Truffa aggravata: la Cassazione conferma la severità della pena
La truffa aggravata rappresenta una fattispecie di reato che richiede un’analisi rigorosa non solo della condotta, ma anche della personalità del reo. Recentemente, la Corte di Cassazione ha affrontato un caso significativo riguardante la determinazione della sanzione penale in presenza di condotte reiterate e dolo intenso.
Il contesto del ricorso
Un imputato, già condannato nei primi due gradi di giudizio, ha presentato ricorso per Cassazione lamentando un vizio di motivazione relativo al calcolo della pena. La difesa sosteneva che il trattamento sanzionatorio non fosse proporzionato, richiedendo una revisione dei criteri adottati dai giudici di merito.
La disciplina della truffa aggravata
Il reato di truffa aggravata si configura quando il colpevole induce taluno in errore tramite raggiri, ottenendo un ingiusto profitto con altrui danno, in presenza di circostanze che aumentano la gravità del fatto. In sede di legittimità, il controllo della Corte non riguarda il merito della vicenda, ma la tenuta logica della motivazione fornita dai giudici precedenti.
Il calcolo della pena nella truffa aggravata
La determinazione della pena, o dosimetria, è un potere discrezionale del giudice che deve però essere esercitato entro i limiti di legge e con adeguata giustificazione. Nel caso in esame, la Suprema Corte ha rilevato che il ricorso non offriva nuovi elementi giuridici, ma si limitava a contestare valutazioni di fatto già correttamente esaminate.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza di inammissibilità risiedono nella puntualità della decisione della Corte d’Appello. I giudici territoriali avevano infatti ampiamente giustificato la congruità della pena richiamando l’elevata intensità del dolo manifestato dall’imputato. Inoltre, la presenza di molteplici precedenti penali specifici è stata considerata un fattore determinante per confermare una sanzione rigorosa, rendendo il ricorso privo di fondamento giuridico.
Le conclusioni
In conclusione, la Cassazione ha ribadito che, laddove la motivazione sulla pena sia logica e basata su elementi oggettivi come la recidiva e l’intensità della volontà criminale, il verdetto è insindacabile. L’inammissibilità del ricorso ha comportato per il ricorrente non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di rifondere le spese processuali e il pagamento di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Quali elementi influenzano la pena per una truffa aggravata?
Il giudice valuta l’intensità del dolo, ovvero la gravità della volontà criminale, e la presenza di precedenti penali specifici che indicano una maggiore pericolosità sociale.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
La sentenza di condanna diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende.
È possibile contestare solo l’entità della pena in Cassazione?
Sì, ma il ricorso deve dimostrare una mancanza di logica o una violazione di legge nella motivazione del giudice, non potendo la Cassazione riesaminare i fatti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48619 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48619 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TESTORI NOME NOME a COMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Bologna confermava la decisione del Tribunale di Rimini che, in data 18/3/2019, aveva dichiarato COGNOME NOME colpevole del delitto di truffa aggravata, condannandolo alla pena di giustizia.
-Rilevato che il difensore con l’unico motivo dedotto lamenta il vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena, reiterando rilievi in fatto già scrutinati dalla Corte di merito e disattesi con motivazione logica e puntuale che ha ampiamente giustificato la congruità del trattamento sanzioNOMErio, richiamando l’elevata intensità del dolo e la pluralità di precedenti specifici che militano a carico del prevenuto (pag. 3);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in Roma, 12 settembre 2023
Il Consigliere estensore
GLYPHIl Presidente