Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 18585 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 18585 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Fabriano il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia in data .7/03/2023;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; letta la memoria depositata dal difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, con la quale contestano le conclusioni del PG, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Perugia, con sentenza del 7 marzo 2023 (motivazione depositata il successivo 17 maggio) – pronunciata in sede di giudizio di rinvio a seguito di annullamen disposto da Sez. 2, n. 2902 del 14/12/2021, dep. 2022 – in parziale riforma della sentenza d Tribunale di Ancona in data 19 gennaio 2019, già parzialmente riformata dalla sentenza della Corte di appello di Ancona del 2 luglio 2019, ha ridotto a anni uno e mesi quattro di reclus ed euro 800 di multa la pena inflitta a COGNOME NOME per sette episodi di truffa, aggrava sensi dell’art. 61 n. 5 cod. pen., consistenti nell’avere proposto a più soggetti la vendita on line di scarpe da ginnastica, percependo le relative somme senza mai consegnare le scarpe ai diversi acquirenti.
Avverso detta sentenza l’imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso nel quale deduce un unico motivo relativo alla illegittima applicazione della circostanza aggravan atteso che la Cassazione con la sentenza rescindente aveva precisato che non in tutti i casi vendita on line può sussistere l’avvalimento di circostanze tali da ostacolare la privata difesa riguardo si evidenzia che nella specie l’imputato, pur inizialmente presentatosi on line, proponendo la vendita di un paio di scarpe di cui era effettivamente in possesso, ave comunque utilizzato la sua vera identità, utilizzando il proprio profilo Facebook e inviando agli acquirenti il proprio documento d’identità, numero di telefono e indirizzo di residenza.
Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell’art. 23, c d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, e le parti hanno depositato le concl come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
La sentenza della Corte di appello impugnata da COGNOME COGNOME atto che l’annullamento con rinvio è stato disposto, su ricorso del AVV_NOTAIO generale avverso la sentenza della Corte Ancona che aveva escluso l’indicata aggravante della “minorata difesa”, proprio al fine di valut la sussistenza della stessa.
Sul punto, la Corte territoriale di Perugia ha evidenziato che il contatto originar l’imputato e i giovani acquirenti era sempre avvenuto on line. Successivamente, i contatti erano «variamente proseguiti, talvolta anche mediante contatti telefonici, sempre però nel segno una condotta dell’imputato ispirata dallo scopo di tranquillizzare l’acquirente, magari inv una qualche foto oppure documentazione postale contraffatta, all’evidente fine di indurlo all’i di denaro e/o beni in permuta, per poi rendersi inadempiente ed irreperibile. In nessuno sette casi in esame vi era stato un incontro diretto tra l’imputato e l’acquirente, così che distanza delle trattative ed il mezzo a ciò utilizzato, permaneva quella posizione di mag favore per il venditore che gli consentiva di schermare la propria identità (in taluno de presentatosi con falsa generalità o tramite soggetti terzi compiacenti), soprattutto di evitar visione diretta del bene da parte dell’acquirente (anche riguardo alla sua effettiva disponi alla vendita) ed, infine, di rendersi irreperibile e comunque sottrarsi all’adempimento proprie obbligazioni. Per tutti i reati in esame sussiste allora anche in fatto, per le moda rapporti contrattuali concretamente intercorsi, l’aggravante contestata della minorata dif peraltro riferibile pure alla giovane età dei soggetti truffati».
Trattasi di motivazione certamente non illogica (con la quale non si confronta peralt ricorrente) e che risulta congrua rispetto al principio dettato da questa Sezione (sent. n. 1 del 22/03/2017, Pm in proc. Cristaldi, Rv. 269893 – 01), secondo cui «sussiste l’aggravante del minorata difesa, con riferimento alle circostanze di luogo, note all’autore del reato e delle egli, ai sensi dell’art. 61, n. 5, cod. pen., abbia approfittato, nell’ipotesi di truffa attraverso la vendita di prodotti “on-line”, poichè, in tal caso, la distanza tra il luogo ov la vittima, che di norma paga in anticipo il prezzo del bene venduto, e quello in cui, inve trova l’agente, determina una posizione di maggior favore di quest’ultimo, consentendogli schermare la sua identità, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace contr preventivo da parte dell’acquirente e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propr condotta. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio l’ordinan tribunale che aveva respinto l’appello avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta cautela aveva escluso l’aggravante della minorata difesa ritenendo che l’annuncio relativo alla vend di beni, inserito in un sito internet, costituisse una modalità della condotta, e non una circo di luogo, in cui la distanza accomuna entrambe le parti, che ne accettano i rischi affidandosi buona fede dell’interlocutore)».
3.1. Peraltro, la valutazione della Corte territoriale non contrasta neppure con il preced indicato nella pronuncia di annullamento con rinvio. Si tratta di Sez. 2, n. 1085 del 14/10/ – dep. 2021, COGNOME, Rv. 280515 – 01, che ha precisato come «in tema di truffa contrattuale, non sussiste l’aggravante della minorata difesa, ai sensi dell’art. 61, n. 5, cod. pen., nell’ipotesi in cui il primo contatto tra venditore e acquirente sia avvenuto su una piattaforma web per svilupparsi mediante messaggi telefonici e incontri di persona per la visione e cessione del ben con consegna di assegno circolare poi risultato falso, atteso che, a differenza delle tratt svolte interamente on-line, in tal caso non ricorre la costante distanza tra venditore e acqui idonea a porre quest’ultimo in una situazione di debolezza quanto alla verifica della qualit prodotto e dell’identità del venditore». Situazione, questa, diversa da quella indicata sentenza impugnata nella quale viene dato atto dell’assenza di contatti di persona tra l’imput e gli acquirenti e dell’utilizzo, in alcuni casi, da parte del primo di una falsa identità e di postali contraffatti.
Al rigetto del ricorso segue, come per legge, la condanna del COGNOME al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 21 marzo 2024
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