Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 48849 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 48849 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LIMBADI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito il P.G. Militare, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore, avvocato COGNOME NOME del foro di REGGIO CALABRIA, in difesa di COGNOME NOME, il quale conclude chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 13 ottobre 2022 la Corte militare di appello ha confermato quella con cui il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale militare di Napoli, il 20 gennaio 2022, ha dichiarato NOME COGNOME colpevole del reato di truffa militare pluriaggravata continuata e, concesse le circostanze attenuanti generiche in rapporto di prevalenza sulle contestate aggravanti, lo ha condanNOME alla pena, condizionalmente sospesa, di sei mesi di reclusione militare, oltre che al pagamento delle spese processuali.
Il procedimento penale nell’ambito del quale sono state emesse le sentenze testé menzionate concerne la condotta di NOME COGNOME, Luogotenente dei Carabinieri, al tempo Comandante dell’Aliquota Radiomobile del RAGIONE_SOCIALE della Compagnia RAGIONE_SOCIALE Villa San Giovanni, il quale, in diciotto diverse occasioni, tra il 31 luglio ed il 31 agosto 2017, avrebbe annotato, sul memoriale del servizio, orari non coincidenti (per eccesso) rispetto a quelli in cui egli avev effettivamente prestato attività lavorativa, così percependo una retribuzione non dovuta.
COGNOME, in altri termini, avrebbe omesso, in tutto o in parte, di svolgere compiti cui egli era stato regolarmente comandato e per i quali, tuttavia, aveva percepito il previsto compenso.
I giudici di merito hanno tratto la prova degli addebiti dalle registrazion effettuate dalle telecamere di sicurezza installate presso la caserma e, specificamente, dalle immagini che ritraevano COGNOME, l’accesso del cui alloggio di servizio era ubicato a brevissima distanza dall’ingresso dell’edificio, oltre che dalle dichiarazioni dei testimoni escussi e dal contributo dei tecnici che hanno curato l’estrapolazione e la memorizzazione dei video e delle fotografie di interesse.
La Corte militare di appello, nel rigettare in toto l’impugnazione dell’imputato, ha ritenuto, a dispetto delle irregolarità e delle carenze rilevat dall’imputato, la piena attendibilità della prova documentale costituita dai filmanti concernenti gli episodi contestati nelle date per le quali il giudice primo grado è pervenuto alla sua condanna.
Ha, ulteriormente, disatteso il motivo di impugnazione vertente sul diniego della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto preclusa: dall’entità complessiva del danno patrimoniale arrecato all’amministrazione; dall’essere stata agevolata la commissione dei reati dalla posizione di comando rivestita dall’agente in seno al corpo di appartenenza; dalla pervicacia palesata dall’imputato nel reiterare la condotta illecita, interrotta so
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dall’avvio delle indagini e dalla sottoposizione del responsabile a misura cautelare interdittiva.
La Corte militare di appello ha, inoltre, ribadito la legittimità d procedimento seguito dal giudice di primo grado nella quantificazione della pena da irrogarsi a titolo di aumento per la continuazione e condiviso la scelta operata dal Tribunale militare in ordine al diniego della non menzione.
NOME COGNOME propone, con il ministero dellAVV_NOTAIO, ricorso per cassazione affidato a cinque motivi – dei qualli, in ossequio alla previsione dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. peri., si darà atto ne limiti strettamente necessari per la motivazione – con il primo dei quali lamenta vizio di motivazione in relazione all’affermazione della sua penale responsabilità per i reati ascrittigli.
Addebita, in specie, alla Corte militare di appello, di non avere offerto appagante risposta ai plurimi e pregnanti rilievi articolati con l’atto impugnazione, afferenti, in primis, alla validità ed all’efficacia probatoria delle evidenze digitali registrate sul supporto di memorizzazione.
Premesso che già l’imprecisa numerazione (da 1 a 183, quantunque i DVD presenti in atti siano solo 164) dei supporti magnetici costituisce, di per sé, sintomo dell’approssimazione che ha contrassegNOME le investigazioni, rileva che l’attitudine probatoria dei predetti documenti è inficiata:
dall’assenza della c.d. «catena di custodia» dei dispositivi digitali;
dalla mancata realizzazione della copia forense del disco rigido contenuto all’interno del sistema di video-registrazione su cui erano stati memorizzati i fotogrammi originali;
dalla redazione di due soli verbali di estrapolazione, il secondo dei quali posteriore di oltre un anno rispetto all’operazione di estrazione;
dal mancato calcolo delle cc.dd. «impronte digitali» (c.d. «codice Hash»), che avrebbero consentito di verificare se durante la fase di acquisizione e custodia dei reperti il dato informatico è stato o meno alterato, e, eventualmente, in quali termini;
la mancata documentazione della configurazione del sistema di videoregistrazione e di tutti i parametri che avrebbero consentito di rilevare il «ciclo di vita» delle immagini catturate dalle videocamere;
dalla frammentazione e discontinuità delle operazioni di estrapolazione;
dalla mancata corrispondenza tra le date di estrapolazione indicate nelle annotazioni di p.g. e quelle riportate nei verbali di estrapolazione esaminati.
Ricorda di avere analiticamente sviluppato le richiamate doglianze, che la Corte militare di appello ha, nondimeno, disatteso con argomentazioni manifestamente illogiche e contraddittorie.
Contesta, in ordine alla natura dei filmati effettuati da privati con telecamere di sicurezza, la qualificazione in termini di prova documentale, acquisibile ex art. 234 cod. proc. pen., dovendosi, piuttosto, inserire detti atti nella categoria delle prove atipiche, soggette alla disciplina dettata dall’art. 189 cod. proc. pen..
Aggiunge, in chiave critica, che il positivo riscontro dell’ipotesi di accusa è precluso dall’impossibilità di identificare il COGNOME nella persona effigiata ne immagini estrapolate dai video di interesse processuale.
A giudizio del ricorrente, la verifica dei periodi di servizio indicati n memoriali si rivela proibitiva in considerazione della scarsissima qualità delle immagini, inidonee – come, del resto, riconosciuto, almeno in parte, dal perito nomiNOME dal Giudice per le indagini preliminari – a causa delle limitazioni derivanti dalle caratteristiche tecniche, ad identificare un soggetto o a leggere il numero di targa di un veicolo, dell’angolazione dell’inquadratura, eccessivamente proiettata verso l’alto, dello scarso nitore delle immagini, dovuto alla sporcizia delle lenti, al riflesso della luce, alla bassa risoluzione
Fattori, questi, che la Corte militare di appello ha ritenuto non decisivi, potendo contare sul riconoscimento, sulla cui affidabilità (specie con riferimento al Cap. COGNOME) il ricorrente nutre forti perplessità, operato dai suoi colleg grazie, soprattutto, alla visione delle immagini.
Con il secondo motivo, COGNOME eccepisce, in termini di violazione di legge, omessa acquisizione di prova decisiva e vizio di motivazione, che la Corte di appello ha illegittimamente omesso di provvedere in ordine alla richiesta di disporre l’assunzione, quali testimoni, del AVV_NOTAIO. Capo NOME COGNOME e dell’AVV_NOTAIO, già escussi in sede di indagini difensive, i quali avrebbero potuto contribuire alla verifica dell’attendibilità del riconoscimento operato dal Cap. COGNOME il quale, rendendo deposizione, si è limitato a confermare quanto contenuto nelle annotazioni di servizio e non è stato chiamato a visionare le immagini, nel contraddittorio dibattimentale.
Con il terzo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’omessa applicazione della causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen. pur al cospetto di elementi, quali l ridotta durata della condotta illecita e la modestia del danno patrimoniale cagioNOME all’amministrazione militare, sintomatici della scarsa offensività dei comportamenti accertati, negata dalla Corte militare di appello in forza di un apparato argomentativo illogico, perché imperniato su considerazioni che nulla hanno a che vedere con la saltuarietà e la scarsa consistenza dell’offesa.
Con il quarto motivo, il ricorrente si duole, nella prospettiva della violazione di legge e del vizio di motivazione, dell’applicazione, a titolo di aumento per la continuazione, di una sanzione unitariamente determinata pur a fronte di ben diciassette diverse ipotesi criminose, per le quali, come di recente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, nel suo consesso più rappresentativo (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269 – 01), gli incrementi devono essere singolarmente quantificati.
Con il quinto ed ultimo motivo, COGNOME deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere i giudici di appello disatteso il motivo di impugnazione relativo al diniego della non menzione sulla base di un percorso argomentativo incongruo, che non tiene debitamente conto delle considerazioni che sorreggono le decisioni di merito, nella parte in cui attestano la sussistenza delle condizioni per disporre la sospensione condizionale della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è parzialmente fondato.
Preliminarmente, avendo il ricorrente articolato doglianze anche ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., occorre ricordare, con la giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018 Ferri, Rv. 273217) che il sindacato demandato alla Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza impugnata non può concernere né la ricostruzione del fatto, né il relativo apprezzamento, ma deve limitarsi al riscontro dell’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di una diretta rivisitazione delle acquisizioni processuali.
Il controllo di legittimità, invero, non è diretto a sindacare l’intrinse attendibilità dei risultati dell’interpretazione delle prove, né a ripercorre l’analisi ricostruttiva della vicenda processuale operata nei gradi anteriori, ma soltanto a verificare che gli elementi posti a base della decisione siano stati valutati seguendo le regole della logica e secondo linee giustificative adeguate, che rendano persuasive, sul piano della consequenzialità, le conclusioni tratte (Sez. Un. n. 47289 del 24/09/2003, COGNOME, Rv. 226074-01).
Sarebbero, quindi, inammissibili censure che si fondassero su alternative letture del quadro istruttorio, sollecitando il diverso apprezzamento del materiale probatorio acquisito da parte di questa Corte, secondo lo sc:hema tipico di un gravame di merito, il quale esula, tuttavia, dalle funzioni dello scrutinio d legittimità, volto ad enucleare l’eventuale sussistenza di uno dei vizi logici, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità, tassativamente previsti
dall’art. 606, comma primo, lett. e) , cod. proc. pen., riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (Sez. 6 n. 13442 dell’8/03/2016, COGNOME, Rv. 266924; Sez. 6 n. 43963 del 30/09/2013, COGNOME, Rv. 258153).
Ne discende, è stato, da ultimo, ribadito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747), che «In tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, d spessore della valenza probatoria del singolo elemento».
La mancanza, l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione, come vizi denunciabili in sede di legittimità, devono risultare di spessore tale da risultare percepibili ictu ocuii, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (in tal senso, conservano validità, e meritano di essere tuttora condivisi, i principi affermati da questa Corte, Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, COGNOME, Rv. 226074; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, COGNOME, Rv. 214794).
Deve tuttora escludersi per il giudice di legittimità, la possibilità «un’analisi orientata ad esaminare in modo separato ed atomistico i singoli atti, nonché i motivi di ricorso su di essi imperniati» e quindi «di fornire risposte circoscritte ai diversi atti ed ai motivi ad essi relativi» in quanto ciò risolverebbe in una impropria riedizione del giudizio di merito e non assolverebbe alla funzione essenziale del sindacato sulla motivazione» (Sez. 6, n. 14624 del 20/03/2006, Vecchio, Rv. 233621), ovvero di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione ovvero di adottare nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012 – dep. 26/06/2012, COGNOME, Rv. 25309901; Sez. 6, n. 27429 del 04/07/2006, COGNOME, Rv. 234559).
Nel caso in esame, la Corte di appello risulta essersi confrontata con le doglianze sviluppate con l’impugnazione di merito e reiterate con il ricorso per cassazione, che ha disatteso seguendo un iter motivazionale che si sottrae alle censure articolate in sede di legittimità.
Dato atto della genesi, casuale, del procedimento, ha chiarito che l’acquisizione dei filmati delle telecamere di sorveglianza e l’estrapolazione delle immagini rilevanti è avvenuta, per quanto si legge nei verbali in atti, nel rispetto dei protocolli impartiti dalla RAGIONE_SOCIALE e, comunque, con asserzione di garanzia della genuinità dei dati originari e della successiva inalterabilità.
La Corte militare di appello ha, in proposito, analiticamente esamiNOME le specifiche obiezioni sollevate, con il conforto dei suoi consulenti, dall’imputato, che ha stimato inidonee a smentire le conclusioni raggiunte dal giudice di primo grado in ordine all’attitudine probatoria della documentazione estratta dai filmati.
Il ricorrente contesta, in proposito, la qualificazione, operata dai giudici di merito, dei predetti filmati come documenti, in quanto tali acquisibili ai sensi dell’art. 234 cod. proc. pen. e richiama un indirizzo ermeneutico suggellato dalle Sezioni unite con la sentenza n. 26795 del 28/03/2006, COGNOME, Rv. 234267 – 01, e ribadito dalla successiva produzione di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 37698 del 17/07/2008, Stranieri,, Rv. 241946 01) – che, deve tuttavia replicarsi, attribuisce la natura di prova atipica alle sole videoregistrazioni eseguite, anche d’iniziativa, dalla polizia giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale, ed assimila, invece, alla prova documentale quelle che, quantunque effettuate in luoghi pubblici ovvero aperti o esposti al pubblico, siano state effettuate, come accaduto nel caso di specie, al di fuori del contesto giudiziario (in questo senso, cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 4978 del 17/11/2009, dep. 2010, Drovandi, Rv. 246071 01).
Ne discende, è stato ulteriormente precisato, che è legittimo, persino nel caso in cui dette videoriprese non siano state acquisite agli atti del processo, che gli operatori di polizia giudiziaria siano chiamati a rendere testimonianza in ordine al loro contenuto rappresentativo (così Sez. 2, n. 10 del 30/11/2016, dep. 2017, Di Benedetto, Rv. 268787 – 01).
Ciò posto, il giudizio di attendibilità che la Corte militare di appello ha formulato a proposito della prova de qua agitur è supportato, come sopra anticipato, da considerazioni esenti da fratture razionali ed aderenti al compendio istruttorio.
Tanto, con riferimento, innanzitutto, alla corrispondenza tra l’orario indicato in sovraimpressione sui filmati e quello reale, della quale non vi è ragione di dubitare, carente qualsivoglia indizio che accrediti la possibilità di una intenzionale alterazione dei dati, che sola avrebbe potuto determinare la ventilata discrasia.
Ineccepibile appare, sotto questo aspetto, il rilievo della Corte di appello, secondo cui la genuinità del dato è assicurata dalla partecipazione alla visione delle registrazioni esclusivamente da parte di ufficiali di polizia giudiziaria, no potendosi, per contro, trarre elementi di sospetto dalla presunta, latente conflittualità asseritamente esistente tra il Cap. COGNOME e l’imputato.
A quest’ultimo proposito, la Corte militare di appello sottolinea, da un canto, che la prova dei contrasti tra COGNOME e COGNOME è affidata ad una vicenda temporalmente collocata in epoca successiva e, dall’altro, che COGNOME ha avuto un ruolo complessivamente marginale nell’attività di visione dei filmati e di successiva predisposizione dei verbali di annotazione, che è stata curata principalmente dal AVV_NOTAIO COGNOME, la cui assoluta serenità nei confronti dell’imputato non è mai stata messa in dubbio.
In questo contesto, hanno concluso i giudizi di merito, con affermazione aliena da tangibili deficit logici, l’espressa attestazione, contenuta in verbali fidefacienti, redatti da ufficiali di polizia giudiziaria, della «per /7 3 sincronizzazione della data e dell’orario» e l’assenza del benché minimo indizio di eventuali, e magari transitori, disallineamenti, tranquillizzano circa la piena attitudine probatoria dei filmati.
La circostanza, continua la Corte militare di appello, non assume, d’altro canto, valenza decisiva in ordine alla storicità di almeno una parte delle condotte oggetto di addebito, che risulta pienamente comprovata dalle registrazioni a prescindere dalla precisa sincronizzazione dell’apparato, ciò che accade, ad esempio, nei casi in cui COGNOME, formalmente occupato in compiti di servizio per l’intera giornata parte di essa, è ripreso nell’atto di allontanarsi dalla caserma, a bordo della propria autovettura privata ed in compagnia dei familiari, o di entrare in casa per ivi trattenersi per alcune decine di minuti.
Inquadrati nella cornice così delineata, i profili di inosservanza dell’ortodossia della digital forensics finiscono, continuano i giudici di merito, per assumere rilevanza marginale nella complessiva economia dell’accertamento della penale responsabilità dell’imputato, che si giova di indizi gravi, precisi e concordanti.
Per quanto, invero, non sia stata rispettata la «catena di custodia» dei dispositivi digitali, non siano stati calcolati i «codici Hash», le operazioni di estrapolazione delle immagini siano state effettuate in modo discontinuo e non
sistematico, nulla autorizza – anche in ragione della certosina cura dimostrata dagli investigatori nel descrivere le operazioni compiute ed assicurare il fedele rispetto delle procedure previste (cfr. quanto riportato alle pagg. 34-36 della sentenza impugnata) – a ritenere c:he i dati siano stati involontariamente alterati o, peggio, deliberatamente manipolati e, dunque, che le immagini estratte dai filmati siano idonee a dimostrare che, nei giorni e negli orari indicati nell’imputazione, il Luogotenente COGNOME si trovasse in luoghi incompatibili con quanto da lui asserito nei memoriali di servizio sulla cui base egli ha indebitamente percepito il corrispondente trattamento retributivo.
Il ricorrente non coglie nel segno neanche laddove sostiene che la visione dei filmati in questione non consente di identificarlo nel soggetto ivi ritratto, così sollevando un’obiezione che risulta platealmente smentita, secondo quanto affermato dai giudici di merito, dalle annotazioni di p.g. in atti e dalle dichiarazioni concordemente rese, al riguardo, dai testimoni COGNOME, COGNOME e COGNOME, i quali, forti della risalente e quotidiana frequentazione con COGNOME, non hanno avuto esitazione alcuna nel riconoscerlo durante la visione dei filmati «sia per le sue caratteristiche fisiche, sia anche nelle sue movenze e modo di camminare, sia anche per gli accessori che spesso indossava».
La precedente conclusione riceve, d’altro canto, ulteriore avallo, ove necessario, dal fatto, sottolineato dalla Corte militare di appello, che «in numerose immagini acquisite, l’imputato veniva ripreso mentre saliva a bordo della propria autovettura ed in compagnia dei propri familiari».
I giudici di secondo grado, nell’affrontare il tema della certezza dell’identificazione della persona effigiata nelle immagini estratte dai filmati registrati dall’impianto di videosorveglianza, hanno speso argomentazioni nette e convincenti (specificando, tra l’altro che, a dire degli operanti, «mentre tali riprese rendono non del tutto sicuro il riconoscimento di persone normotipo ossia con caratteristiche fisiche di altezza e portamento comuni, nel caso del Lgt. COGNOME la facilità nella sua individuazione derivava proprio dal dato, più volte sottolineato, della particolare “corporatura” e “statura” dell’imputato, dal “tipo di berretto indossato”, più largo di quello in uso comune agli altri militari, nonché dal “fatto che questo porti al seguito sempre un borsello”»), sicché incensurabile – ancorché non assistita da espressa statuizione – appare la scelta, contestata da COGNOME con il secondo motivo di ricorso, di non dare sfogo all’istanza di approfondimento istruttorio avanzata con l’atto di appello, avente ad oggetto l’audizione di due militari, NOME COGNOME e NOME COGNOME, che
avrebbero dovuto essere escussi su una circostanza di fatto in ordine alla quale, come già debitamente precisato dal Tribunale militare, era già stata compiuta ampia e completa attività istruttoria.
Resta, quindi, pienamente confermata la coerenza della motivazione sottesa all’affermazione, al cospetto dei requisiti materiali e psicologici del reato i contestazione, della penale responsabilità di NOME COGNOME per tutte le ipotesi di truffa accertate dai giudici di merito.
Parimenti infondato è il terzo motivo di ricorso, vertente sul diniego della causa di esclusione della punibilità della particolare tenuità del fatto.
La Corte militare di appello, dopo avere preliminarmente ricordato che l’invocata causa di esclusione della punibilità può essere applicata, al cospetto delle condizioni di legge, anche qualora l’agente si sia reso autore di più condotte illecite che siano espressione del medesimo disegno criminoso, ha ritenuto, nondimeno, che, nel caso di specie, non possa discutersi di particolare tenuità del fatto in considerazione, da un canto, dell’entità, tutt’altro che minimale, del pregiudizio economico complessivo arrecato all’amministrazione e, dall’altro, della callidità della condotta di COGNOME, pronto a sfruttare il ruolo apic rivestito in senso all’unità di appartenenza ed a reiterare il contegno illecito sino al momento in cui, raggiunto da provvedimento interdittivo, la prosecuzione dei reati gli è stata, finalmente inibita.
L’iter argomentativo seguito dal giudice di merito appare pienamente coerente con l’indirizzo ermeneutico formatosi presso la giurisprudenza di legittimità, ferma nel ritenere che «Ai fini della configurabilità della causa d esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 13 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo» (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 – 01) e che «il giudizio sulla tenuità dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento ai criteri di cu all’art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la clisamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti» (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, COGNOME, Rv. 283044 – 01; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647 – 01).
Il ragionamento sotteso alla decisione impugnata resiste alle doglianze del ricorrente, che appunta le proprie critiche, in chiave meramente confutativa, sulla rilevanza, a questi specifici fini, della posizione di comando assunta da COGNOME e sull’assenza di una sua autentica resipiscenza, senza, tuttavia, riuscire ad
individuare precise ed apprezzabili fratture razionali né, soprattutto, interloquire efficacemente in ordine ai profili della pervicace protrazione nel tempo dell’azione illecita e dell’entità complessiva del danno, stimato nell’apprezzabile somma di 1.278 euro, che hanno orientato una scelta che, indefinitiva, appare assolutamente incensurabile da parte del giudice di legittimità.
5. Sono invece, fondati, gli ultimi due motivi di ricorso.
Per quanto concerne gli aumenti per la continuazione, che i giudici di merito hanno, cumulativamente ed unitariamente, determiNOME in tre mesi di reclusione, pur a fronte di diciassette diversi episodi (i venticinque indicati in rubrica, meno quello più grave ed i sette per cui il Tribunale militare è pervenuto all’assoluzione dell’imputato), la Corte militare ha fatto malgoverno del principio di diritto sancito da Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269 – 01, secondo cui «In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite».
In ordine a questo aspetto, si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte militare di appello per un nuovo giudizio che, nel rispetto del principio di divieto di reformatio in peius, proceda all’analitica quantificazione degli aumenti per ciascuno dei reati, diversi da quello più grave, che costituiscono espressione del medesimo disegno criminoso.
Ha errato, ancora, la Corte militare di appello nel disattendere la richiesta di non menzione della condanna, pur in presenza dd una prognosi favorevole in ordine al futuro comportamento dell’imputato (connessa anche al sopravvenuto congedo di COGNOME), sul rilievo per cui egli – gravato, peraltro, da precedente condanna – «non ha manifestato un reale distacco dal comportamento posto in essere», asserzione che sembra trovare contraddizione nella presa d’atto, da parte del giudice di primo grado (cfr. pag. 38), «della raggiunta consapevolezza del disvalore di quanto commesso», ciò che incrina la complessiva tenuta razionale di una motivazione che, in casi siffatti, cioè laddove il giudice di merito ritenga di concedere un beneficio ma non anche l’altro, deve essere ancor più puntuale e logicamente coerente.
Tanto impone, con riferimento anche a questo aspetto, l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, in vista di un nuovo giudizio che, libero nell’esito, sia esente dal vizio segnalato.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli aumenti di pena a titolo di continuazione e alla non menzione e rinvia per nuovo giudizio su tali punti ad altra Sezione della Corte militare di appello di Roma.
Rigetta nel resto il ricorso.
Dichiara irrevocabile il giudizio di penale responsabilità e la concessione della sospensione condizionale della pena.
Così deciso il 12/07/2023.