Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1021 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1021 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
UP – 10/12/2025
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 11/07/2025 della Corte d’appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; preso atto che non Ł intervenuta richiesta di trattazione orale; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, parzialmente riformando la sentenza resa il 25 ottobre 2024 dal Tribunale di Roma, ha confermato la responsabilità di COGNOME NOME per un reato di truffa e ha ridotto la pena inflitta.
Si addebita all’imputato di avere con artifizi, consistiti nell’avere consegnato una falsa fideiussione del valore di 21.000 euro a garanzia del pagamento del canone di locazione e la falsa ricevuta di un bonifico a titolo di deposito cauzionale, indotto il proprietario di un immobile a stipulare un contratto di locazione, conseguendo così il possesso dell’immobile, senza corrispondere nØ il deposito cauzionale, nØ il canone di locazione.
Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso l’imputato, deducendo quanto segue:
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità poichØ la Corte ha addebitato all’imputato la truffa contrattuale ritenendola integrata dal raggiro, che avrebbe indotto il locatore a prestare un consenso che altrimenti non avrebbe dato, mentre, nel caso in esame, si versa in un’ipotesi di mero inadempimento civilistico.
Dopo essersi lungamente soffermato ad esporre la giurisprudenza di legittimità in tema di truffa contrattuale, secondo cui per integrare la fattispecie occorre verificare la sussistenza di un rapporto funzionale tra l’attività ingannatoria e l’errore dell’ingannato, indotto a stipulare il contratto, il ricorrente osserva che nel caso in esame, a dispetto di quanto ritenuto dalla Corte di appello, l’esposizione reddituale dell’aspirante conduttore di un immobile e la prestazione di fideiussione a copertura del suo inadempimento rappresenta una mera prassi del mercato immobiliare e non vi Ł prova che tali elementi abbiano indotto il locatore a stipulare il contratto di locazione; la falsità della fideiussione non minava
l’apparente solidità patrimoniale del ricorrente, che induceva il locatore alla conclusione del contratto; si versa pertanto in un’ipotesi di inadempimento civilistico, che legittima il locatore ad agire per lo sfratto, ma non ha rilevanza penale.
2.2 Violazione di legge e vizio di motivazione per la mancatariconduzione della condotta nell’ambito della fattispecie di insolvenza fraudolenta prevista dall’art.641 cod. pen., che si distingue dalla truffa perchØ la frode non viene attuata mediante l’artifizio e il raggiro, ma con la mera dissimulazione dello stato di insolvenza, sicchØ il creditore che confida nella solvibilità del debitore viene tratto in inganno dal silenzio al riguardo; la dissimulazione Ł una forma minore di inganno, in quanto non si induce il soggetto passivo in errore, ma lo si mantiene in questo stato.
Nel caso in esame la falsa fideiussione offerta dall’imputato, che nella prassi costituisce l’elemento idoneo a convincere il proprietario di essere garantito in ipotesi di mancato pagamento dei canoni, integra la dissimulazione chiesta dall’art. 641 cod.pen..
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, anche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti. La sentenza della Corte di appello ha accolto il motivo relativo alla determinazione della pena e l’ha rideterminato nel doppio del minimo edittale, ma non ha comunque riconosciuto le attenuanti generiche, senza motivare al riguardo, se non mediante un mero generico richiamo dell’art. 133 cod. pen..
Inoltre ha ritenuto di applicare una pena superiore al minimo edittale valorizzando la commissione ‘da parte dell’COGNOME‘ di un ulteriore reato di appropriazione indebita, accertato con sentenza del 4 Marzo 2021, che non era riportata nel casellario giudiziale presente nel fascicolo di primo grado. E’ evidente l’errore in cui Ł incorsa la Corte in quanto l’imputato Ł NOME COGNOME e non COGNOME, con la conseguenza che Ł necessaria una rivalutazione in punto di eventuale pericolosità dell’imputato, che giustifichi l’applicazione dell’aumento per la recidiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità, in quanto le censure formulate sono generiche e manifestamente infondate.
1.1. primo e il secondo motivo di ricorso sono generici in quanto non si confrontano con la motivazione offerta dalla Corte d’appello sul punto esi limitano ad esporre principi formulati dalla giurisprudenza di legittimità in tema, senza tuttavia applicarli alla fattispecie concreta in esame. Nel caso di specie Ł stato accertato che l’imputato stipulava un contratto di locazione previa trasmissione di un falso atto di fideiussione per un importo di 21.000 € apparentemente rilasciata dalla BNL e previa simulazione dell’invio di un bonifico di 3.500 € a titolo di deposito cauzionale; in questo modo otteneva il possesso dell’immobile e vi rimaneva per circa 8 mesi senza corrispondere alcunchŁ.
La Corte ha ben spiegato a pagina tre della sentenza che l’assunto della difesa, secondo cui la presentazione della fideiussione non sarebbe stata idonea a influire sulla volontà negoziale del proprietario dell’immobile, Ł del tutto infondata, poichØ in effetti detta polizza costituisce un’importante garanzia dell’adempimento per il locatore ed Ł senza dubbio idonea a incidere sulla volontà negoziale. In modo analogo rileva il faso bonifico della somma versata come cauzione, che ha indotto il locatore a confidare sull’adempimento degli obblighi di pagamento derivanti dal contratto.
Non si tratta pertanto di un semplice inadempimento civilistico, ma di una frode realizzata attraverso un inganno della controparte indotta a stipulare un contratto che qualora non fossero stati adottati simili raggiri non avrebbe concluso. A ciò si aggiunga che
nel medesimo procedimento si contesta al COGNOME di avere acquisito il possesso di altro appartamento dell’RAGIONE_SOCIALE adottando analoghe modalità fraudolente ma il reato si Ł prescritto nelle more.
In modo altrettanto corretto ed esaustivo la Corte ha respinto l’assunto difensivo secondo cui la condotta dell’imputato avrebbe integrato una mera insolvenza fraudolenta, precisando che l’insolvenza fraudolenta presuppone non l’artificio, proprio della truffa, ma una mera dissimulazione dell’insolvenza e integra una forma minore di inganno, chesi limita al silenzio o a condotte omissive; nel caso di specie la persona offesa Ł stata tratta in inganno mediante una condotta attiva, e cioŁ la produzione di una falsa fideiussione che ha indotto in errore il locatore circa l’esistenza di una garanzia in caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali.
Anche il terzo motivo inordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche Ł manifestamente infondato.
In tema di attenuanti generiche, la meritevolezza dell’adeguamento della pena, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni del fatto o del soggetto, non può mai essere data per presunta, ma necessita di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio. (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315 – 01)
La Corte ha evidenziato che l’imputato ha manifestato una significativa capacità a delinquere e ha reiterato la condotta fraudolenta già consumata con analoghemodalità due anni prima, per la quale Ł stato prosciolto in forza dell’intervenuta prescrizione, a riprova di una negativa personalità che attraverso l’inganno persegue un ingiusto profitto. Per queste ragioni ha ritenuto non meritevole delle circostanze attenuanti generiche l’imputato, nØ peraltro il ricorso sottolinea elementi della condotta dell’imputato che avrebbero dovuto essere valorizzati e sono invece stati trascurati dalla Corte, così incorrendo anche nel vizio di genericità.
La Corte ha formulato un giudizio di pericolosità corretto e articolato e ha evidenziato come a suo carico fosse stata riconosciuta in primo grado la sola recidiva specifica, e il connesso aumento sanzionatorio, mentre l’imputato versava in realtà in una condizione di recidiva reiterata, anche in ragione di altra condanna riportata il 4/3/2021 non indicata nel certificato del casellario giudizialea suo nome.
Le censure difensive si appuntano su un errore materiale contenuto nella motivazione laddove, a pagina 5 della sentenza impugnata, indica l’imputato con il cognome COGNOME, ma si tratta di errore che non incide sulla correttezza della motivazione, che si riferisce senza dubbio al COGNOME.
Per le ragioni sin qui evidenziatesi impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 10/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME