Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 178 Anno 2026
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 2 Num. 178 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da:
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 2211/2025
NOME COGNOME
CC – 04/12/2025
NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
NOME COGNOME
Relatore –
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Pisa il DATA_NASCITA
rappresentato ed assistito AVV_NOTAIO COGNOME – di fiducia avverso la sentenza del 14/07/2025 della Corte di appello di Firenze,
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta con la quale la Sostituta Procuratrice generale, NOME COGNOME, ha chiesto rigettarsi il ricorso;
letta la memoria e le conclusioni della parte civile RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo legale rappresentante NOME COGNOME NOME, che ha concluso chiedendo di dichiarare il ricorso inammissibile e di condannare lÕimputato al pagamento delle spese processuali come da allegata nota spese, a firma AVV_NOTAIO.
Con sentenza del 14 luglio 2025, la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Pisa del 30 ottobre 2024 con la quale
NOME COGNOME è stato condannato alla pena di un anno di reclusione ed euro 500,00 di multa, oltre che al risarcimento del danno in favore della parte civile, per il reato di cui agli artt. 640 cod. pen. e 61, primo comma, n. 7, cod. pen.
Si contesta che lÕimputato, con artifizi e raggiri, consistiti nel simulare l’intervento di un garante falsificandone la firma su due cambiali e consegnandole alla societˆ RAGIONE_SOCIALE, inducendo cos’ in errore COGNOME NOME, procuratore speciale di detta societˆ circa la serietˆ dell’impegno economico assunto, ossia la corresponsione della somma di 47.000 euro, quale prezzo per l’acquisto di pannelli solari mai consegnati, assicurava a sŽ un ingiusto profitto, consistente nella detta somma, con corrispondente danno per la persona offesa.
Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell’imputato, deducendo:
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di truffa e alla intempestivitˆ della querela.
Si deduce che sarebbe erronea la decisione della Corte di appello che ha ritenuto che la condotta dell’imputato, consistente nel rilascio di cambiali con firme apocrife nella fase successiva alla conclusione del contratto, configurasse gli artifizi e raggiri idonei a configurare la truffa contrattuale. Si afferma, in particolare, che, affinchŽ si configuri il delitto di truffa, l’atto di disposizione patrimoniale deve essere l’effetto diretto e immediato dell’errore indotto dagli artifizi e raggiri; invece, nel caso in esame, la somma di 47.000,00 euro era stata versata dalla persona offesa per l’acquisto di pannelli solari mai consegnati e, quindi, la disposizione patrimoniale era avvenuta in un momento antecedente e per una causa diversa – l’adempimento di un contratto di fornitura – rispetto alla condotta di falsificazione delle cambiali. La condotta successiva del COGNOME, ovvero la simulazione dell’intervento di un garante con cambiali apocrife, piuttosto che a indurre una nuova disposizione patrimoniale, era volta ad ostacolare o rallentare l’azione recuperatoria della somma giˆ indebitamente trattenuta; inoltre, le cambiali non hanno determinato alcun trasferimento patrimoniale.
Di conseguenza, si deduce anche che la querela dovrebbe ritenersi intempestiva rispetto al momento in cui la persona offesa ha avuto cognizione del danno patrimoniale subito in conseguenza del mancato adempimento del contratto di fornitura, che costituiva il vero atto di disposizione patrimoniale rilevante. Al contrario, la sentenza impugnata motiva sulla tempestivitˆ della querela sulla base della data di consegna delle cambiali, non considerando che l’errore che ha portato alla disposizione patrimoniale del pagamento del prezzo non è stato determinato dalla emissione delle cambiali bens’ dalla falsa rappresentazione della serietˆ
dell’impegno contrattuale iniziale. In conclusione, la querela risulterebbe intempestiva in quanto la persona offesa aveva giˆ cognizione del danno al momento del mancato adempimento contrattuale.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto quale insolvenza fraudolenta art. 641 cod. pen.
Si deduce che la condotta ascritta all’imputato, consistente nel simulare l’intervento di un garante per evitare la restituzione di somme giˆ percepite a fronte di una prestazione non eseguita, appare più compatibile con la fattispecie di insolvenza fraudolenta. Invero, nel caso di specie, la condotta successiva allÕinadempimento della fornitura, volta a ritardare o impedire alla restituzione del denaro, andrebbe più correttamente ricondotta alla dissimulazione di uno stato di incapacitˆ di adempiere all’obbligazione di restituzione, piuttosto che a un’induzione in errore che abbia determinato una nuova disposizione patrimoniale.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dellÕart. 131cod. pen. e alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 61, primo comma, n. 7, cod. pen.
