Truffa e assegni senza provvista: la Cassazione conferma la condanna
Il reato di Truffa commesso attraverso l’emissione di assegni privi di copertura finanziaria rappresenta una fattispecie frequente nelle aule giudiziarie. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i confini della responsabilità penale per chi utilizza titoli di credito sapendo di non poterli onorare.
Il caso: emissione di assegni e iscrizione alla CAI
La vicenda riguarda un’imputata condannata nei primi due gradi di giudizio per aver indotto in errore la controparte mediante l’emissione di assegni bancari. Il punto nodale della controversia risiede nella consapevolezza dell’agente circa la propria situazione finanziaria e amministrativa. Al momento della firma dei titoli, l’imputata risultava già iscritta nell’archivio della Centrale d’Allarme Interbancaria (CAI), a seguito di una precedente emissione di assegni senza fondi.
La decisione della Corte di Cassazione
I giudici di legittimità hanno dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla difesa, che lamentava un vizio di motivazione e una violazione di legge. La Suprema Corte ha invece confermato la validità dell’impianto accusatorio, evidenziando come la condotta posta in essere non fosse una semplice insolvenza civile, ma una vera e propria Truffa aggravata dalla preordinazione.
Gli elementi della condotta ingannevole
Secondo la Corte, l’atto di consegnare un assegno sapendo di essere stati destinatari di un preavviso di revoca costituisce un artifizio idoneo a trarre in inganno il ricevente. La vittima, infatti, confida nella validità del titolo di credito, ignorando che il traente è già stato segnalato per mancanza di provvista.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza si fondano sulla prova dell’elemento soggettivo. L’iscrizione nell’archivio previsto dalla Legge 386/1990 avviene solo dopo un formale preavviso di revoca comunicato all’interessato. Pertanto, l’imputata non poteva ignorare la propria incapacità di emettere titoli validi. Questa consapevolezza trasforma l’emissione dell’assegno in un raggiro finalizzato a ottenere un ingiusto profitto con altrui danno, integrando perfettamente la fattispecie di Truffa. La Corte ha rilevato che i motivi di ricorso erano generici e non si confrontavano con le specifiche evidenze emerse nel processo di merito, rendendo l’impugnazione manifestamente infondata.
Le conclusioni
Le conclusioni della Cassazione ribadiscono un principio di rigore: chi emette assegni pur sapendo di essere interdetto o privo di fondi rischia una condanna penale definitiva. La sentenza non solo conferma la pena detentiva o pecuniaria prevista per il reato, ma aggrava la posizione del ricorrente con l’obbligo di versare una somma alla Cassa delle ammende a causa dell’inammissibilità del ricorso. Questo provvedimento funge da monito sulla rilevanza della trasparenza nelle transazioni commerciali e sulla severità del sistema giudiziario verso i comportamenti fraudolenti preordinati.
Quando l’emissione di un assegno a vuoto diventa un reato di truffa?
Il reato scatta quando l’emissione è accompagnata da raggiri o artifizi, come nascondere intenzionalmente di essere iscritti alla CAI o di non avere fondi sufficienti.
L’imputato può difendersi sostenendo di non sapere di essere iscritto alla CAI?
È molto difficile, poiché la legge prevede che l’iscrizione avvenga solo dopo l’invio di un preavviso di revoca formale all’interessato, che ne prova la conoscenza.
Quali sono le conseguenze di un ricorso in Cassazione dichiarato inammissibile?
Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40171 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40171 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e l violazione di legge in relazione all’affermazione di penale responsabilità d ricorrente per asserita mancanza degli elementi costitutivi del reato di truffa, manifestamente infondati poiché non si confrontano con la pertinente motivazione della sentenza, non avente alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’ 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen., atteso che la Corte territoriale, alle 3 e 4 della sentenza impugnata, ha evidenziato chiaramente gli artifizi e ragg posti in essere dall’imputata, la quale – al momento della sottoscrizione d assegni – era ben consapevole di essere iscritta nell’archivio di cui all’art. 1 bis L. n. 386/1990, posto che tale iscrizione avviene previo preavviso di revoca all’interessato ed è determinata da una precedente emissione di un assegno non pagato per difetto di provvista (cfr. pag. 4); sicché, appare evidente come la prevenuta fosse perfettamente consapevole della carenza di efficacia del tito emesso e, quindi, di come correttamente i giudici di merito abbiano ritenuto sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di truffa contestato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, il 11/07/2023
Il Consigliere AVV_NOTAIO