Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40394 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40394 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI NAPOLI
nei confronti di:
COGNOME NOME NOME a TORRE DEL GRECO il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a ERCOLANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/02/2023 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO COGNOME che si è riportato alla requisitoria scritta depositata, chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
uditi i difensori:
AVV_NOTAIO in difesa di COGNOME NOME e COGNOME NOME ha insistito per il rigetto del ricorso del P.M..
L’AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO in difesa di COGNOME NOME e COGNOME NOME si è riportato integralmente alla memoria depositata.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli ha presentato ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale del riesame di Napoli ha annullato il decreto di sequestro preventivo diretto e per equivalente di beni nella disponibilità degli indagati (l’esercizio commerciale “RAGIONE_SOCIALE“, quote societarie ed azienda RAGIONE_SOCIALE, conti correnti e denaro liquido fino alla concorrenza della somma di euro 2.942.927,90), disposto dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale per i reati di cui agli artt. 416 commi 1, 2 e 3 cod. pen., 110, 112, 640 bis cod. pen. 648 ter cod. pen. commessi in Ercolano dal 2017 al 2020, aventi ad oggetto il cd. “bonus cultura”.
Il Tribunale del riesame, anche con altri provvedimenti, ha così annullato tutte le misure cautelari sia personali che reali disposte dal GIP, ritenendo che nei fatti contestati non fosse ravvisabile il reato di truffa di cui all’art. 640 cod. pen. bensì l’illecito amministrativo di cui all’art. 316 ter comma 2 cod. pen., con conseguente impossibilità di configurare anche la fattispecie associativa di cui 416 cod. pen. non potendosi ravvisare lo scopo di commettere più “delitti”. Il percorso argomentativo del Tribunale del riesame si è fondato essenzialmente sulla consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità che distingue le fattispecie di cui all’art. 416 bis cod. pen. e 316 ter cod. pen. nel senso che quest’ultima ipotesi, residuale rispetto alla prima, si differenzia da questa per la mancata inclusione, tra gli elementi costitutivi, dell’induzione in errore del soggetto erogatore, che invece connota la truffa. Nel caso in esame, appunto, sarebbe mancato tale elemento, provvedendo l’ente erogatore alla corresponsione di somme sulla base della mera presa d’atto dell’esistenza dei requisiti autocertificati senza alcuna preventiva ed autonoma attività di accertamento inficiata da artifici o raggiri.
Inoltre, il Tribunale ha considerato anche che l’illecito arricchimento escogitato dagli indagati corrispondeva all’illecita monetizzazione di ogni singolo Bonus Cultura da 500 euro, sicché si era sotto la soglia di configurabilità penale del fatto, posta dall’art. 316 ter comma 2 cod. pen.
2.11 pubblico ministero ricorrente, con atto depositato il 10/3/2023, premessa la cronologia dei fatti, ed elencati tutti i provvedimenti del Tribunale del riesame che hanno annullato le ordinanze applicative di misure cautelari personali e reali, ha dedotto, a sostegno del ricorso, la violazione di norme di legge e l’ “omessa, insufficiente e lacunosa motivazione” dei provvedimenti di cui si tratta: assume il ricorrente che nel caso di specie non vi sarebbe stato alcun
automatismo nel rimborso dei.crediti, come dimostrato dalle iniziative assunte dal RAGIONE_SOCIALE nei confronti del NOME, titolare della RAGIONE_SOCIALE, che erano sfociate in provvedimenti amministrativi di sospensione dei pagamenti, sospensione dell’accreditamento e poi cancellazione di questo, tanto che gli indagati avevano avviato un contenzioso legale che li aveva visti soccombenti. Gli indagati, però, senza recedere dai propositi criminosi, avevano operato la cessione della RAGIONE_SOCIALE alla società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che aveva così ampliato il suo oggetto sociale (la gestione di strutture alberghiere) anche alla vendita di libri nuovi ed usati, e si era riaccreditata presso il RAGIONE_SOCIALET nascondendo la fittizia intestazione, così eludendo i provvedimenti di revoca dell’accreditamento emessi nel 2019 procurandosi sostanziosi profitti, tanto che tra il novembre 2021 e dicembre 2022 venivano liquidate 40 fatture ciascuna per importi ampiamente superiori a 500 euro, per circa 242.000 euro complessivi, che si aggiungevano ai circa 3 milioni di euro di cui al sequestro preventivo già emesso dal Giudice per le indagini preliminari.
Ad avviso dell’ufficio ricorrente sarebbe stata omessa la motivazione anche in ordine a tali elementi, all’esistenza di un momento di acquisizione ed esame dei dati e verifica di questi, come controllo preventivo ad opera della RAGIONE_SOCIALE, elementi tutti che avrebbero dovuto portare a riconoscere l’induzione in errore dell’ente erogante. L’ufficio ricorrente, inoltre, richiamando anche la motivazione della sentenza di questa Corte di Cassazione, sez. VI, n. 24890 del 20/02/2019, NOME, n. 24890/2019, rilevava non potersi escludere che soggetti tipologicamente differenti (quali gli studenti ed il titolare della librer concorrano materialmente alla produzione dello stesso evento, sicché avrebbe dovuto considerarsi che in diverse occasioni nel corso del 2017 e del 2018 gli indagati avevano riscosso somme superiori alla soglia di euro 3.999,00, e, pertanto, prospettava – in via subordinata – doversi riconoscere almeno la fattispecie di cui all’art. 316 ter comma 1 cod. pen.
Il Pubblico ministero ricorrente ha chiesto, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza in questa sede impugnata.
Il Pubblico ministero presso questa Corte, nella persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME, con requisitoria scritta del 19/5/2023 ha chiesto dichiarare l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli.
Con memoria del 24/5/2023 la difesa del RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE ha dedotto mancare nel caso di specie l’elemento costitutivo dell’induzione in errore dell’ente erogatore, evidenziando che la prestazione culturale che la legge
riconosce a favore del ·diciottenne costitulsce l’erogazione che il destinatario viene a conseguire attraverso la consegna del buono di spesa, ponendone il controvalore a carico dello Stato, tenuto al rimborso in favore dell’esercente accreditato. Ne deriva, ad avviso della difesa, la correttezza dell’inquadramento ai sensi dell’art. 316 ter comma 2 cod. pen., sicché ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2.. Il Tribunale per il riesame di Napoli, con diversi provvedimenti, ha annullato tutte le misure cautelari personali e reali disposte dal Giudice per le indagini preliminari nella vicenda in esame, ritenendo che nei fatti contestati non fosse ravvisabile il reato di truffa di cui all’art.640 bis. cod. pen., bensì l’ille amministrativo di cui all’art. 316 ter comma 2 cod. pen., con conseguente impossibilità di configurare anche la fattispecie associativa di cui all’art. 416 cod. pen. che si caratterizza per lo “scopo di commettere più delitti”.
Si pone come determinante ai fini della decisione, pertanto, la corretta demarcazione tra le due fattispecie di cui all’art. 640 bis cod. pen. e 316 ter cod. pen.
A tal riguardo, la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato il principio di diritto secondo cui il reato di indebita percezione di pubbliche erogazioni si differenzia da quello di truffa aggravata, finalizzata al conseguimento RAGIONE_SOCIALE stesse, per la mancata inclusione, tra gli elementi costitutivi, della induzione in errore dell’ente erogatore, il quale si limita prendere atto dell’esistenza dei requisiti autocertificati dal richiedente, senza svolgere una autonoma attività di accertamento, la quale è riservata ad una fase meramente eventuale e successiva (Sez. F., n. 44878 del 06/08/2019, COGNOME, Rv. 279036; Sez. 6, n. 51962 del 02/10/2018, COGNOME, Rv. 274510; Sez. 2, n. 23163 del 12/04/2016, COGNOME, Rv. 266979).
Come correttamente evidenziato dalla requisitoria scritta del Procuratore Generale, il tema è stato affrontato anche da due sentenze RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite di questa Corte, la prima RAGIONE_SOCIALE quali (n. 16568 del 19/04/2007, COGNOME), premesso che la distinzione tra i due reati deve avvenire caso per caso proprio in forza della problematicità astratta della questione, ha riconosciute che l’applicazione dell’art. 316-ter cod. pen. deve avere carattere residuale, consono alla sua natura di norma volta ad «estendere la punibilità a condotte decettive non
incluse nella fattispecie di truffa», come .dimostra anche il fatto.che il legislatore, nel delineare la fattispecie, ha previsto una apposita clausola di riserva (“salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’art. 640-bis cod. pen.”). E ta carattere residuale, indirizzato a limitare la portata applicativa dell’art. 316-te cod. pen. a «situazioni del tutto marginali», ne riduce l’ambito a condotte come «il silenzio antidoveroso», ovvero a quelle che non inducano «effettivamente in errore l’autore della disposizione patrimoniale». La stessa pronuncia, a tal proposito, evidenziava come particolarmente problematico proprio il caso in cui «il procedimento di erogazione RAGIONE_SOCIALE pubbliche sovvenzioni non presuppone l’effettivo accertamento da parte dell’erogatore dei presupposti del singolo contributo ma ammette che il riconoscimento e la stessa determinazione del contributo siano fondati, almeno in via provvisoria, sulla mera dichiarazione del soggetto interessato, riservando eventualmente a una fase successiva le opportune verifiche. In questi casi, pertanto, l’erogazione può non dipendere da una falsa rappresentazione dei suoi presupposti da parte dell’erogatore, che in realtà si rappresenta correttamente solo l’esistenza della formale dichiarazione del richiedente. D’altro canto l’effettivo realizzarsi di una falsa rappresentazione della realtà da parte dell’erogatore, con la conseguente integrazione degli estremi della truffa, può dipendere, oltre che dalla disciplina normativa del procedimento, anche dalle modalità effettive del suo svolgimento nel singolo caso concreto» (così testualmente, pagg. 8 e 9 della sentenza COGNOME).
Le Sezioni unite di questa Suprema Corte sono tornate sull’argomento con una successiva sentenza, n. 7537 del 16/12/2010, COGNOME, che ha ribadito ancora il carattere sussidiario e residuale dell’art. 316-ter cod. pen. rispetto alla truffa – anche citando, in proposito, l’ordinanza della Corte cost. n. 95 del 2004 e la necessità di una valutazione in concreto e caso per caso dell’accertamento in ordine alla sussistenza degli artifici e raggiri e della induzione in errore, ribadendo così che «l’art. 316-ter cod. pen. punisce condotte decettive non incluse nella fattispecie di truffa, caratterizzate (oltre che dal silenzi antidoveroso) da false dichiarazioni o dall’uso di atti o documenti falsi, ma nelle quali l’erogazione non discende da una falsa rappresentazione dei suoi presupposti da parte dell’ente pubblico erogatore, che non viene indotto in errore perché in realtà si rappresenta solo l’esistenza della formale attestazione del richiedente» (pagg. 7 e 8 della sentenza SS.11U. COGNOME).
Si è, pertanto, rilevato che, nelle ipotesi in cui la condotta illecita, per le sue modalità – adeguate alla specifica normativa del singolo procedimento ma tenendo conto di tutto lo svolgimento dell’azione nel caso concreto – si esaurisca
nella sola falsa dichiarazione all’ente erogatore, potrà aversi il reato di cui 316-ter cod. pen., dal momento che l’ente, in assenza di controlli preventivi e, dunque, di una autonoma e preliminare attività di accertamento, esercita la sua potestà deliberativa a favore del richiedente l’incentivo solo sulla effettiva esistenza della dichiarazione mendace che costituisce sostanzialmente l’unica condotta penalmente rilevante messa in atto dall’agente, vale a dire il fatto di reato in sé, che può prescindere dalla esistenza di artifici e raggiri pur rimanendo penalmente rilevante in quanto punito dalla fattispecie residuale (“chiunque mediante l’utilizzo di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue …”).
Correttamente, pertanto, il P.G. ha rilevato non potersi ritenere un caso che le sentenze volte a ritenere sussistente il reato di cui all’art. 316-ter cod. pen. ivi comprese quelle RAGIONE_SOCIALE SS.UU. prima citate – abbiano avuto al cospetto casi concreti nei quali, da un lato, il procedimento per l’erogazione di un qualche beneficio pubblico era assai semplice; dall’altro, la condotta dell’agente si esauriva nella presentazione della dichiarazione falsa, della cui (sola) esistenza l’ente prendeva atto (cfr., Sez. 2, n. 6915 del 25/01/2()11, COGNOME, Rv. 249470; Sez. 2, n. 46064 del 19/10/2012, COGNOME, Rv. 254354; Sez. 2, n. 49642 del 17/10/2014, Ragusa, Rv. 261000; Sez. 6, n. 51962 del 02/10/2018, COGNOME, Rv. 274510).