Si deduce che la Corte di appello ha escluso la causa di non punibilitˆ per particolare tenuitˆ del fatto di cui all’articolo 131cod. pen. sulla base della sola entitˆ della somma pari ad euro 47.000, ritenendo quindi sussistente l’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravitˆ. Si argomenta che, sebbene l’importo di 47.000 euro sia significativo, la valutazione della particolare tenuitˆ del fatto non pu˜ essere basata esclusivamente sull’entitˆ del danno, in quanto la norma impone una valutazione complessiva, comprensiva di tutti gli indici previsti, quali la modalitˆ della condotta, l’esiguitˆ del danno o del pericolo e la occasionalitˆ; alcuno di questi profili sarebbe stato approfondito dalla Corte di appello, che aveva escluso che il fatto fosse particolarmente tenue limitandosi al solo riferimento all’entitˆ della somma.
2.4. Vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Si deduce che la Corte di appello respingeva la richiesta di concessione di dette attenuanti affermando l’assenza di elementi favorevoli all’imputato in relazione alla sua condotta e alla sua personalitˆ, poichŽ non aveva dato segnali di resipiscenza o di impegno riparatorio. Si tratterebbe di una motivazione apparente e stereotipata, in quanto priva di una reale valutazione degli elementi allegati dalla difesa in appello, quali l’assenza di precedenti penali, la natura occasionale del fatto nonchŽ la non particolare gravitˆ della condotta in riferimento alle modalitˆ specifiche ed al contesto dei fatti.
Il ricorso è inammissibile perchŽ proposto con motivi generici, non consentiti, oltre che manifestamente infondati.
Con i primi due motivi di ricorso – che possono essere trattati insieme in quanto entrambi hanno ad oggetto questioni attinenti alla qualificazione giuridica del fatto – sotto il profilo del vizio di motivazione e dellÕasseritamente connessa violazione di legge nella valutazione del materiale probatorio, si tenta in realtˆ di sottoporre a questa Corte di legittimitˆ un nuovo giudizio di merito, non tenendo conto del fatto che, con il ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicitˆ, dalla sua contraddittorietˆ (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre una diversa conclusione del processo; conseguentemente, sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasivitˆ, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualitˆ, la stessa illogicitˆ quando non manifesta, cos’ come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilitˆ, della credibilitˆ, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965-01).
2.1. Deve poi anche rilevarsi che i motivi risultano reiterativi di censure giˆ dedotte in appello e motivatamente disattese. Questa Corte costantemente afferma che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli giˆ dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME, Rv. 243838-01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 25942501).
2.2. Tanto premesso, deve rilevarsi che la Corte di appello, con motivazione del tutto congrua e non manifestamente illogica, ha correttamente qualificato la fattispecie concreta quale truffa, evidenziando che il contraente inadempiente non si era limitato a tranquillizzare il creditore circa lÕesecuzione della prestazione dovuta ma aveva posto in essere unÕulteriore attivitˆ decettiva, quale il rilascio di cambiali con firme apocrife, allo scopo di ostacolare l’azione recuperatoria della somma pagata per la fornitura dei pannelli solari mai effettuata, integrante gli artifizi e raggiri del reato di truffa.
Si tratta di una motivazione del tutto conforme ai principi elaborati da questa Corte che ha affermato che, in tema di truffa contrattuale, l’induzione in
errore, mediante raggiro o artifizio, sussiste non solo quando il contraente pone in essere, originariamente, l’attivitˆ fraudolenta, ma anche quando il comportamento, diretto a ingenerare errore, si manifesti successivamente, nel corso cioè dell’esecuzione contrattuale, in rapporto di causalitˆ con il verificarsi del danno e dell’ingiusto profitto (Sez. 2, n. 5046 del 17/11/2020, dep. 2021, Cantone, Rv. 280563-02; in senso conforme, Sez. 2 n. 4849 del 01/02/1974, Tartaglia, Rv. 127456-01). Ed invero, in tema di truffa contrattuale, il mancato rispetto da parte di uno dei contraenti delle modalitˆ di esecuzione del contratto, rispetto a quelle inizialmente concordate con l’altra parte, unito a condotte artificiose idonee a generare un danno con correlativo ingiusto profitto, integra l’elemento degli artifici e raggiri richiesti per la sussistenza del reato di cui all’art. 640 cod. pen. (Sez. 6, n. 10136 del 17/02/2015, Sabetta, Rv. 262801-01), considerando altres’ che la prova dell’elemento soggettivo, costituito dal dolo generico, diretto o indiretto, pu˜ desumersi dalle concrete circostanze e dalle modalitˆ esecutive dell’azione criminosa, attraverso le quali, con processo logicodeduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontˆ e rappresentazione degli elementi oggettivi del reato, quali l’inganno, il profitto ed il danno, anche se preveduti come conseguenze possibili della propria condotta, di cui si sia assunto il rischio di verificazione (Sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, NOME, Rv. 279908-01).
