Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 49754 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 49754 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME, nato a Maddaloni il DATA_NASCITA, avverso la ordinanza n. 135/23 in data 18/4/2023 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione circondariale per il riesame; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha illustrato i motivi di ricorso insistendo per l’annullamento della ordinanza impugnata.
RITENUTO IN’ FATTO
-1. Con ordinanza in data 18/4/2023 (motivi dep. il 18 maggio 2023), il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere respingeva l’istanza di riesame proposta nell’interesse dell’odierno ricorrente avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 25 gennaio 2023, con il quale era stato disposto il sequestro (anche per equivalente valoriale) della somma di euro 403.200,00, quale profitto dei reato di cui all’art. 640-bis cod. pen..
Osserva il ricorrente, deducendo (ex art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.) falsa applicazione della legge penale incriminatrice, che la contestata ipotesi di reato (art. 640-bis cod. pen.) non è configurabile, dovendo i fatti diversamente identificarsi nel “tipo” di cui all’art. 316-ter cod. pen., in misura (parcellizzat sotto soglia e, dunque, non avvinta alla penalità; fattispecie evidentemente inidonea a sostenere alcuna misura cautelare, ancorché reale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1.1. Ricordando la linea di demarcazione che la giurispruderza di legittimità ha tracciato tra i due reati (art. 640-bis e art. 316-ter cod. pen.), a partire dal sentenza delle Sezioni Unite n. 16568/2007, ric. COGNOME, i motivi di ricorso hanno evidenziato che la procedura relativa al bonus (in quel caso “cultura”) non prevede alcuna ordinaria, immediata e preventiva attività di accertamento da parte dell’organo di controllo circa la legittimità della richiesta di contributo; laddov l’ordinanza impugnata argomenta, al fol. 5, circa il controllo, pur sempre preventivo, attivato in caso di sospetto sulla legittimità della richiesta. Mancherebbe, dunque, ad avviso del ricorrente, uno degli elementi costitutivi del delitto di truffa, ossia l’induzione in errore dell’ente erogante” “,Sez. 6, n. 1247 del 17/11/2020, dep. 2021, COGNOME, non mass; Sez. 6, n. 12625 del 19/02/2013, COGNOME, Rv. 254490; Sez. 6, n. 21317 del 05/04/2018, COGNOME, Rv. 272950; Sez. 6, n. 24890 del 20/02/2019, COGNOME, Rv. 277283); induzione in errore che, viceversa, il Tribunale per il riesame ravvisa nella condotta costituita dalla rappresentazione all’organo di controllo di dati soggettivi palesemente lontani dalla realtà.
Alcune premesse, ai fini del corretto inquadramento giuridico della fattispecie, appaiono doverose.
2.1. Agli indagati viene contestata la realizzazione di una serie indeterminata di atti fraudolenti per l’illecito conseguimento di denaro pubblico, costituito dall’illecita apprensione di fondi ed erogazioni pubbliche disciplinati dalla normativa emergenziale (indennità collaboratori sportivi, d.l. 17 marzo 2020, n. 18).
2.2. Il Tribunale ha applicato, nel caso in esame, il principio di diritto, più vol affermato nella -giurisprudenza di legittimità, secondo cui, il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche di cui all’art. 316-ter cod. pen. si differenzia da quello di truffa aggravata ex art. 640-bis cod. pen. per la mancata inclusione, tra gli elementi costitutivi, della induzione in errore del soggetto erogatore, che invece connota la truffa. Nel caso della indebita percezione (fattispecie qualificata come residuale), il soggetto erogatore è chiamato esclusivamente ad operare una presa d’atto dell’esistenza della formale dichiarazione da parte del privato del possesso dei requisiti autocertificati (come il ricorrente ritiene essersi in concreto verificato e non anche a compiere un’autonoma attività di accertamento (cfr., tra le tante, Sez. F, n. 44878 del 06/08/2019, COGNOME, Rv. 279036; SEZ. 6, n. 51962 del 02/10/2018, COGNOME, Rv. 274510; Sez. 2, n. 23163 del 12/04/2016, COGNOME, Rv. 266979).
