Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 38850 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 38850 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROVIGO
nel procedimento a carico di:
BEL ABBAS YOUSSEF nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/05/2024 del TRIBUNALE di ROVIGO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. ·
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 6 maggio 2024 il Tribunale di Rovigo, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’opposizione presentata dal AVV_NOTAIO ministero ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. contro l’ordinanza del 19 aprile del 2024 dello stesso Tribunale con cui era stata accolta l’istanza ex art. 167 cod. pen. di estinzione del reato per cui NOME COGNOME era stato condannato con sentenza del Tribunale di Rovigo del 7 giugno 2016, irrevocabile il 16 febbraio 2017, alla pena di 8 mesi di reclusione e 200 euro di multa, pena sospesa.
In particolare, il giudice dell’esecuzione ha rilevato che, pur essendo vero, come aveva dedotto il AVV_NOTAIO ministero nell’opposizione, che il condannato ha, in realtà, commesso nel quinquennio un altro delitto, pur tuttavia per tale secondo
reato è stata concessa altra sospensione condizionale, il che impedisce che tale condanna possa determinare una preclusione alla dichiarazione di estinzione del reato.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il AVV_NOTAIO ministero con i seguenti motivi.
Con il primo motivo deduce violazione di legge, perché il giudice dell’esecuzione ha pronunciato in sede di opposizione de plano, anziché fissando l’udienza camerale prevista dall’art. 666 cod. proc. pen.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge perché il giudice dell’esecuzione ‘ha sovrapposto le regole sulla revoca della sospensione condizionale della pena con quelle della estinzione del reato di cui all’art. 167 cod. pen., in quanto la circostanza che una condanna a pena sospesa non possa costituire causa di revoca di una precedente pena sospesa non rileva ai fini di cui all’art. 167 cod. pen, che prevede soltanto che il reato per cui è stata inflitta pena sospesa possa essere dichiarato estinto soltanto se non è stato commesso altro reato nel quinquennio.
Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato.
E’ fondato, in particolare, il primo motivo con assorbimento del secondo.
Nella fase dell’esecuzione penale, disciplinata dal libro X del codice di procedura penale, esistono, infatti, due riti.
1.1. Un rito, per così dire, “ordinario”, disciplinato dall’art. 666 cod. proc. pen., in cui il provvedimento del giudice dell’esecuzione è emesso a seguito di udienza camerale con la partecipazione necessaria del difensore e del AVV_NOTAIO ministero, salvo che la richiesta appaia a prima lettura manifestamente infondata – in quanto proposta in difetto delle condizioni di legge o in quanto mera riproposizione di altra analoga istanza già rigettata – nel qual caso il provvedimento deve essere emesso senza formalità di procedura.
Contro il provvedimento emesso a seguito dell’udienza camerale, o contro il provvedimento di inammissibilità emesso de plano, non è prevista l’opposizione allo stesso giudice (Sez. 1, n. 6378 del 11/12/2023, dep. 2024, B., n.nn.) è ammesso quale unico mezzo di impugnazione il ricorso per cassazione.
Il rito, per così dire, “ordinario” dell’art. 666 cod. proc. pen. si applica in via generale e residuale a tutte le competenze attribuite al giudice dell’esecuzione per le quali non è espressamente stabilito che si proceda in modo diverso.
1.2. Un secondo rito, per così dire, “speciale”, prevede, invece, che il giudice provveda sempre senza formalità di procedura, mediante ordinanza comunicata al AVV_NOTAIO ministero e notificata all’interessato.
In tal caso, avverso tale provvedimento emesso de plano, l’art. 667, comma 4 cod. proc. pen. prevede, quale mezzo di impugnazione, l’opposizione davanti allo stesso giudice che ha emesso l’ordinanza impugnata, che dovrà valutare l’opposizione a seguito di contraddittorio orale in udienza camerale.
Avverso il provvedimento emesso a seguito dell’udienza camerale, in cui è decisa l’opposizione, può essere proposto ricorso per cassazione.
Il rito “speciale” si applica alle competenze del giudice dell’esecuzione per cui tale rito sia espressamente previsto, e quindi, allo stato, a quelle disciplinate dall’art. 667 cod. proc. pen., e dall’art. 676 cod. proc. pen., che richiama l’art. 667 citato, che sono: 1) dubbio sull’identità fisica della persona detenuta; 2) estinzione del reato dopo la condanna; 3) estinzione della pena quando questa non consegue alla liberazione condizionale o all’affidamento in prova al servizio sociale; 4) pene accessorie; 5) confisca; 6) restituzione delle cose sequestrate; 7) riduzione della pena in executivis per effetto dell’applicazione della norma di cui all’art. 442, comma 2- bis, cod. proc. pen.
1.3. Nel caso di specie, l’incidente di esecuzione ha oggetto una istanza di estinzione del reato, competenza che, come detto, segue il rito “speciale”.
Ne consegue che la pronuncia emessa dal Tribunale senza formalità di procedura poteva essere impugnata con opposizione davanti allo stesso giudice, secondo le regole del rito “speciale”, che prevede, però, come correttamente rilevato in ricorso, che l’opposizione debba essere trattata in udienza camerale.
A questa regola non è si è attenuto il giudice dell’esecuzione, che ha deciso l’opposizione del 23 aprile 2024 con provvedimento emesso de plano il 10 maggio 2024 senza passare attraverso il contraddittorio orale in udienza camerale.
La giurisprudenza di legittimità ritiene che sia nulla l’ordinanza emessa dal giudice dell’esecuzione de plano, anziché in udienza camerale (Sez. 3, Sentenza n. 35500 del 20/06/2007, PM in proc. Manzo, Rv. 237529), e che tale nullità sia assoluta, rilevabile, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 1, Sentenza n. 12304 del 26/02/2014, COGNOME, Rv. 259475; Sez. 1, Sentenza n. 44859 del 05/11/2008, Caci, Rv. 242196).
Ne consegue che il ricorso è fondato e l’ordinanza impugnata deve essere annullata con:rinvio per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Rovigo.
Così deciso il 18 settembre 2024
Il consigliere estensore
GLYPH I presidente