Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11663 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11663 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/03/2026
NOME COGNOME
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FIRENZE il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 03/06/2025 della Corte d’appello di Trieste dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che i primi due motivi di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione, rispettivamente, all’affermazione di responsabilità per il reato di truffa aggravata (il primo) e alla applicazione dell’aggravante di cui all’art. 640, secondo comma, n. 2bis (attuale terzo comma), cod. pen. (il secondo), non sono formulati in termini consentiti dalla legge in questa sede;
che , infatti, prospettando doglianze, che non connotate dalla pertinente e specifica individuazione del travisamento delle prove invocato fuoriescono dal perimetro del sindacato di legittimità, essendo volte a censurare la valutazione e il giudizio di rilevanza delle risultanze processuali come effettuati dai giudici di merito in senso conforme tra loro (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01; Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482 – 01), i suddetti motivi risultano meramente riproduttivi di rilievi già dedotti in appello e già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale con congrua motivazione, conforme ai principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, non essendo connotati da un effettivo confronto con la complessità delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata (si vedano le pagg. 5-6, sulla identificazione dell’imputato quale autore della condotta truffaldina ascrittagli, essendo la somma di denaro pagata dalla persona offesa, per il bene mai consegnatole, confluita sulla carta Postepay lui intestata e da ritenersi nella sua piena disponibilità al momento dei fatti, in assenza di denunce di smarrimento della stessa; e le pagg. 6-8 sulla sussistenza dei presupposti applicativi della aggravante della minorata difesa);
ritenuto, infine, che il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche con criterio di prevalenza rispetto all’aggravante della minorata difesa, non Ł
consentito in sede di legittimità ed Ł manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato dinanzi a questa Corte come nel caso di specie (siveda pag. 10 della impugnata sentenza sulla consistente entità dell’ingiusto profitto ottenuto) non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la piø idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (cfr. Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931);
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 17/03/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente