Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 24535 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 24535 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/09/2023 del TRIBUNALE di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sept4t-e le conclusioni del PG
Il Procuratore generale, NOME COGNOME, chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME ricorre avverso il provvedimento del 5 settembre 2023 del Tribunale di Catania che, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo:
al reato di furto aggravato, ai sensi degli artt. 624 e 625 cod. pen., commesso il 15 maggio 2012, giudicato dal Tribunale di Siracusa, sez. dist. di Lentini, con sentenza del 6 giugno 2012, definitiva il 31 luglio 2012;
al reato di tentato furto aggravato, ai sensi degli artt. 56, 624 e 625 cod. pen., commesso il 27 giugno 2019, giudicato dal Tribunale di Catania con sentenza del 10 novembre 2020, definitiva il 2 aprile 2021;
al reato di tentato furto aggravato, ai sensi degli artt. 56, 624 e 625 cod. pen., commesso il 27 marzo 2017, giudicato dal Tribunale di Caltanissetta con sentenza del 20 novembre 2014, definitiva il 21 marzo 2015.
Il giudice dell’esecuzione ha evidenziato che non vi era prova del fatto che NOME (che vantava diversi precedenti penali), nel momento in cui aveva commesso la prima azione delinquenziale, avesse già preordinato di commettere anche gli ulteriori reati oggetto dell’istanza.
Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, perché il giudice dell’esecuzione avrebbe rigettato l’istanza de plano, pur non ricorrendo nel caso di specie una delle ipotesi disciplinate dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Così facendo, il giudice dell’esecuzione avrebbe omesso di fissare l’udienza in camera di consiglio fuori dai casi espressamente stabiliti, determinando una nullità di ordine generale e di carattere assoluto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Il provvedimento impugnato è stato emesso de plano fuori dai casi previsti dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. e senza l’osservanza delle forme prescritte dall’art. 666, commi 3 e 4, cod. proc. pen., che prevede che l’udienza in camera di consiglio per la trattazione dell’incidente di esecuzione, previo avviso alle parti
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e ai difensori, si svolga con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero.
Ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., infatti, è possibile che il giudice dell’esecuzione adotti de plano una decisione di inammissibilità dell’istanza con decreto motivato, sentito il pubblico ministero, solo nei casi di manifesta infondatezza della richiesta per difetto delle condizioni di legge o di mera riproposizione di una richiesta già rigettata.
L’inammissibilità dell’istanza, pertanto, può essere rilevata dal giudice ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. solo nei casi in cui appaiono immediatamente insussistenti i presupposti normativi della richiesta, restando riservati al rito camerale le questioni di diritto di non univoca soluzione e la delibazione di fondatezza nel merito dell’istanza (Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, Chisci, Rv. 260971).
Ogni qual volta, invece, si pongano problemi di valutazione che impongono l’uso di criteri interpretativi in relazione al thema probandum deve essere data all’istante la possibilità di instaurazione del contraddittorio con il procedimento camerale previsto – sul modello di quello tipico ex art. 127 cod. proc. pen. dall’art. 666, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 35045 del 18/04/2013, Giuffrida, Rv. 257017).
Nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione ha provveduto de plano, senza previa rituale instaurazione dell’udienza camerale, esaminando nel merito la richiesta, con valutazioni riferite alla verifica della sussistenza delle condizioni per il riconoscimento dell’unicità del disegno criminoso, estese all’apprezzamento della personalità dell’istante.
Così facendo, il giudice dell’esecuzione ha espresso un giudizio di merito ed ha fornito un apprezzamento discrezionale e, pertanto, non avrebbe potuto applicare la disposizione di cui all’art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
L’istanza presentata da NOME, quindi, richiedeva un approfondimento in contraddittorio, non rientrando la stessa tra le ipotesi menzionate dalla norma appena richiamata.
Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare l’ordinanza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Catania, per l’ulteriore corso.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Catania per l’ulteriore corso. Così deciso il 29/02/2024