Uccisione di animali: la Cassazione conferma la condanna per il proprietario negligente
La responsabilità dei proprietari di animali è un tema di crescente rilevanza giuridica e sociale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha acceso nuovamente i riflettori sul delitto di uccisione di animali, chiarendo quando la negligenza del padrone può trasformarsi in una condanna penale. La sentenza analizza il caso di un proprietario di un cane di razza pitbull, la cui condotta omissiva ha portato alla morte di altri animali, stabilendo principi importanti sulla valutazione del dolo e sulla nozione di ‘necessità’.
I Fatti del Caso
Il caso sottoposto all’esame della Suprema Corte riguardava un uomo, proprietario di un cane di grossa taglia noto per la sua aggressività verso altri animali. Nonostante fosse pienamente consapevole del pericolo, l’uomo era solito condurre il cane a passeggio senza adottare le cautele minime necessarie, come l’uso del guinzaglio e della museruola.
Questa abitudine negligente aveva causato più episodi di aggressione. In particolare, il cane aveva aggredito e ucciso un cagnolino legato davanti alla porta di casa della sua proprietaria e, in un’altra occasione, un gattino che si trovava in una piazza pubblica. A seguito di questi eventi, il proprietario veniva condannato in Corte d’Appello per il reato previsto dall’art. 544-bis del codice penale.
La Difesa e il Ricorso in Cassazione
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, basando la sua difesa su un unico motivo: l’insussistenza dell’elemento soggettivo del reato, ovvero il dolo. In particolare, la difesa sosteneva la mancanza di dolo eventuale, argomentando che la condotta non era stata caratterizzata da alcuna forma di crudeltà. Secondo il ricorrente, la sua non era un’azione mirata a causare la morte degli animali, ma una semplice mancanza di attenzione.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione sull’uccisione di animali
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente la tesi difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito un punto fondamentale della norma sull’uccisione di animali: l’articolo 544-bis c.p. punisce chiunque cagiona la morte di un animale ‘per crudeltà o senza necessità’.
La Corte ha sottolineato che ‘crudeltà’ e ‘assenza di necessità’ sono due presupposti alternativi e non cumulativi. Ciò significa che, per configurare il reato, è sufficiente che l’uccisione avvenga ‘senza necessità’, anche se non è dimostrata una specifica crudeltà nell’azione. La ‘necessità’ è definita in senso stretto, come una situazione che impone l’uccisione dell’animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l’aggravamento di un danno a persone o cose, quando tale danno non sia altrimenti evitabile.
Nel caso specifico, la condotta del proprietario era palesemente priva di qualsiasi giustificazione. Lasciare libero un cane di cui si conosce l’aggressività, senza alcuna misura di controllo, integra pienamente la fattispecie criminosa. La volontarietà della condotta omissiva (non usare guinzaglio e museruola) e la consapevolezza del rischio concreto che il cane potesse aggredire e uccidere altri animali sono sufficienti a configurare il dolo richiesto dalla norma.
Conclusioni: Le Implicazioni per i Proprietari di Animali
Questa ordinanza rappresenta un monito severo per tutti i proprietari di animali, in particolare per quelli di razze considerate potenzialmente pericolose. La decisione della Cassazione conferma che la legge impone un dovere di diligenza e cautela che non ammette leggerezze. La responsabilità penale per l’uccisione di animali non scatta solo in caso di atti deliberatamente crudeli, ma anche a fronte di una grave negligenza che porta a conseguenze fatali. Chi possiede un animale ha l’obbligo giuridico di gestirlo in modo da non creare pericolo per terzi, siano essi persone o altri animali. Ignorare questo dovere significa accettare il rischio di commettere un reato e di subirne le relative conseguenze, inclusa la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quando si configura il reato di uccisione di animali secondo l’art. 544-bis del codice penale?
Il reato si configura quando un animale viene ucciso ‘per crudeltà’ oppure ‘senza necessità’. La legge richiede che sia presente almeno una di queste due condizioni, che sono alternative tra loro.
Lasciare il proprio cane aggressivo libero senza guinzaglio e museruola può integrare il reato di uccisione di animali se questo attacca e uccide un altro animale?
Sì. Secondo la Corte di Cassazione, tale condotta è sufficiente a integrare il reato. Il proprietario, consapevole dell’aggressività del proprio cane, omettendo volontariamente le cautele necessarie, accetta il rischio che possa verificarsi un’aggressione mortale, e l’uccisione avviene ‘senza necessità’.
Cosa si intende per ‘necessità’ nel contesto del reato di uccisione di animali?
Per ‘necessità’ si intende una situazione che impone l’uccisione dell’animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l’aggravamento di un danno a sé, ad altri o ai propri beni, quando tale danno non sia altrimenti evitabile dall’agente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27832 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27832 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 544 bis cod. pen deducendo, con unico motivo di ricorso vizio della motivazio violazione di legge in ordine alla sussistenza del dolo, specificatamente nella forma del eventuale, non essendovi nella condotta contestata alcuna crudeltà.
Con memoria difensiva il ricorrente ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso.
La Corte territoriale ha evidenziato che il ricorrente era solito portare a passeggio il p cane di razza pitbull pur essendo a conoscenza dell’aggressività dell’animale verso animali altr senza adottare le opportune cautele, quali tenerlo al guinzaglio e collocare una museruola. ricorrente, al contrario, era solito lasciare volontariamente che il proprio cane andasse l senza guinzaglio e museruola, come si evince dal fatto che ci sono verificati più episodi aggressione di altri animali e cioè di un cagnolino legato davanti alla porta d’ingresso proprietaria e di un gattino che si trovava nella piazza.
Inoltre, si osserva che la fattispecie di cui all’art. 544 bis cod. pen. è integrate qu condotte tipiche siano state poste in essere “per crudeltà o senza necessità”, canoni di illi richiesti alternativamente, ove la necessità si riferisce ad ogni situazione che induca all’ucc dell’animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l’aggravamento di un danno a sé o ad altri o ai propri beni, quando tale danno l’agente ritenga non altrimenti evitabile.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2024