2.3. Rispetto a tale ermeneusi, che trova il suo fondamento nell’interpretazione giuridica sopra riassunta, occorrono alcune precisazioni volte a circoscriverne il perimetro applicativo. La sentenza delle Sezioni unite n. 16568 del 19/04/2007 (COGNOME) ha indicato alcuni principi cardine, che non sono mai stati messi in discussione dalla giurisprudenza successiva. In primis, si è affermato che la verifica circa la distinzione tra i due reati deve avvenire caso per caso, proprio in forza della problematicità astratta della questione. In secondo luogo, si è riconosciuto che l’applicazione dell’art. 316-ter cod. pen. deve avere carattere “residuale” consono alla sua natura di norma volta ad «estendere la punibilità a condotte decettive non incluse nella fattispecie di truffa» (fg. 7 della sentenza COGNOME), come dimostra anche il fatto che il legislatore, nel delineare la fattispecie, ha previsto una apposita clausola di riserva (“salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’art. 640-bis cod. pen.”). E tale carattere residuale, indirizzato a limitare la portata applicativa dell’art. 316-ter coc. pen. a «situazioni del tutto marginali», ne riduce l’ambito a condotte come «il silenzio antidoveroso», ovvero a quelle che non inducano «effettivamente in errore l’autore della disposizione patrimoniale». Ed a questo proposito, fin da quella decisione si era evidenziato come particolarmente problematico proprio il caso in cui «il procedimento di erogazione delle pubbliche sovvenzioni non presuppone l’effettivo accertamento da parte dell’erogatore dei presupposti del singolo contributo, ma ammette che il riconoscimento e la stessa determinazione del contributo siano fondati, almeno in via provvisoria, sulla mera dichiarazione del soggetto interessato, riservando eventualmente a una fase successiva le opportune verifiche. Sicché in questi casi, l’erogazione può non dipendere da una falsa rappresentazione dei suoi presupposti da parte dell’erogatore, che in realtà si rappresenta correttamente solo l’esistenza della formale dichiarazione del Corte di Cassazione – copia non ufficiale
richiedente. D’altro canto, l’effettivo realizzarsi di una falsa rappresentazione della realtà da parte dell’erogatore, con la conseguente integrazione degli-estremi della truffa, può dipendere, oltre che dalla disciplina normativa del procedimento, anche dalle modalità effettive del suo svolgimento nel singolo caso concreto» (fgg. 8 e 9, della citata sentenza COGNOME). La successiva sentenza delle Sezioni unite di questa Suprema Corte (n. 7537 del 16/12/2010, dep. 2011, COGNOME) ha ribadito tutti i citati principi, rimarcando ancora il carattere sussidiario e residuale dell’ar 316-ter cod. pen. rispetto alla truffa (anche citando, in proposito, l’ordinanza della Corte cost. n. 95 del 2004), la valutazione in concreto e caso per caso dell’accertamento in ordine alla sussistenza degli artifici e raggiri e della induzione in errore, stabilendo che «l’art. 316-ter cod. pen. punisce condotte decettive non incluse nella fattispecie di truffa, caratterizzate (oltre che dal silenz antidoveroso) da false dichiarazioni o dall’uso di atti o documenti falsi, ma nelle quali l’erogazione non discende da una falsa rappresentazione dei suoi presupposti da parte dell’ente pubblico erogatore, che non viene indotto in errore, perché in realtà si rappresenta solo l’esistenza della formale attestazione del richiedente» (fgg. 7 e 8 della sentenza Sez. u., COGNOME).
2.4. Sulla base di questi parametri valutativi, vanno individuati e differenziati gli elementi che devono guidare l’interprete nei singoli casi concreti. Orbene, nelle ipotesi in cui la condotta illecita, per le sue modalità – adeguate alla specifica normativa del singolo procedimento, ma tenendo conto di tutto lo svolgimento dell’azione nel caso concreto – si esaurisca nella sola falsa dichiarazione all’ente erogatore, potrà aversi il reato di cui all’art. 316-ter cod. pen., dal momento che l’ente, in assenza di controlli preventivi e, dunque, di una autonoma e preliminare attività di accertamento, baserà la sua potestà deliberativa a favore del richiedente l’incentivo solo sulla effettiva esistenza della dichiarazione mendace, che costituisce sostanzialmente l’unica condotta penalmente rilevante messa in atto dall’agente, vale a dire il fatto di reato in sé’ che può prescindere dalla esistenza di artifici e raggiri pur rimanendo penalmente rilevante in quanto punito dalla fattispecie residuale (“chiunque mediante l’utilizzo di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue …”). Non è un caso, infatti, che le sentenze volte a ritenere sussistente il reato di cui all’art. 316-ter cod. pen. – ivi comprese quelle delle Sezioni unite prima citate – abbiano avuto al cospetto casi concreti nei quali, da un lato, il procedimento per l’erogazione di un qualche beneficio pubblico era assai semplice; dall’altro, la condotta dell’agente si esauriva nella presentazione della dichiarazione falsa, della cui (sola) esistenza l’ente prendeva atto (cfr., Sez. 2, n. 6915 del 25/01/2011, COGNOME, Rv. 24947C); Sez. 2, n. 46064 del 19/10/2012, (
COGNOME, Rv. 254354; Sez. 2, n. 49642 del 17/10/2014, Ragusa, Rv. 261000; Sez. 6, n. 51962 del 02/10/2018, COGNOME,, Rv. 274510). GLYPH –
Le prospettive da analizzare sono quindi solo due: la normativa specifica che sovrintende all’istituto del contributo e le specificità del caso concreto.
2.5. La normativa di settore (art. 6 del d.m. 6/4/2020) prevede un controllo eventuale -attivabile sulla base del sospetto- ma pur sempre irnpeditivo, in quanto la sua attivazione preclude all’agente di conseguire il risultato agognato. Il controllo, ancorché eventuale, è pur sempre preventivo. Ed in proposito, deve pure ricordarsi che, ai fini della sussistenza del delitto di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo ritenuto che non assuma rilievo la mancanza di diligenza da parte dell’ente erogatore nell’eseguire adeguati controlli in ordine alla veridicità dei dati forniti dal richiedente il contrib pubblico, in quanto tale circostanza non esclude l’idoneità del mezzo truffaldino, risolvendosi in una mancanza di attenzione del deceptus estranea alla condotta ed alla volontà dell’agente (Sez. 2, n. 52316 dell 27/09/2016, Riva, Rv. 268960; Sez. 2, n. 42867 del 20/06/2017, Gulì, Rv. 271241; Sez. 2, n. 51166 del 25/06/2019, COGNOME, Rv. 278011; Sez. 2, n. 51538 del 20/11/2019, C., Rv. 278230).
Quanto al secondo tema di indagine, non si può coprire d’oblio la circostanza che gli indagati per raggiungere il loro obbiettivo illecito hanno realizzato una serie di condotte decettive, tra le quali: l’utilizzo di un centro sportivo esistente, usato come mero schermo; la ricerca dei soggetti da avviare allo sport; le operazioni di accesso alla piattaforma; la richiesta del contributo). Condotta, che presuppone il possesso di diversi requisiti in capo ai richiedenti il beneficio, che l’Erario ha ritenuto esistenti in base alla dichiarazione presentata, essendo indotto in errore sulla sussistenza di tutti i presupposti per accedere al contributo. L’opposta esegesi porterebbe ad una ingiustificata dilatazione dell’ambito applicativo del reato di cui all’art. 316-ter cod. pen. – non rispondente alla natura della fattispecie ed ai principi di diritto che si sono analizzati – a casi nei quali, come quello in esame, è incontestata la commissione di una rilevante attività fraudolenta, ricca di artifici, posta in essere dagli autori del reato ed idonea ad indurre in errore il soggetto passivo, attraverso la falsa dichiarazione all’ente.
Consegue il rigetto della proposta impugnazione e la condanna, ai sensi di quanto dispone l’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Presidente Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/10/2023, Il consigliere estensore