Truffa contrattuale: la firma dell’assegno come raggiro
La distinzione tra truffa contrattuale e insolvenza fraudolenta rappresenta uno dei temi più dibattuti nelle aule di giustizia penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fatto chiarezza su un comportamento molto comune: l’utilizzo di assegni bancari per indurre la controparte a concludere un affare.
Il caso e la condotta contestata
La vicenda riguarda un imputato condannato nei gradi di merito per i reati di ricettazione e truffa. Il punto centrale del ricorso riguardava la qualificazione giuridica del fatto. Secondo la difesa, il mancato pagamento non doveva essere considerato truffa, bensì insolvenza fraudolenta, un reato meno grave che punisce chi contrae un’obbligazione nascondendo il proprio stato di insolvenza.
L’elemento determinante analizzato dai giudici è stata la modalità con cui l’assegno è stato consegnato. L’imputato non si è limitato a consegnare un titolo scoperto, ma ha materialmente compilato l’assegno dinanzi al venditore. Questo gesto ha creato un’apparenza di legittimità e solvibilità che ha rassicurato la vittima.
La decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione della Corte d’Appello. Il fulcro della decisione risiede nella prova della reale intenzione del prevenuto. La dinamica della condotta è stata ritenuta idonea a integrare gli artifizi e raggiri richiesti dall’articolo 640 del codice penale.
Compilare un assegno davanti al venditore non è un atto neutro. Tale comportamento determina nel venditore l’erronea consapevolezza di trovarsi di fronte al reale titolare del conto corrente, abbassando le difese e inducendolo a cedere il bene senza ulteriori verifiche. Questa messa in scena trasforma una semplice inadempienza in un reato di truffa.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla distinzione tra il semplice silenzio (tipico dell’insolvenza) e l’azione positiva volta a ingannare (tipica della truffa). I giudici hanno rilevato che la condotta dell’imputato è stata caratterizzata da una specifica analisi critica: la compilazione del titolo “de visu” ha rappresentato un espediente per simulare una situazione di regolarità finanziaria e identitaria inesistente. Non si è trattato quindi di una mera dissimulazione del proprio stato di indigenza, ma di una manipolazione attiva della realtà finalizzata a carpire il consenso della vittima attraverso la creazione di una falsa apparenza di titolarità del rapporto bancario.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che ogni comportamento attivo volto a simulare una solvibilità o un’identità fittizia configura il reato di truffa contrattuale. Per i venditori e i professionisti, questa decisione sottolinea l’importanza di verificare sempre l’identità di chi emette titoli di credito. Dal punto di vista legale, l’ordinanza conferma un orientamento rigoroso: chi utilizza strumenti di pagamento altrui o falsi, agendo in modo da rassicurare fraudolentemente la controparte, non può beneficiare della qualificazione meno grave di insolvenza fraudolenta, incorrendo invece nelle pesanti sanzioni previste per la truffa, oltre al risarcimento del danno e alle spese processuali.
Quando l’uso di un assegno diventa truffa contrattuale?
Si configura la truffa quando il soggetto usa l’assegno per creare una falsa apparenza di solvibilità o identità, ad esempio compilandolo davanti al venditore per indurlo in errore.
Qual è la differenza tra truffa e insolvenza fraudolenta?
La truffa richiede artifizi o raggiri attivi per ingannare la vittima, mentre l’insolvenza fraudolenta consiste nel semplice nascondere il proprio stato di incapacità di pagare.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile?
Il ricorrente subisce il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, oltre a una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39592 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39592 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/05/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di L’Aquila, con sentenza emessa in data 24/10/2022, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Pescara in data 17/01/2022, riconosciuta la fattispecie attenuata di cui all’art. 648 comma secondo cod. pen. e tenuto conto del vincolo della continuazione, ha ridetermiNOME la pena nei confronti di NOME COGNOME nella misura di anni uno e mesi tre di reclusione ed euro 300,00 di multa in relazione ai reati previsti dagli artt. 648 cpv. cod. pen. (capo 1) e art. 640 cod. pen. (capo 2).
Considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale per contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in merito alla ritenuta qualificazione giuridica del fatto nei termini della fattispecie di cui all’art. 640 cod. pen. (in luogo della più lieve ipotesi dell’insolvenza fraudolenta), non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata, non confrontandosi con la pertinente motivazione della Corte di appello che, a pag. 3 e ss. della sentenza impugnata, ha dato conto delle ragioni per cui ha ritenuto di condividere la qualificazione giuridica del fatto compiuta dal giudice di primo grado nella fattispecie di truffa, essendo stata provata la reale intenzione del prevenuto, correttamente desunta, oltre che dalla dinamica della condotta, dalla circostanza per la quale egli ha materialmente compilato l’assegno bancario dinanzi al venditore, determinando in capo a quest’ultimo l’erronea consapevolezza di trovarsi di fronte al titolare del conto corrente, così integrando gli artifizi e raggiri richiesti dall’art. 640 cod. pen.;
rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16/05/2023 Il Consigliere Estensore