Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40686 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40686 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nata a Milano il DATA_NASCITA rappresentata e difesa di fiducia dall’AVV_NOTAIO avverso la sentenza emessa in data 06/06/2025 dalla Corte di Appello di Milano, quarta sezione penale visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale secondo quanto disposto dagli artt. 610, commi 1 e 5 e 611, comma 1, cod. proc. pen.: udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte depositate dal Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con eliminazione dell’aggravante di cui all’art. 640, comma secondo n.2 ter cod. pen. e del correlativo aumento di pena; dato atto che l’AVV_NOTAIO, difensore della ricorrente, non ha depositato conclusioni scritte.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza emessa in data 17/07/2024 dal Tribunale di Milano che, all’esito di giudizio dibattimentale, aveva dichiarato NOME COGNOME responsabile di piø truffe consumate e di truffa tentata, aggravate dalla minorata difesa (capo 1 lett. A, C, D, E e capo 2), condannandola alla pena di anni due mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, tramite il difensore di fiducia, articolando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc. pen., la violazione di legge in relazione alla applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 640, comma secondo n. 2 ter , cod. pen.
La Corte di appello ha ritenuto sussistente l’aggravante de qua che, tuttavia, Ł stata introdotta dalla legge 28 giugno 2024 n. 90 e, quindi in epoca ben successiva ai fatti di reato commessi nel 2017 e nel 2018 ai quali, pertanto, non può applicarsi retroattivamente in forza
dei principi dettati dall’art. 25 Cost. e dall’art. 2 cod. pen.
2.2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen., il difetto e l’illogicità della motivazione con riferimento alla identificazione dell’imputata quale autrice delle contestate truffe e alla configurazione della circostanza aggravante della minorata difesa.
Quanto al primo profilo, la difesa ricorrente sostiene che l’identificazione della COGNOME da parte della Corte territoriale Ł basata su elementi assertivi e apodittici, senza alcun confronto con le censure esposte nell’atto di appello ove si evidenziava come all’imputata fosse riconducibile solo uno dei conti correnti sul quale era confluito l’accredito del bonifico di 200 euro eseguito dalla persona offesa NOME COGNOME.
Il collegio di merito ha valorizzato il riconoscimento della COGNOME da parte degli operanti, nonostante lo scarso valore probatorio di tale dato e ha dato altresì rilievo al ritrovamento presso l’abitazione di costei di atti notarili asseritamente falsi che, tuttavia, nulla hanno a che fare con le truffe in contestazione.
Quanto alla sussistenza della circostanza aggravante della minorata difesa, la Corte di appello, pur avendo richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui Ł necessario verificare in concreto delle condizioni relative alle trattative virtuali in quanto l’aggravante della minorata difesa non si configura automaticamente in caso di vendita telematica, lo ha poi, di fatto, illogicamente disatteso.
2.3. Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., la violazione di legge e l’illogicità della motivazione nella parte in cui, con riferimento alla tentata truffa contestata al capo 2), ha ritenuto sussistenza la circostanza aggravante della minorata difesa.
Sostiene la difesa ricorrente che Ł del tutto priva di logica la configurazione della aggravante de qua in relazione a tale addebito dal momento che la persona offesa NOME COGNOME non Ł ‘caduta nel raggiro’ e ciò costituisce prova lampante e tangibile del fatto che la stessa sia stata in grado di difendersi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il primo motivo di ricorso Ł manifestamente infondato.
1.1. Con l’art. 16, comma 1, lett. t), n. 1), della legge 28 giugno 2024 n, 90, pubblicata sulla G.U. il 2 luglio ed entrata in vigore il 17 luglio 2024, il legislatore Ł intervenuto sul secondo comma dell’art. 640 cod. pen. inserendo, con il n. 2ter , l’aggravante ‘se il fatto Ł commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei ad ostacolare la propria o l’altrui individuazione’ e introducendo, per tale ipotesi, il regime di procedibilità a querela; tale disposizione Ł rimasta invariata anche a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge 11 aprile 2025 n. 48, convertito, senza modificazioni, nella legge 9 giugno 2025 n. 80 che ha eliminato il n.2bis contenente il riferimento alla aggravante di cui all’art. 61 n.5 cod. pen. la quale, tuttavia, Ł stata dislocata nel terzo comma con previsione di un piø severo trattamento sanzionatorio e della procedibilità d’ufficio.
