Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 43347 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 43347 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/05/2021 COGNOME CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio COGNOME sentenza impugnata;
letti i motivi aggiunti del difensore, AVV_NOTAIO, ed udito lo stesso, il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Bari, in riforma COGNOME sentenza di primo gr dichiarava COGNOME NOME responsabile ai fini civili in relazione al contestato di tentata truffa e lo condannava al risarcimento dei danni in f COGNOME parte civile COGNOME NOME ed alla rifusione delle spese processuali; al capo di imputazione, NOME, “al fine di conseguire un ingiusto profitto artifici e raggiri consistiti nella falsa attestazione di essere stato in veicolo condotto da COGNOME NOME e nella instaurazione di un temerario proce civile davanti al Giudice di Pace di Foggia, compiva atti idonei diretti in modo equivoco ad indurre il Giudice di Pace a pronunciarsi in suo favore…”
1.1 Avverso la sentenza propone ricorso il difensore di COGNOME, rilevan innanzitutto che la sentenza del Giudice di pace di Foggia con la quale era s rigettata la domanda avanzata da NOME COGNOME nei confronti di NOME COGNOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE non era fondata sulla falsità del f storico, ma sulla rilevata incongruenza tra l’entità dei danni lamentati dall attrice e la descrizione dell’evento (peraltro, la sentenza era priv attestazione del passaggio in giudicato); di contro, era stata prodotta agli processo la certificazione medica rilasciata a NOME dal Pronto Socco attestante le lesioni da lui riportate; inoltre, il teste addotto dalla p COGNOME aveva negato di conoscere quest’ultimo malgrado risultasse per tabulas che risiedevano entrambi nello stesso stabile e il dato secondo cui NOME avr promosso cause civili contro diverse compagnie assicurative era errato, visto si trattava di persone omonime con diversi dati anagrafici, per cui il giud primo grado aveva assolto NOME.
Il difensore lamenta che la Corte di appello aveva reputato prova granit la sentenza del Giudice di Pace, per cui non era necessario osservare l’obbli rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ex art. 603 comma 3 – bis cod. proc. pen., malgrado la sentenza fosse sprovvista dell’attestazione di passaggi giudicato, per cui poteva al più essere valutata come documento ai sensi dell 234 cod. proc. pen.
1.2 Il difensore eccepisce la violazione dell’art. 603 comma 3 – bis cod. proc. pen., rilevando che nell’atto di appello la parte civile non aveva censurato dichiarazione in particolare, fondando le proprie doglianze su altre motivazi la Corte di appello, dopo aver argomentato sulla valenza probatorio’L de sentenza del Giudice di Pace, aveva ritenuto di argomentare ugualmente s alcuni passaggi dichiarativi, tanto dell’imputato, quanto degli altri testi
traendone elementi di ulteriore riscontro del proprio convincimento colpevolezza, in violazione quindi delle sentenze di questa Corte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Deve essere pronunciata sentenza di annullamento senza rinvio.
1.1 Deve essere infatti ribadito il principio secondo cui “non integra il di truffa la condotta di chi, mediante l’induzione in errore del giudice processo civile o amministrativo, ottenga una decisione a sé favorevo mancando l’elemento costitutivo dell’atto di disposizione patrimoniale, posto il provvedimento adottato non è equiparabile a un libero atto di gestion interessi altrui, ma costituisce esplicazione del potere giurisdizionale, di pubblicistica, né può assumere rilevanza la riserva contenuta nell’art. 374 pen., che si riferisce ai casi in cui il fatto sia specificatamente prevedu legge nei suoi elementi caratteristici” (Sez. 2, n. 48541 del 21/10/ Castiglione, Rv. 284172; vedi anche Sez.2, n. 498 del 16/11/2011, COGNOME Rv. 251768). :pur non esigendosi l’identità tra la persona indotta in er quella che subisce conseguenze patrimoniali negative per effetto dell’induzione errore, va esclusa la configurabilità del reato nel caso in cui il soggetto in errore sia un giudice che, sulla base di una testimonianza falsa, abbia ado un provvedimento giudiziale contenente una disposizione patrimoniale favorevole all’imputato:detto provvedimento non è, infatti, equiparabile ad un libero at gestione di interessi altrui, costituendo (non espressione di libertà neg bensì) esplicazione del potere giurisdizionale, di natura pubblicistica, final all’attuazione delle norme giuridiche ed alla risoluzione dei conflitti di i tra le parti. 2. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvi con revoca delle statuizioni civili. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste e, l’effetto, revoca le statuizioni civili.
Così deciso il 22/09/2023