Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41151 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41151 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposta da:
NOME nato a Bova Marina DATA_NASCITA;
avverso il decreto del Presidente del Tribunale di sorveglianza di Roma del 29/04/2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Roma per l’ulteriore corso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con il decreto in epigrafe il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Roma ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., in quanto tardivo il reclamo ex art. 35-ter Ord. pen. di NOME COGNOME avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza del 13 novembre 2023.
Avverso il suddetto decreto NOME COGNOME, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insis per il suo annullamento.
Egli lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione dell’art.35-bis, comma 4, Ord. pen. in relazione all’art. 35-ter Ord. pen. laddove prevede che avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza è ammesso il reclamo avanti il Tribunale di sorveglianza entro il termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito della comunicazione della decisione. Nel caso in esame, secondo il ricorrente, il reclamo era stato tempestivamente proposto entro il termine di quindici giorni dalla notifica al difensore del provvedimento del magistrato di sorveglianza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato sia pure per una ragione diversa e preminente rispetto a quella prospettata con l’impugnazione.
Invero, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Roma non aveva il potere che ha esercitato con il decreto impugnato vertendosi in tema di reclamo avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza.
Deve infatti ricordarsi che in tema di procedimento di sorveglianza, il reclamo al Tribunale avverso le decisioni del magistrato di sorveglianza è riconducile al “genus” dell’impugnazione, sicché la dichiarazione di inammissibilità non può essere emessa sulla base del procedimento semplificato di cui all’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., ma, ricorrendo una delle tassative ragioni indicate nell’art. 591 cod. proc. pen., è di competenza del giudice dell’impugnazione e, quindi, dell’organo collegiale e non già del presidente del Tribunale di sorveglianza (Sez. 1, n. 35319 del 12/03/2021, Rv. 281896 – 01; Sez. 1, n. 53017 del 02/12/2014, Rv. 261662 – 01).
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Ne consegue che il decreto impugnato, in quanto affetto da nullità assoluta ex art. 179 cod. proc. pen., deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma (Sez. 1, n. 21826 del 17/07/2020, Rv. 279397 – 01).
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma.
Così deciso in Roma, 1’11 ottobre 2024.