Il provvedimento impugNOME non ha esplicitamente contestato tali principi, e tuttavia se ne è discostato.
Preliminarmente, nel ricostruire la procedura relativa al bonus cultura, ha rilevato che: «il contributo in esame è stato introdotto con l’art. 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha previsto, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, una erogazione in favore di persone diciottenni, cittadini italiani o di altri paesi membri dell’unione europea residenti nel territorio nazionale sotto forma di carta elettronica dell’importo nominale massimo di euro 500 per anno, da utilizzare per accedere ad eventi, musei e spettacoli culturali, nonché per acquistare libri ed altri beni (o corsi) di interesse culturale.
Le modalità di erogazione del bonus sono state demanclate dalla suddetta legge ad un decreto del presidente AVV_NOTAIO ministri. Sono stati emanati a tal fine i decreti del 15 settembre 2016, n. 187 e del 4 agosto 2017, n. 136.
Si è stabilito in particolare che la carta elettronica sia utilizzabile per gl acquisti attraverso buoni di spesa presso le strutture e gli esercizi accreditati, i quali sono tenuti a registrarsi su un’apposita piattaforma informatica dedicata.
. GLYPH Con la registrazione, i soggetti accreditati.devono rilasciare la “dichiarazione che i buoni di spesa saranno accettati esclusivamente per gli acquisti consentiti ai sensi dell’articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni” e assumono altresì l’obbligo di accettare in pagamento i buoni spesa, secondo le modalità previste dal decreto.
A seguito dell’accettazione del buono spesa da parte dell’esercente accreditato, è riconosciuto a quest’ultimo un credito di pari importo che va registrato nell’apposita area disponibile sulla piattaforma informatica dedicata messa a disposizione da parte del RAGIONE_SOCIALE e che viene liquidato una volta emessa e registrata la relativa fattura elettronica sulla piattaforma di fatturazione elettronica della pubblica amministrazione.
L’erogazione materiale del contributo avviene attraverso l’acquisizione del dato costituito dal “credito” (pari all’importo oggetto della singola transazione), disponibile sulla piattaforma informatica dedicata, congiuntamente a quello “contabile”, costituito dalla fattura inserita sull’altra piattaforma per fatturazione elettronica».
Così ricostruita la procedura relativa al bonus cultura, il Tribunale del riesame ha, però, sostenuto che questa non prevederebbe alcuna immediata e preventiva attività di accertamento da parte dell’ente erogatore: nessun controllo sarebbe previsto da parte dell’ente prima dell’erogazione del c:ontributo, essendo previsti, invece, solo controlli eventuali e successivi.
Anche la circostanza dell’istituzione a partire dall’anno 2020 del cosiddetto “Registro Vendite”, disponibile online sulla piattaforma “18.app.consapit”, nel quale l’esercente deve annotare una descrizione del bene venduto al beneficiario con relativi documenti fiscali rilasciati, riportando il dato in fattura, per ogn buono inserito, non inciderebbe su tale sistema di controllo, che ad avviso del Tribunale resta eventuale e successivo, sicché mancherebbe “nelle concrete fattispecie uno degli elementi costitutivi del delitto di truffa, ossia l’induzione i errore dell’ente erogante”.
L’esame della normativa specifica che sovrintende all’istituto del bonus cultura non consente, però, di condividere l’assunto del Tribunale in ordine all’asserita mancanza di controlli da parte dell’ente prima dell’erogazione del contributo. In particolare, gli articoli 6, 7, 8 e 9 del DPCM 15 settembre 2016, n. 187 (Regolamento recante i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica prevista dall’articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modificazioni), come modificato dapprima con il DPCM
4 agosto 2017 e successivamente con il DPCM 21 dicembre 2018, consentono di individuare tre fasi nelle quali si sviluppa la complessa procedura in materia:
l’art. 6 disciplina l’uso della carta attraverso buoni di spesa individuali e nominativi, che vengono generati dal beneficiario inserendo i dati nella piattaforma elettronica ed impiegati per gli acquisti. L’accettazione dei buoni da parte RAGIONE_SOCIALE strutture accreditate ai sensi dell’articolo successivo determina la riduzione, in misura corrispondente, del credito disponibile in capo al beneficiario
l’art. 7 disciplina l’inserimento, a cura del RAGIONE_SOCIALE, di strutture, imprese e esercizi commerciali presso i quali è possibile utilizzare la Carta in un apposito elenco, consultabile sulla piattaforma informatica dedicata. A tal fine i titolari o i legali rappresentanti RAGIONE_SOCIALE strutture e degli esercizi interessati si registrano sulla piattaforma informatica dedicata. La registrazione, che avviene tramite l’utilizzo RAGIONE_SOCIALE credenziali fornite dall’RAGIONE_SOCIALE, prevede l’indicazione della partita I.V.A., del codice ATECO dell’attività prevalentemente svolta, della denominazione e dei luoghi dove viene svolta l’attività, della tipologia di beni e servizi, nonchè la dichiarazione che i buoni di spesa saranno accettati esclusivamente per gli acquisti consentiti ai sensi dell’articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni e dall’articolo 1, comma 626, della legge n. 232 del 2016. L’avvenuta registrazione implica l’obbligo, da parte dei soggetti accreditati, di accettazione dei buoni di spesa secondo le modalità stabilite dal decreto.
determinante ai fini che qui interessano è, quindi, l’art. 8, che disciplina la fatturazione e la liquidazione, testualmente disponendo:
“1. A seguito dell’accettazione del buono di spesa al momento dell’acquisto secondo le modalità di cui all’articolo 2, è riconosciuto un credito di pari importo al soggetto registrato e inserito nell’elenco di cui all’articolo 7, che ha ricevuto i buono spesa medesimo Il credito è registrato nell’apposta area disponibile sulla piattaforma dedicata.
In seguito ad emissione di fattura elettronica, il soggetto ottiene l’accredito di un importo pari a quello del credito maturato. A tal fine, RAGIONE_SOCIALE, mediante acquisizione dei dati dall’apposita area disponibile sulla piattaforma informatica dedicata, nonché dalla piattaforma di fatturazione elettronica della pubblica amministrazione, provvede al riscontro RAGIONE_SOCIALE fatture e alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE stesse”.
il successivo art. 9 disciplina, infine, la fase dei controlli e RAGIONE_SOCIALE sanzioni, affidando al RAGIONE_SOCIALE il compito di vigilare sul corretto funzionamento della Carta, attribuendogli il potere di provvedere, in caso di eventuali usi difformi o di
violazioni RAGIONE_SOCIALE norme previste dal decreto, alla disattivazione della Carta di uno dei beneficiari o alla cancellazione dall’elenco di una struttura, di un’impresa o di un esercizio commerciale ammessi, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.
Da tale disciplina emerge che la prima fase riguarda l’utilizzo della carta servizi e comporta il necessario concorso del beneficiario dell’erogazione e di colui che fornisce i servizi mediante accesso alla piattaforma e, nel caso di specie, si è connotata per l’accesso e l’utilizzo del credito per la mera monetizzazione dell’importo dell’erogazione’ attraverso il trattenimento di una somma per il servizio asseritamente svolto e l’accredito su di una carta prepagata del beneficiario.
Nella seconda fase, disciplinata dall’art.8, la liquidazione RAGIONE_SOCIALE fatture non avviene, però, automaticamente, sulla base della mera acquisizione, ad opera della RAGIONE_SOCIALE, dei dati dall’apposita area disponibile sulla piattaforma informatica dedicata, e dalla piattaforma di fatturazione elettronica della pubblica amministrazione: la norma prevede espressamente, invece, che la stessa RAGIONE_SOCIALE – che, per legge, opera in nome del RAGIONE_SOCIALE – “provvede al riscontro RAGIONE_SOCIALE fatture e alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE stesse”, da effettuarsi, evidentemente, all’esito di tale controllo.
E’, pertanto, evidente che la norma non prevede un controllo meramente formale, ossia privo della possibilità di valutazione sull’esistenza del credito, in quanto ciò che l’ente è chiamato a fare è testualmente un “riscontro” tra dati esistenti su due piattaforme, e questo tanto più a seguito dell’ulteriore adempimento previsto a partire dal 2020 del cd. “Registro Vendite” nel quale l’esercente deve annotare la descrizione del bene venduto al beneficiario con i relativi documenti fiscali rilasciati, riportando il dato in fattura, per ogni buon inserito.
Infine, l’art. 9 disciplina una terza fase, consistente in ulteriori controll successivi ed eventuali, in quanto preordinati, in caso di abusi, alla disattivazione della Carta o alla cancellazione dall’elenco dell’esercente.
Quel che risulta determinante ai fini della qualificazione giuridica del fatto è il riscontro prescritto dall’art. 8, in quanto precedente e funzionale alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE fatture e, pertanto, tale da configurare la fattispecie di cui all’art. 640 bis. cod. pen., in quanto la liquidazione RAGIONE_SOCIALE fatture consegue ad una falsa rappresentazione dei suoi presupposti da parte dell’ente pubblico erogatore, indotto in errore nell’esercizio dei controlli previsti dalla norma.
. Né la qualificazione .del fatto può mutare, in considerazione di · eventuali prassi negligenti o intempestive con riferimento ai riscontri previsti, atteso che la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che, ai fini della sussistenza del delitto di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, non assuma rilievo la mancanza di diligenza da parte dell’ente erogatore nell’eseguire adeguati controlli in ordine alla veridicità dei dati forniti dal richiedente contributo pubblico, dal momento che tale circostanza non esclude l’idoneità del mezzo, risolvendosi in una mera deficienza di attenzione spesso determinata dalla fiducia ottenuta con artifici e raggiri (Sez. 2, n. 51538 del 20/11/2019, C., Rv. 278230; Sez. 2, n. 51166 del 25/06/2019, COGNOME, Rv. 278011; Sez. 2, n. 52316 del 27/09/2016, COGNOME, Rv. 268960).
5. Deve riconoscersi, pertanto, la violazione di legge denunciata, per aver omesso il provvedimento impugNOME di prendere in considerazione i riscontri previsti dalla normativa di settore come pregiudiziali alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE fatture, e l’insieme RAGIONE_SOCIALE condotte attribuite agli indagati per raggiungere il loro obbiettivo illecito, nella prospettazione del ricorrente perseguito attraverso la costituzione di una associazione per delinquere finalizzata al compimento della rilevante serie di condotte decettive antecedenti e susseguenti alla comunicazione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE transazioni, finalizzate alla fruizione del bonus: tra queste, la ricerca e l’utilizzo dell’esercizio commerciale idoneo per l’accreditamento, usata come mero schermo; la ricerca dei giovani titolari RAGIONE_SOCIALE carte, mediante l’accesso a banche dati, il loro contatto e l’accordo per la monetizzazione dei buoni; le singole operazioni di accesso alla piattaforma, insieme con il titolare della carta, con la falsa prospettazione dell’effettuazione di una operazione consentita; infine la richiesta del rimborso con l’invio RAGIONE_SOCIALE fatture e, dal 2020, anche la dichiarazione del bene specifico fornito.
Ne è conseguita l’apparenza del possesso di diversi requisiti in capo ai richiedenti il beneficio fiscale che l’Erario ha ritenuto esistenti in base all dichiarazione presentata, venendo indotto in errore sulla sussistenza di tutti i presupposti per accedere al beneficio ben diversi dalla mera comunicazione formale, che risulta solo come uno dei tanti segmenti della azione delittuosa, della cui complessiva portata occorreva tener conto nella ricostruzione d’insieme del caso concreto e della sua qualificazione giuridica.
L’ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale di Napoli – sezione per il riesame RAGIONE_SOCIALE misure cautelari reali – per nuovo esame alla luce dei principi di diritto sopra enunciati.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli – sezione per il riesame RAGIONE_SOCIALE misure cautelari reali – per nuovo esame.
Così deciso in Roma il 06/06/2023.