2.3. Ne consegue che, correttamente, la Corte di appello ha escluso la configurabilitˆ della diversa fattispecie della insolvenza fraudolenta in quanto, nel delitto di cui allÕart. 641 cod. pen., la volontˆ del soggetto passivo di concludere il contratto non è viziata dall’inganno altrui e le modalitˆ dell’azione penalmente rilevante consistono soltanto nella dissimulazione dello stato di insolvenza (Sez. 2, n. 7433 del 21/03/1985, COGNOME, Rv. 170199-01; Sez. 2, n. 6387 del 24/02/1981, COGNOME, Rv. 149580-01).
2.4. Inoltre, risulta manifestamente infondata la doglianza relativa allÕasserita intempestivitˆ della querela, avendo la Corte di appello correttamente ritenuto che, poichŽ l’attivitˆ fraudolenta era consistita nel consegnare le cambiali con le firme apocrife, doveva farsi riferimento alla data di consegna delle cambiali ai fini della individuazione del del termine per proporre querela.
Invero, posto che il termine per proporre querela decorre dal momento in cui il titolare del relativo diritto ha conoscenza certa del fatto di reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, e cioè dalla data del reato perfetto in tutti i suoi elementi costitutivi, è stato correttamente individuato questo momento alla data di consegna delle cambiali con le firme apocrife, accompagnate dalla falsa rassicurazione di restituzione della somma indebitamente trattenuta (pag. 4 della sentenza impugnata).
Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
3.1. In tema di causa di non punibilitˆ per speciale tenuitˆ del fatto, va ricordato che il giudizio sul carattere dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, primo comma, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti, sicchŽ è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell’assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall’art. 131cod. pen. ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647-01; Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678-01).
3.2. Ai sensi dell’art. 131, primo comma, cod. pen., la punibilitˆ è esclusa – oltre che allorquando il comportamento non assuma il carattere dellÕabitualitˆ – anche quando, per le modalitˆ della condotta e per l’esiguitˆ del danno o del pericolo, valutati ai sensi dell’articolo 133, primo comma, cod. pen., l’offesa è di particolare tenuitˆ.
Ne consegue che è giuridicamente corretta la motivazione della Corte di appello che ha escluso la particolare tenuitˆ del fatto in ragione dell’assenza di uno dei presupposti richiesti dalla norma, rappresentato dalla non esiguitˆ del danno, desumibile dalla rilevante entitˆ della somma provento del delitto di truffa, che impediva di ritenere il fatto particolarmente tenue.
3.3. Del tutto generica è la doglianza relativa al vizio di violazione di legge e di motivazione con riferimento allÕapplicazione della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravitˆ, per contestare la quale il ricorrente non si confronta in alcun modo con la motivazione della Corte di appello, la quale ha correttamente fondato il suo giudizio sulla rilevante entitˆ della somma, pari a 47.000,00 euro.
Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato.
4.1. Va premesso che si afferma in giurisprudenza che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell’art. 62cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e pu˜ essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimitˆ, purchŽ non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419-01).
La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è congruamente motivata anche allorquando il diniego del giudice non prenda in
considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo a tal fine sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, COGNOME, Rv. 249163-01; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244-01).
Inoltre, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche pu˜ essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125) (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489-01).
4.2. Nella fattispecie, la Corte territoriale ha congruamente valorizzato, come elemento decisivo ed ampiamente sufficiente a sostegno della propria decisione, lÕassenza di ragioni giustificatrici per il riconoscimento del beneficio, quali la mancanza di segni di resipiscenza e di consapevolezza del disvalore penale della condotta tenuta, non risultando peraltro alcuna forma di impegno dellÕimputato finalizzato a condotte riparatorie o risarcitorie.
Alla inammissibilitˆ del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchŽ, ai sensi dellÕart. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitˆ emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Ne discendono, altres’, le correlative statuizioni di seguito espresse in ordine alla rifusione delle spese del grado in favore della costituita parte civile RAGIONE_SOCIALE, la cui liquidazione, escluso quanto richiesto per la fase introduttiva del giudizio non effettuata dalla parte civile richiedente, e tenuto conto del grado di complessitˆ della vicenda processuale, alla luce del contributo offerto alla decisione (cfr. Sez. 4, n. 10022 del 06/02/2025, Altese, Rv. 287766-01; Sez. 6, n. 24340 del 29/05/2025, COGNOME, Rv. 288298-01, secondo cui, nel processo a trattazione scritta, la liquidazione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile sono liquidabili solo la stessa esplica, attraverso memorie scritte, unÕattivitˆ diretta a contrastare lÕavversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione) viene operata secondo l’importo in dispositivo meglio enunciato.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge. Cos’ è deciso, 04/12/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME