Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 51735 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 51735 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Umbertide il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/02/2023 della Corte d’appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME, la quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
lette la memoria difensiva e conclusioni dell’AVV_NOTAIO, difensore della parte civile COGNOME, il quale, dopo avere replicato ai primi quattro motivi di ricorso, ha concluso chiedendo alla Corte di cassazione di volere, «accertata la responsabilità penale dell’imputato, condannarlo alla pena ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento dei danni morali e materiali causati» dal reato alla suddetta parte civile e, ancora, al pagamento delle spese del giudizio, come da allegata nota spese;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, difensore di NOME RAGIONE_SOCIALE, il quale, nel replicare alle conclusioni del Pubblico Ministero, ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 06/02/2023, la Corte d’appello di Bologna confermava la sentenza del 11/01/2022 del Tribunale di Bologna di condanna di NOME COGNOME: a) alla pena di nove mesi di reclusione ed C 300,00 di multa per il reato di truffa aggravata (dall’avere cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità) e continuata ai danni di NOME COGNOME; b) al risarcimento dei danni subiti dallo stesso NOME COGNOME, che si era costituito parte civile, da quantificare in sede civile, nonché al pagamento di una provvisionale di C 30.168,54, corrispondenti al danno per cui riteneva già raggiunta la prova.
Secondo il capo d’imputazione, il reato di truffa aggravata e continuata (artt. 81, 640 e 61, primo comma, n. 7, cod. pen.) era stato contestato all’imputato:
«in quanto, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con artifici e raggiri, inducendo COGNOME NOME in errore, si procurava l’ingiusto profitto della somma complessiva di euro 30.205,14 (pari ad euro 30.534,54 329,90 effettivamente dovuti), con conseguente danno per la persona offesa.
In particolare, dopo avere stipulato, nella sua qualità di preposto/amministratore di fatto di “RAGIONE_SOCIALE, un contratto con la persona offesa, esercente la professione medica presso il suo ambulatorio di INDIRIZZO in Bologna, per il ritiro e lo smaltimento dei rifiuti provenienti dall stesso ambulatorio (servizio per il quale era stato pattuito il corrispettivo annuale di euro 90 + IVA), induceva la persona offesa in errore su quanto effettivamente dovuto, paventando irregolarità nella gestione dei rifiuti da parte del medico e la necessità di corrispondere, per evitare “sanzioni più gravi” euro 2684 (pagati con assegno in data 23.01.2017); euro 1520 (corrisposti con assegno nel marzo 2017); euro 7320 (corrisposti con assegno il 19.04.2017).
Paventava, inoltre, in alcune occasioni, che il COGNOME doveva, per servizi accessori di contratto, somme superiori a quelle pattuite ovvero, in altre, simulava il mancato funzionamento della macchinetta pagobancomat (che, in realtà aveva funzionato e accreditato le somme delle quali la p.o. aveva autorizzato il pagamento tramite bancomat), ridigitando più volte la cifra dovuta e inducendo così la vittima ad autorizzare il versamento di importi più alti di quelli che riteneva di essere in procinto di pagare (operazioni meglio indicate, per importi e date, nel prospetto allegato).
Con l’aggravante di avere cagionato alla p.o. un danno di particolare entità. In Bologna, nelle date indicate nell’allegato (dal 15.09.2016 al 07.06.2017)».
Avverso l’indicata sentenza del 06/02/2023 della Corte d’appello di Bologna, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, NOME COGNOME, affidato a cinque motivi.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 127 cod. proc. pen., con riferimento all’art. 178, comma 1, lett. c), dello stesso codice, e la violazione dell’art. 179 cod. proc. pen., con riferimento all’art. 552 dello stesso codice.
Il ricorrente rappresenta che la notificazione dell’avviso dell’udienza in camera di consiglio che era stata fissata dal G.i.p. del Tribunale di Bologna per il giorno 7 febbraio 2019 a seguito del mancato accoglimento della richiesta di archiviazione che era stata presentata dal pubblico ministero era avvenuta soltanto il 31 gennaio 2019 e, quindi, senza il rispetto del termine previsto per la suddetta notificazione, con la conseguente nullità, ai sensi dell’art. 127, comma 5, cod. proc. pen., del relativo procedimento camerale, che fu celebrato in assenza dell’indagato e del suo difensore, del provvedimento conclusivo dello stesso procedimento con il quale il GRAGIONE_SOCIALE aveva ordinato al pubblico ministero di formulare l’imputazione e del decreto di citazione diretta a giudizio.
Ciò rappresentato, il ricorrente lamenta che la Corte d’appello di Bologna, confermando l’ordinanza del 30/11/2021 del Tribunale di Bologna, abbia ritenuto che la propria eccezione della suddetta nullità fosse tardiva – nonostante che, all’udienza del 25 novembre 2021, essendo mutata la persona del giudice, la stessa eccezione fosse stata sollevata «prima dell’ammissione delle prove» (e, poi, ribadita in sede di conclusioni nel giudizio di primo grado e di discussione orale) e «superat» dalla regolare notificazione del decreto di citazione a giudizio.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 468, comma 4, dello stesso codice, per avere la Corte d’appello di Bologna confermato il rigetto, da parte del Tribunale di Bologna, della richiesta di citazione a prova contraria dei testimoni NOME COGNOME e NOME COGNOME, qualificando anapoditticamente tali testimonianze come prova diretta e ritenendole non necessarie ai fini della decisione.
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la violazione dell’art. 640 cod. pen., con riguardo all’affermazione di responsabilità.
Sulla premessa che la Corte d’appello di Bologna avrebbe fondato tale affermazione di responsabilità esclusivamente sulla deposizione del testimone parte civile NOME COGNOME, il ricorrente deduce che: a) tale deposizione sarebbe «del tutto interessata», non «del tutto lineare» e in contrasto con le risultanze istruttorie che erano state evidenziate con il terzo motivo del proprio atto di appello; b) mancherebbe «una qualsiasi indagine sulla sussistenza di artifici e raggiri posti in essere dal NOME nei confronti del DottAVV_NOTAIO COGNOME in ordine alla consegna degli assegni»; c) poiché sarebbe «escluso che il NOME avesse utilizzato
il Bancomat per i pagamenti effettuati con il P.O.S. dal COGNOME direttamente, non si vede quale condotta penalmente rilevante abbia sul punto posto in essere il NOME», potendo, al più, la stessa condotta configurare «un illecito di natura civilistica sotto il profilo dell’indebito arricchimento, qualora il NOME si fosse re conto dei pagamenti in eccesso».
2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 640 cod. pen., con riferimento agli artt. 61, n. 7), e 124 cod. pen.
Il ricorrente deduce che: a) poiché ciascuna violazione si doveva ritenere integrare un singolo reato di truffa, si sarebbe dovuto verificare se, per ciascuno di essi, fosse stata sporta una tempestiva querela e che, se si fosse provveduto a fare ciò, «la maggior parte dei fatti sarebbe stato improcedibile per tardività della querela»; b) al fine di ritenere integrata l’aggravante di cui all’art. 61, primo comma, n. 7), cod. pen., la Corte d’appello di Bologna avrebbe «arbitrariamente cumulat tutti gli episodi dal 15/09/2016 al 07/07/2017», «in palese violazione di legge».
2.5. Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 2043 cod. civ. e dell’art. 185 cod. pen., in quanto sarebbe «del tutto in spregio alla legge, la condanna del NOME al ristoro dei danni patrimoniali che il AVV_NOTAIO COGNOME lamenta», atteso che «come poteva il primo Giudice condannare alla restituzione di somme senza accertare se per la loro dazione, in relazione ai singoli episodi, fosse stata sporta per ognuna tempestiva querela».
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è manifestamente infondato.
La Corte di cassazione ha infatti chiarito – affermando un principio che il Collegio, condividendolo, intende ribadire – che l’omessa notifica al difensore dell’indagato dell’avviso dell’udienza fissata per la discussione dell’opposizione all’archiviazione rileva unicamente in tale ambito processuale e non determina la nullità derivata della successiva fase processuale, ai sensi dell’art. 185 cod. pen. (Sez. 6, n. 35246 del 26/04/2018, M., Rv. 273774-01).
Nell’affermare tale principio – il quale, attesa la comune ratio, si deve ritenere valido anche con riguardo all’omessa notifica del menzionato avviso all’indagato, oltre che alla tardività degli stessi avvisi – la pronuncia citata ha argomentato, in modo pienamente condivisibile, che la violazione costituita dalla suddetta omissione è «chiaramente circoscritta alle indagini preliminari e, propriamente, nell’ambito dell’interlocuzione camerale per mezzo della quale il G.i.p. valuta la fondatezza della richiesta di archiviazione», e che, poiché l’indagato può
conseguire tutela proprio nella fase delle indagini, mediante la possibilità di inviare memorie e, eventualmente, essere sentito a seguito dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., la violazione delle disposizioni in considerazione (di cui agli artt. 409, comma 2, e 410, comma 3, cod. proc. pen.), a norma dell’art. 185 cod. proc. pen., non determina alcun effetto invalidante sulla successiva fase processuale.
La Corte di cassazione ha altresì precisato che è in tale senso che deve essere interpretato il principio di diritto – che era già stato affermato dalla stessa Corte secondo cui l’irrituale avviso all’indagato dell’udienza fissata a seguito della richiesta di archiviazione non accolta dal G.i.p. (art. 409, comma 2, cod. proc. pen.), non configura una nullità assoluta, in quanto il riferimento dell’art. 179, comma 1, cod. proc. pen., alla citazione deve essere inteso nel senso della citazione a giudizio e che la suddetta irritualità, peraltro, è idonea a incidere esclusivamente sul diritto dell’indagato a interloquire in punto di completezza delle indagini (Sez. 1, n. 37810 del 15/03/2016, COGNOME, Rv. 268146-01).
2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
Come è stato chiarito, in modo pienamente condivisibile, dalla Corte di cassazione, anche la cosiddetta prova contraria deve, al pari di quella diretta, avere a oggetto fatti rilevanti ai fini della decisione e non si può tradurre in un diritto a ottenere l’ammissione di una prova manifestamente superflua o, ancor più, che verta su fatti estranei a quelli contestati (Sez. 2, n. 31883 del 30/06/2016, Di Rocco, Rv. 267483-01).
Nel caso di specie, il ricorrente, nel proprio ricorso, ha affermato che i testimoni NOME COGNOME e NOME COGNOME, «come precisato all’udienza del 25/11/2021, dovevano riferire sulla dazione degli assegni».
A fronte di ciò, si deve ritenere adeguata e conforme a diritto la motivazione della Corte d’appello di Bologna che ha reputato l’audizione dei due menzionati testimoni «non necessaria ai fini del decidere» – e, quindi, manifestamente superflua – in quanto la circostanza sulla quale i suddetti testimoni avrebbero dovuto riferire, quella della dazione degli assegni, era in effetti già stata pacificamente acquisita dall’istruttoria processuale.
Né il ricorrente ha indicato nel proprio ricorso alcuna ulteriore specifica circostanza, oltre a quella della mera «dazione degli assegni», sulla quale NOME COGNOME e NOME COGNOME avrebbero potuto deporre, così da evidenziare eventuali profili di ritenuta illegittimità (dell’ordinanza del Tribunale di Bologna e, poi dell’impugnata sentenza della Corte d’appello di Bologna che l’ha confermata) che potessero essere compiutamente valutati dal Collegio.
Il terzo motivo non è consentito.
3.1. Costituisce un principio pacificamente accolto dalla Corte di cassazione quello secondo cui, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili
censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali a imporre una diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 28074701; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01).
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, occorre effettuare un rigoroso riscontro della credibilità soggettiva e oggettiva della persona offesa, specie se costituita parte civile, accertando l’assenza di elementi che facciano dubitare della sua obiettività, senza la necessità, però, della presenza di riscontri esterni, stabilita dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. per il dichiarante coinvolto nel fatto (cfr., ex plurimis, Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 25321401; Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, COGNOME, Rv. 279070-01; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312-01; Sez. 2, n. 41751 del 04/07/2018, COGNOME, Rv. 274489-01; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, COGNOME, Rv. 265104-01; Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 261730-01).
Le Sezioni unite hanno anche statuito che «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni» (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, cit.; più di recente: Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609-01).
3.2. Nel caso in esame, quest’ultima circostanza è del tutto assente, avendo i giudici di merito adeguatamente motivato in ordine all’attendibilità della narrazione dei fatti che era stata fornita dalla parte civile NOME COGNOME nonostante alcune, non decisive, imprecisioni connesse allo stato emotivo del dichiarante e alla distanza temporale dai fatti (pag. 5 della sentenza di primo grado) – la quale narrazione aveva anche trovato pieno riscontro nella documentazione che era stata acquisita nel corso del processo, in particolare, presso la banca e presso la commercialista del dott. COGNOME.
A fronte di ciò, le doglianze del ricorrente, là dove si traducono nella sollecitazione di una diversa valutazione della credibilità del COGNOME e dell’attendibilità delle sue dichiarazioni – senza che siano state in realtà evidenziate manifeste contraddizioni della motivazione con la quale le stesse
dichiarazioni sono state recepite – si devono ritenere non consentite in questa sede di legittimità.
Quanto alle ulteriori due doglianze del ricorrente, che si sono indicate sotto le lettere b) e c) del punto 2.3 della parte in fatto, si deve osservare che il NOME, nel formularle, ha inammissibilmente omesso di confrontarsi compiutamente con la motivazione della sentenza impugnata, la quale, anche richiamando quella di primo grado, ha diffusamente e adeguatamente esposto quali fossero stati gli artifici e raggiri che erano stati posti in essere dall’imputato, essendo gli stessi, in particolare, consistiti nel fare credere alla persona offesa che fossero dovute somme esose per lo smaltimento dei rifiuti prodotti dal suo ambulatorio medico a volte prospettandogli la necessità di pagare subito delle somme al fine di evitare sanzioni per in realtà insussistenti irregolarità nello smaltimento, a volte fatturando prestazioni del tutto generiche – e, altresì, nel fingere che il P.O.S. in possesso dell’imputato non funzionasse bene, così inducendo il COGNOME a effettuare più volte lo stesso pagamento.
Tale motivazione della sussistenza degli elementi costitutivi della truffa come contestata all’imputato appare del tutto esente da contraddizioni o illogicità, tanto meno manifeste, come pure da violazioni di legge, sicché essa si sottrae palesemente alle generiche censure del ricorrente che, come si è detto, con la stessa motivazione ha omesso, in realtà, di confrontarsi.
Il quarto motivo è inammissibile nel suo primo profilo (relativo alla dedotta assenza, per ciascun reato di truffa, di «una tempestiva querela»), mentre è fondato nel suo secondo profilo (relativo alla contestata sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 61, primo comma, n. 7, cod. pen.).
4.1. Cominciando, in ordine logico, dall’esame del secondo profilo di tale motivo, si deve ritenere giuridicamente errata la contestata affermazione della Corte d’appello di Bologna secondo cui, ai fini dell’accertamento della sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 61, primo comma, n. 7), cod. pen., si doveva «tenere conto della totale corresponsione di somme indebite nel corso degli anni, trattandosi di singole condotte di reato commesse e unificate dal medesimo disegno criminoso».
Il Collegio ritiene infatti di aderire all’orientamento della giurisprudenza della Corte di cassazione – corrispondente, peraltro, all’opinione pressoché unanime della dottrina – secondo cui il reato continuato si configura come una particolare ipotesi di concorso di reati e va considerato unitariamente solo per gli effetti che sono espressamente previsti dalla legge (come ai fini della determinazione della pena, ai sensi del secondo comma dell’art. 81 cod. pen., e, oggi, dell’individuazione del termine iniziale di decorrenza della prescrizione, ai sensi del primo comma dell’art. 158 cod. pen., come sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. d,
della legge 9 gennaio 2019, n. 3), mentre, per tutti gli altri effetti che non sono espressamente previsti dalla legge, la considerazione unitaria può essere ammessa esclusivamente a condizione che essa garantisca un risultato favorevole al reo.
Tale orientamento è stato in particolare espresso, proprio con riferimento al tema delle circostanze, dalla sentenza delle Sezioni unite Chiodi (Sez. U, n. 3286 del 27/11/2008, dep. 2009, Chiodi, Rv. 241755-01), la quale ha affermato il principio secondo cui «i reati uniti dal vincolo della continuazione, con riferimento alle circostanze attenuanti ed aggravanti, conservano la loro autonomia e si considerano come reati distinti». Come risulta dalla lettura di tale sentenza, tale principio faceva riferimento, in particolare, alle circostanze cosiddette “quantitative” e, specificamente, alle circostanze attenuanti previste dal n. 4) e dal n. 6) del primo comma dell’art. 62 cod. pen. e alla circostanza aggravante che è quella che viene qui in rilievo – prevista dal n. 7) del primo comma dell’art. 61 cod. pen.
Analogo orientamento è stato espresso dalle Sezioni unite anche nella sentenza Ciabotti (Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255347-01), nella quale è stato ribadito che « reati legati dal vincolo della continuazione devono considerarsi come una vera e propria pluralità di reati autonomi e diversi in funzione del carattere più o meno favorevole degli effetti che ne discendono», sicché «a concezione unitaria del reato continuato opera, quindi, soltanto per gli effetti espressamente presi in considerazione dalla legge, come quelli relativi alla determinazione della pena, e sempre che garantisca un risultato favorevole al reo».
Di conseguenza, ai fini dell’applicazione della menzionata circostanza aggravante al reato continuato, la valutazione della rilevante gravità del danno patrimoniale dove essere operata con riferimento non al danno complessivamente cagionato dalle plurime violazioni unificate dal vincolo della continuazione ma al danno cagionato da ogni singolo reato (Sez. 6, n. 50792 del 28/03/2019, COGNOME, Rv. 277627, relativa a un caso di peculato continuato ai danni di uno stesso comune).
Con la precisazione che, perciò, la stessa circostanza aggravante inciderà: a) se riscontrata in relazione al reato più grave, sulla determinazione della pena base; b) se riscontrata in relazione agli ulteriori meno gravi reati in continuazione, sulla determinazione dell’aumento di pena per tali reati a norma del secondo comma dell’art. 81 cod. pen.
Il Collegio è ovviamente consapevole dell’esistenza di un altro orientamento della Corte di cassazione – diverso da quello che, per le ragioni che si sono dette, si è ritenuto di seguire – secondo cui, quando i reati in continuazione sono stati
commessi nei confronti di un’unica persona offesa, la valutazione in ordine alla sussistenza dell’aggravante de quo deve essere effettuata con riferimento non al danno cagionato da ciascuna singola violazione ma al danno complessivo cagionato alla stressa unica persona offesa dalla somma delle violazioni (Sez. 2, n. 25030 del 31/05/2022, COGNOME, Rv. 283554-01; Sez. 2, n. 34525 del 13/07/2021, COGNOME, Rv. 281866-01; Sez. 5, n. 28598 del 07/04/2017, COGNOME, Rv. 270244-01; Sez. 2, n. 45504 del 27/10/2015, COGNOME, Rv. 265557-01; Sez. 2, n. 45505 del 27/10/2015, Des, Rv. 265541-01; Sez. 2, n. 45504 del Sez. 2, n. 2201 del 13/11/2013, COGNOME, Rv. 258477-01).
A tale proposito, ferma restando la non condivisione, per le ragioni che si sono dette, di tale orientamento, si deve peraltro osservare come l’evidenziato contrasto giurisprudenziale non risulti, in realtà, concretamente sussistente negli ampi termini che appaiono risultare dalla mera lettura delle massime delle sentenze che hanno fatto proprio lo stesso orientamento non condiviso da questo Collegio, senza considerare le fattispecie concrete oggetto dei procedimenti, i quali, almeno in alcuni casi, concernevano delle ipotesi di truffa cosiddetta a consumazione prolungata, nelle quali il reato, essendo riconducibile a un unico comportamento fraudolento, era, quindi, in realtà, unico.
4.2. Il primo profilo del motivo è, invece, inammissibile, attesa l’inammissibilità del corrispondente motivo di appello per difetto di specificità, rilevabile anche in Cassazione, ai sensi del comma 4 dell’art. 591 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 38683 del 26/04/2017, COGNOME, Rv. 270799-01; Sez. 2, n. 36111 del 09/06/2017, P., Rv. 271193-01).
Infatti, nel proprio atto di appello (pag. 3), il ricorrente si era limitato scrivere la frase «difettando una tempestiva querela», senza né confrontarsi con la contraria motivazione del Tribunale di Bologna (pag. 4 della sentenza di primo grado) e senza comunque in alcun modo chiarire perché la querela che era stata presentata dalla persona offesa COGNOME sarebbe stata, a suo avviso, tardiva, con la conseguente palese inammissibilità del motivo di appello.
Dalla rilevata inammissibilità del motivo di appello consegue poi l’inammissibilità del corrispondente profilo del motivo del ricorso per cassazione.
Il quinto motivo è manifestamente infondato.
Tale motivo si fonda infatti esclusivamente sulla ritenuta fondatezza «delle considerazioni che precedono» e, segnatamente, della doglianza relativa alla mancanza dell’accertamento della tempestività della querela, doglianza che, per le ragioni che si sono dette scrutinando, in particolare, il primo profilo del quarto motivo, è stata ritenuta inammissibile.
In ogni caso, le «considerazioni» del ricorrente incidenti sull’affermazione della sua responsabilità non sono state accolte.
Pertanto: a) la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla circostanza aggravante di cui all’art. 61, primo comma, n. 7), cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d’appello di Bologna; b) il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto.
Poiché, come è stato chiarito dalla Corte di cassazione, si deve ritenere sussistente l’interesse della parte civile a interloquire nel giudizio di rinvio sull ricorrenza di una o più circostanze aggravanti a carico dell’imputato, anche qualora non ne venga in discussione la responsabilità penale per il fatto di reato, in quanto si tratta di aspetti suscettibili di incidere sull’entità del risarcimento del danno (Sez. 5, n. 28352 del 01/06/2023, COGNOME, Rv. 284811-01. In senso analogo: Sez. 1, n. 38206 del 11/07/2019, COGNOME, Rv. 276858-01), la statuizione sulle spese anche della parte civile deve essere rinviata al definitivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante di cui all’art. 61, comma primo, n. 7), cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d’appello di Bologna. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l’affermazione di responsabilità.
Così deciso il 31/10/2023.