I richiamati interventi legislativi non hanno introdotto una aggravante di nuovo conio, avendo invece semplicemente enucleato per la fattispecie di truffa c.d. telematica un’ ipotesi specifica dell’aggravante comune della ‘minorata difesa’ sub specie di approfittamento delle condizioni di luogo che Ł stata individuata nell’utilizzo del mezzo telematico con modalità volte a schermare e, quindi, a rendere piø difficoltosa, l’identità dell’agente o di terzi.
1.2. Tanto premesso, non si ravvisa la dedotta violazione del principio di irretroattività da parte della Corte di appello laddove, nel caso di specie, ha ritenuto sussistente
l’aggravante di cui al n.2 ter , di recente introduzione ed in continuità normativa con il precedente disposto del n.2bis., che risultava espressamente descritta in fatto nell’imputazione e concretamente configurabile poichØ – come emerso dalle risultanze dibattimentali di primo grado- la finta locazione on line di appartamenti vacanza, era stata orchestrata utilizzando, ai fini della percezione dell’ingiusto profitto, conti correnti ed anche una carta di credito prepagata, intestati a terzi ignari, vittime di furto di identità, così evidentemente ostacolando l’identificazione dell’autore dellatruffa.
Generico Ł il secondo motivo di ricorso che non si confronta con la congrua e non manifestamente illogica motivazione della sentenza in punto di identificazione dell’odierna ricorrente quale autrice delle truffe e che ripropone pedissequamente in questa sede censure di merito precisamente disattese.
Premesso che, al contrario di da quanto sostenuto dalla difesa ricorrente, la Corte territoriale non ha attribuito alcun rilievo, ai fini del giudizio di responsabilità, al carteggio rinvenuto nel corso della perquisizione eseguita presso l’abitazione dell’imputata, l’apparato argomentativo Ł esente da censure avendo il collegio di merito (pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata) raccordato logicamente le risultanze probatorie emerse nel corso dell’istruttoria dibattimentale e non contestate nel ricorso.
Muovendo dalla sicura riferibilità all’imputata del conto corrente aperto presso la Banca Sella sul quale erano confluiti i pagamenti corrisposti da una delle persone offese (la COGNOME era stata riconosciuta dagli operanti nella fotografia apposta suidocumenti di identità apparentemente a nome COGNOME NOME presentati per l’attivazione dello stesso e riportante caratteristiche somatiche corrispondenti a quelle presenti sul suo profilo Facebook), il collegio di merito ha evidenziato che proprio il numero telefonico associato al conto in questione era stato utilizzato non solo per comunicare con alcune delle vittime ma anche per l’apertura di altri conti correnti, sempre intestati a terzi ignari ed attivati per ricevere il versamento anticipato delle caparre corrisposte.
In ragione di tale quadro, la Corte territoriale ha ricondotto all’imputata le condotte fraudolente in contestazione, tutte commesse a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei ad ostacolare la propria individuazione, così configurando l’aggravante prevista dall’art. 640, comma secondo n. 2ter cod. pen., contemplata in fatto nell’imputazione.
Manifestamente infondato Ł il terzo motivo di ricorso.
Dalle concrete modalità del fatto contestato al capo 2) nella forma della truffa tentata (perfettamente sovrapponibili alle fattispecie consumate, con l’unica differenza che la persona offesa si era determinata a non versare la caparra sul conto corrente intestato alla sedicente COGNOME NOME, ma riconducibile all’odierna ricorrente) emerge inequivocabilmente che, se il reato fosse stato portato a compimento, la condotta fraudolenta sarebbe stata aggravata ai sensi dell’art. 640, comma secondo n. 2ter cod. pen, in quanto anch’essa commessa a distanza ed attraverso strumenti telematici idonei ad ostacolare l’individuazione dell’agente (nel senso della configurabilità del delitto circostanziato tentato quando sia possibile desumere con certezza, dalle modalità del fatto, la sussistenza della aggravante ovvero della attenuante cfr. SU n. 28243 del 28/03/2013, COGNOME, Rv. 255528, in motivazione).
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende. Così Ł deciso, 05/11/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME