Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 13705 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 13705 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/01/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto dal:
AVV_NOTAIO generale presso la Corte di Appello di Bari avverso la sentenza dell’8/6/2021 della Corte di Appello di Bari visti gli atti del procedimento a carico di NOME COGNOME nato a Verbania il DATA_NASCITA;
Visto il provvedimento impugnato e il ricorso;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Foggia, con sentenza emessa in data 15 novembre 2018, ha condannato NOME COGNOME alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 100,00 di multa in relazione al reato di truffa.
Con sentenza deliberata in data 8 giugno 2021, la Corte di Appello di Bari, in accoglimento dell’impugnazione proposta dall’imputato, ha assolto il COGNOMEI perché il fatto non sussiste.
Il AVV_NOTAIO generale della Corte di Appello di Bari propone ricorso avverso detta sentenza di assoluzione.
La parte pubblica lamenta, con l’unico motivo di impugnazione, l’inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 640, cod. pen. e la mancanz manifesta illogicità della motivazione.
La Corte territoriale ha affermato, con motivazione ritenuta insufficiente apodittica, che l’imputato non avrebbe posto in essere alcun artificio e rag il COGNOME, fornendo alla persona offesa «esatti estremi identificativi» (pag. 2 d sentenza impugnata), avrebbe consentito la sua agevole individuazione con conseguente insussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa.
Tale affermazione si porrebbe in contrasto con il consolidato principio diritto secondo cui la messa in vendita sul web di un bene, da parte di colui che ab origine è consapevole dell’impossibilità di adempiere l’impegno assunto, è condotta idonea a perfezionare il reato di truffa.
A giudizio del ricorrente la motivazione sarebbe del tutto erronea nella pa in cui afferma che la mera indicazione delle proprie reali generalità è elem idoneo ad escludere l’idoneità ingannatoria di una condotta preordinata fin principio alla mancata consegna del bene a fronte dell’incasso del prezzo acquisto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono.
Risulta dalla ricostruzione giudiziale che la vicenda in questione rigua uno scanner posto in vendita su portale www.subito.it con sviluppo successivo delle trattative a mezzo mail ma comunque con modalità che – da una parte fornivano una prospettazione tale da simulare l’esistenza del bene e la ser della proposta e – dall’altra – hanno impedito qualsiasi contatto diret venditore e qualsiasi verifica in relazione al bene asseritannente compravendu Ne consegue che nel caso di specie sussistono i presupposti, più volte richiam dalla giurisprudenza di questa Corte, che qualificano le contrattazioni conne alla vendita di prodotti on line.
Il Collegio intende dare seguito all’univoco orientamento dell giurisprudenza di legittimità secondo cui il mancato rispetto da parte di uno contraenti delle modalità di esecuzione del contratto, rispetto a q inizialmente concordate con l’altra parte, con condotte idonee a generare danno con correlativo ingiusto profitto, integra l’elemento degli artifici e r richiesti per la sussistenza del reato di truffa contrattuale (Sez. 2, n. 51 04/12/2019, Rocco, Rv. 278231 – 01).
In applicazione di tale principio di diritto, questa Corte ha affermato c soggetto che si accredita su un sito di annunci on line e pone in vendita un
in essere una condotta truffaldina in quanto idonea a trarre in inga l’acquirente sulla serietà dell’offerta (vedi Sez. 6, n. 10136 del 17/02/2015 262801-01; Sez. 2, n. 43660 del 19/7/2016, Rv. 268448-01).
3.1. La compravendita online richiede, infatti, un particolare affidamento del contraente alla buona fede dell’altro, dato che le trattative si sv integralmente a distanza, senza che sia possibile verificare la qualit prodotto e l’effettiva disponibilità del bene da parte dell’offerente circostanza oggettiva, ben nota a colui che pone in vendita i prodotti distanza rispetto al luogo in cui si trova l’acquirente del prodotto on line, che di norma ne ha pagato anticipatamente il prezzo, secondo la prassi di tale tipo transazioni – è l’elemento che pone l’autore della truffa in una posizione di e di maggior favore rispetto alla vittima, consentendogli di non sottoporr prodotto venduto ad alcun controllo preventivo da parte dell’acquirente e sottrarsi comodamente alle conseguenze dell’azione: vantaggi, che non potrebbe sfruttare a suo favore, con altrettanta facilità, se la vendita AVV_NOTAIO.
3.2. Di conseguenza l’elemento, che imprime al fatto dell’inadempienza i carattere di reato, è costituito dal dolo iniziale, che, influendo sulla negoziale di uno dei due contraenti -determinandolo alla stipulazione d contratto in virtù di artifici e raggiri e, quindi, falsandone il processo vo rivela nel contratto la sua intima natura di finalità ingannatoria (Sez. 39698 del 13/09/2019, Bicciato, Rv. 277708 – 01), posto che l’illecito si real per il solo fatto che la parte sia addivenuta alla stipulazione del contrat altrimenti non avrebbe stipulato, in ragione delle condotte fraudolente poste essere dall’agente.
Nel caso in esame la Corte territoriale non si è posta nell’alveo dei sud principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità.
I giudici di appello hanno ritenuto insussistente il delitto contesta mancanza di artifici e raggiri idonei ad indurre in errore la persona of l’imputato, fornendo la propria e-mail ed indicando per il pagamento una cart prepagata a lui intestata, non avrebbe posto in essere condotte diret sorprendere l’altrui buona fede, diverse dalla semplice offerta di vendita Internet del bene.
L’assunto del giudice di secondo grado è erroneo. La messa in vendita di u bene su un sito Internet, accompagnata dalla mancata consegna del bene stesso all’acquirente e posta in essere da parte di chi falsamente si pre come alienante ma ha solo il proposito di indurre la controparte a versare u somma di denaro e a conseguire, quindi, un profitto ingiusto, integra
somma di denaro e a conseguire, quindi, un profitto ingiusto, integra condotta truffaldina prevista e punita dall’art. 640 cod. pen. per i motivi esposti; il fatto che l’agente abbia fornito le proprie esatte generalità e indicato una carta a lui intestata per il pagamento costituiscono elementi non elidono gli indicati profili patologici.
La fondatezza del motivo di ricorso impone l’annullamento del decreto impugnato con rinvio per nuova valutazione ad altra sezione della Corte d Appello di Bari.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Bari.
Così deciso l’il gennaio 2023
Il Presidente