGNOME, Rv. 274624; Sez. 3, n. 1589 del 14/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 277945; Sez. 4, n. 1441 del 21/11/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285634 -01; Sez. 4 del 16/04/2024 COGNOME non massimata sul punto) -tutte le decisioni (sopra richiamate) che sinora si sono occupate della specifica tematica qui in rassegna hanno proceduto a riqualificare il ricorso come appello, in piena sintonia con le statuizioni delle Sezioni Unite COGNOME.
Consegue che il ricorso deve essere qualificato come appello, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catania perché proceda al giudizio di appello secondo le forme e i principi dettati dall’art. 554quater cod. proc. pen.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Catania per il giudizio di appello.
Così deciso l’11/12/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME