Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41118 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41118 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SASSARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE MILITARE APPELLO – ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME
PROCEDIMENTO A TRATTAZIONE SCRITTA
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO COGNOME, Sostituto Procuratore generale militare presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, con le conseguenze di legge.
Letta la memoria conclusionale dell’AVV_NOTAIO che, in difesa della parte civile NOME COGNOME, ha chiesto la conferma della sentenza di appello, l’affermazione della responsabilità penale dell’imputato e la condanna di quest’ultimo al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese di giudizio, come da nota spese allegata alla memoria.
Letta la memoria conclusionale dell’AVV_NOTAIO che, in difesa di NOME COGNOME, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 7 marzo 2023, il Tribunale militare di Roma di Roma dichiarava NOME COGNOME, militare con il grado di caporale maggiore capo scelto, colpevole dei seguenti reati, aggravati dal grado rivestito: A) ubriachezza in servizio; B), percosse e ingiurie in danno di NOME COGNOME, fante. Il Tribunale, ritenute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sull’aggravante e riconosciuta la continuazione, condannava l’imputato alla pena di tre mesi di reclusione militare, con il beneficio della sospensione condizionale, e al risarcimento dei danni subiti dalla persona costituitasi parte civile.
Secondo la ricostruzione dei fatti recepita dal Tribunale, che richiamava le deposizioni dei testi COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, il 14 dicembre 2020 NOME, essendo stato comandato per il servizio di vigilanza presso la caserma “La Marnnora” di Sassari, era stato colto in stato di ubriachezza tale da escludere la sua capacità di prestare il servizio e, nella stessa occasione, aveva colpito con una manata sulla spalla NOME COGNOME rivolgendole anche parole ingiuriose.
L’imputato proponeva appello rivolto alla Corte militare di appello, che lo rigettava con sentenza del 14 dicembre 2023.
La difesa di NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in cinque motivi.
3.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta errata lettura degli atti di causa e delle prove acquisite ed errata interpretazione delle norme giuridiche applicate. Deduce, inoltre, illogicità e contraddittorietà della motivazione.
A tale primo motivo possono ricondursi le censure con le quali il ricorrente, nel corpo dell’atto di impugnazione, afferma che il giudice di appello, con
riferimento alla contestazione del reato di ubriachezza: ha ignorato le dichiarazioni favorevoli all’imputato rese dai testi COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME; non ha considerato la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dalle testi COGNOME e COGNOME; ha errato nel non rilevare che la condanna per ubriachezza potreb scaturire soltanto da accertamenti sanitari specifici; ha introdotto un reato di «consumo minimo» di sostanza alcolica, diverso dall’ubriachezza; ha errato nel ritenere irrilevante la mancata sostituzione di COGNOME.
3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione del principio del «ragionevole dubbio» previsto dall’art. 533 cod. proc. pen.
3.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta errori nell’interpretazione nell’applicazione degli artt. 139, 222 e 226 cod. pen. mil . pace. Afferma, inoltre, che non sussisteva il dolo né la correlazione dei fatti con l’area degli interessi connessi alla tutela del servizio e della disciplina militare.
3.4. Con il quarto motivo, il ricorrente, in linea subordinata, lamenta la mancata applicazione del principio del favor rei in relazione al reato di ubriachezza in servizio di cui al capo “A”.
3.5. Con il quinto motivo, il ricorrente, in linea subordinata, lamenta la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. in relazione al reato di ubriachezza in servizio di cui al capo “A”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Le censure formulate dal ricorrente, dirette a far emergere violazioni di legge e vizi di motivazione nella sentenza di appello, non possono essere accolte per alcuno dei profili esposti nel ricorso. È opportuno richiamare alcuni principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità sugli argomenti rilevanti della causa.
1.1. Con riferimento ai limiti del giudizio di cassazione, è stato spiegato che sono precluse, al giudice di legittimità, la rilettura degli elementi di fatto pos fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 – 01).
Ricorre il vizio di motivazione manifestamente illogica nel caso in cui vi sia una frattura logica evidente tra una premessa, o più premesse nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono, e, invece, di motivazione contraddittoria quando non siano conciliabili tra loro le considerazioni logico-giuridiche in ordine ad uno stesso fatto o ad un complesso di fatti o vi sia disarmonia tra la parte motiva e la parte dispositiva della sentenza, ovvero nella stessa si manifestino
dubbi che non consentano di determinare quale delle due o più ipotesi formulate dal giudice – conducenti ad esiti diversi – siano state poste a base del suo convincimento (Sez. 5, n. 19318, del 20/01/2021, Rv. 281105-01).
1.2. Per quanto concerne il reato di ubriachezza di un militare in servizio, previsto dall’art. 139 cod. pen. mil . pace, è stato chiarito che tale reato, il cui obiettivo è di assicurare il regolare svolgimento di un determinato servizio cui il militare sia stato specificamente preposto – è integrato quando il militare medesimo, impegnato in un ben individuato servizio o comunque comandato al suo espletamento, venga colto in stato di ubriachezza volontaria o colposa, tale da escludere o menomare la sua capacità di prestarlo (Sez. 1, n. 3343 del 13/12/2011, dep. 2012, Rv. 251840 – 01).
È stato precisato che, in relazione a detta ipotesi criminosa, le parole «essere stato colto in stato d’ubriachezza» vanno interpretate nel senso che occorre che tale stato venga acclarato in modo certo ed evidente ma non che sia necessario l’accertamento da parte di agenti di polizia giudiziaria, essendo sufficiente che l’ubriachezza venga rilevata de visu da qualsiasi privato cittadino (Sez. 1, n. 33780 del 09/07/2013, Rv. 257342 – 01).
In applicazione dei richiamati principi di diritto, pienamente condivisibil deve affermarsi, con riferimento al caso ora in esame, che le censure proposte dall’imputato non colgono nel segno per alcun aspetto, come anticipato.
2.1. Sono infondati il primo, il secondo e il terzo motivo del ricorso, da trattare congiuntamente, volti a far ritenere l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche da parte del giudice di appello e vizi di motivazione e a criticare l’applicazione delle norme di cui agli artt. 139, 222 e 226 cod. pen. mil . pace.
In proposito, deve rilevarsi che, nella ricostruzione del fatto, il giudice appello, nel rispetto del dato normativo, ha esposto nell’articolata motivazione, priva di alcun vizio di logicità e quindi coerente, una serie di valutazion rassegnando in modo completo le ragioni in base alle quali ha confermato la sentenza di condanna emessa dal giudice di primo grado.
Il giudice di appello ha rispettato le norme richiamate, si è attenuto ai princip stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità e ha spiegato adeguatamente dimostrando di aver preso in considerazione anche le contrarie tesi difensive – una serie di elementi giustificativi della decisione.
In particolare, il giudice di appello ha spiegato congruamente che l’alterazione alcolica dell’imputato risulta sufficientemente ricostruita e accertata in base all dichiarazioni rese in dibattimento dai testi COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, e che esse erano state correttamente utilizzate dal giudice di primo grado. Il
giudice di appello ha sottolineato la convergenza delle dichiarazioni nell’indicare che COGNOME si era presentato in condizioni di alterazione tali da compromettere il corretto svolgimento del servizio che, peraltro, era un servizio armato, da compiere quindi con particolare attenzione e concentrazione.
Inoltre, il giudice di appello ha posto in luce che il sottufficiale di picche COGNOME richiese immediatamente la sostituzione di COGNOME al fine dell’espletamento del servizio e che essa non venne disposta per un ritardo nell’intervento del superiore gerarchico e per le condizioni oggettive di organizzazione della catena gerarchica.
Con riguardo alle percosse e all’ingiuria, il giudice di appello, poi, ha esposto adeguatamente, senza incorrere in alcuna illogicità, le ragioni in base alle quali ha rigettato, per inadeguatezza e infondatezza, le tesi difensive miranti a far ritenere l’insussistenza del dolo in capo a COGNOME.
Avuto riguardo all’analitico e puntuale percorso argomentativo offerto dalla sentenza di appello, privo di vizi di logicità e di contraddittorietà, le doglian difensive si presentano, in gran parte, come una richiesta di rilettura del contenuto delle prove raccolte, preclusa nel giudizio di legittimità.
2.2. A fronte dell’articolata motivazione della sentenza impugnata e del rispetto, da parte del giudice di appello, dei principi che regolano i reati configura e l’istituto di cui all’art. 131-bis cod. pen., risultano inammissibili, per la man esposizione di compiute trattazioni idonee ad enucleare le ragioni in base alle quali dovrebbe ritenersi che il giudice di appello abbia violato le norme richiamate nel ricorso: sia il quarto motivo, volto a lamentare, genericamente, una «mancata applicazione del principio del favor rei per l’ipotesi delittuosa ex art. 139 cod. pen mil . pace.»; sia il quinto motivo, volto a criticare come violazione di legge la mancata applicazione, da parte del giudice di appello dell’art. 131-bis cod. pen., sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, in relazione reato militare di cui ubriachezza in servizio di cui al capo “A”.
Peraltro, con riferimento a quest’ultima doglianza deve notarsi che la sentenza di appello ha congruamente spiegato che «…non sembra nemmeno possibile valutare positivamente, come ha richiesto in via subordinata la Difesa per la medesima imputazione di cui al capo A, la tenuità del fatto contestato, avuto riguardo alle “modalità della condotta” tenuta dall’imputato – che ha commesso nelle medesime circostanze di tempo e luogo anche i contestuali reati di cui al capo B dell’imputazione – e ritenuta la non esiguità “del danno o del pericolo”, anche in considerazione della circostanza che il servizio era armato e che la sua condotta ha determinato, oltre alla non corretta prestazione del servizio, anche il coinvolgimento dell’intera catena gerarchica…».
In conclusione, il provvedimento supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle norme giuridiche, delle regole della logica, dei canoni che presiedono all’apprezzamento delle circostanze fattuali.
Il ricorso, quindi, deve essere rigettato. Il ricorrente deve essere condannato, quindi, al pagamento delle spese processuali e alla rifusione, in favore della parte civile, delle spese per la difesa nel presente giudizio, liquidate, in considerazione dell’attività svolta, nella misura indicata nel seguente dispositivo, oltre accessor come per legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile NOME che liquida in complessivi euro 4.250,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, 25 giugno 2024.