Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 17378 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17378 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Gragnano il DATA_NASCITA;
avverso la ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice dell’esecuzione, del 21/07/2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato il provvedimento emesso dal medesimo Tribunale in data 29 novembre 2019 con il quale era stata dichiarata, per il decorso del tempo, l’estinzione della pena dell’arresto e dell’ammenda inflitte a NOME COGNOME con la sentenza n.328/2006 del Tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Gragnano, divenuta irrevocabile il giorno 21 luglio 2008 e, nel contempo, ha rigettato la richiesta, avanzata dal Pubblico ministero in sede, di declaratoria di estinzione della pena ex art..173 cod. pen. con riferimento alla stessa sentenza.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto non accoglibile la domanda avanzata dall’organo dell’esecuzione in considerazione del provvedimento di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena emesso in data 22 giugno 2016 (divenuto esecutivo il giorno 15 settembre 2016), con la conseguenza che il termine di cinque anni per la estinzione della pena per decorso del tempo non era ancora maturato.
Avverso la predetta ordinanza NOME COGNOME, per – mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riportati nei limiti di cui all’art.173 disp. att. cod. proc. pen., insiste per l’annullamento del provvedimento impugnato.
2.1. Con il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 178, lett. b) e c) e 666, commi 1,2 e 3 del codice di rito con la conseguente nullità dell’ordinanza per violazione del principio della domanda, del rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa, atteso che il giudice dell’esecuzione ha provveduto ‘de plano’ senza la fissazione della udienza in camera di consiglio.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi del l’art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell’art.173 cod. pen. con riferimento alla decorrenza del termine di prescrizione della pena per decorso del tempo calcolato anche dal 15 settembre 2016, data della irrevocabilità della ordinanza del beneficio della sospensione condizionale della pena comminata con la sentenza sopra indicata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo del ricorso (da ritenersi assorbente) è fondato per le ragioni di seguito illustrate.
2.Invero, nel caso di specie, l’incidente di esecuzione si è svolto senza formalità e, in particolare, senza la fissazione di apposita udienza in camera di consiglio ai sensi dell’art.666 cod. proc. pen. impedendo in tal modo all’odierno ricorrente di esercitare il proprio diritto di difesa e determinando, di conseguenza, la nullità dell’ordinanza impugnata (ex multis: Sez. 1, Sentenza n. 156:36 del 24/01/2023, Rv. 284512 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 13986 del 10/03/2009 Rv. 243152 – 01).
Pertanto il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice dell’esecuzione.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Torre Annunziata.
Così deciso il 25 gennaio 2024.