Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50168 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50168 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a VALLARSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE ASSISE APPELLO cli GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che, con unico motivo, NOME COGNOME lamenta l’errata applicazione dell’art. bis cod. pen. ed il vizio di motivazione per essere stata ritenuta la sua responsabilità in rel all’uccisione della cagnetta domestica, da lui cagionata unitamente all’uxoricidio di cui è parimenti ritenuto colpevole, per assenza di crudeltà, avendo egli agito al solo fine di evita l’animale avesse a soffrire per essere privato dei suoi due padroni ed affidato ad un canile;
Considerato che si tratta di motivo non consentito in sede di legittimità poiché merament ripetitivo di doglianza già devoluta al giudice di appello e da questo esclusa con non ill motivazione e corretta applicazione dei principi di diritto in materia, posto che in t uccisione o maltrattamento di animali, la crudeltà si identifica con l’inflizione all’animale sofferenze per mera brutalità (non illogicamente raivvisata nella specie tenendo conto c l’animale perdette la vita a seguito di ben tre ferite provocate con un’arma taglio), ment necessità si riferisce ad ogni situazione che induca all’uccisione dell’animale per evitar pericolo imminente o per impedire l’aggravamento di un danno a sé o ad altri o ai propri ben quando tale danno l’agente ritenga non altrimenti evitabile (Sez. 5, n. n. 8449 del 04/02/20 Serra, Rv. 278660-02; Sez. 3, n. 49672 del 26/04/2018, B., Rv. 274075);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che al declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, mentre non può prendersi in considerazione la memoria depositata dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE in data 16 novembre, non essendo il deposito intervenuto nel rispetto del termine previsto dal combiNOME disposto degli artt. 610, comma bis, e 611, comma 1, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamenl:o delle spese processua e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 17 novembre 2023.