Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45732 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45732 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a TORRE DEL GRECO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che l’unico motivo del ricorso, con cui la difesa deduce vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è tuttavia formulato con censure reiterative di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito che, lungi dall’aver ignorato la doglianza qui ribadita, l’ha affrontata e disattesa con motivazione prettamente “di merito” (cfr., pagg. 5-7 della sentenza impugnata) e non manifestamente illogica; la difesa, d’altro canto, denunzia un profilo di “travisamento” della prova che, come è noto, è integrato laddove si rilevi la contraddittorietà della motivazione rispetto a quanto risulta dal testo del provvedimento impugnato, ovvero da altri atti del processo indicati nei motivi di gravame, nonché dall’errore cosiddetto revocatorio, che cadendo sul significante e non sul significato della prova, si traduce nell’utilizzo di una prova inesistente per effetto di una errata percezione di quanto riportato dall’atto istruttorio (cfr., Sez. 5, n. 18542 del 21.1.2011, COGNOME; cfr., Sez. 2, n. 47035 del 3.10.2013, COGNOME; Sez. 45, n. 8188 del 4.12.2017, COGNOME; Sez. 2, n. 27929 del 12.6.2019, COGNOME); nel caso di specie, inoltre, si è in presenza di una “doppia conforme” di merito sicché, come è noto, il vizio del travisamento della prova, conseguente alla utilizzazione di un’informazione inesistente nel materiale processuale ovvero alla omessa valutazione di una prova decisiva può essere dedotto con il ricorso per cassazione solo ed esclusivamente nel caso in cui il ricorrente rappresenti – con specifica deduzione – che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (cfr., Cass. Pen., 2, 18.11.2016 n. 7.986, COGNOME Gumina; Cass. Pen., 4, 3.2.2009 n. 19.710, P.C. in proc. Buraschi; Cass. Pen., 4, 13.11.2013 n. 5.615, COGNOME); il ricorso contesta in realtà l’approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell’affermare la penale responsabilità, sottoponendo alla Corte delle doglianze che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti rispettoei posta a fondamento della decisione, risultando perciò inammissibile la censura proposta in questa sede / considerato che l’obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto nella sentenza impugnata /con valutazione critica degli elementi offerti dall’istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico-giuridico, degli argomenti a sostegno dell’affermazione di responsabilità; la Corte di Appello, infatti, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, ha preso in esame le doglianze difensive sottolineando come la ricostruzione operata dal Tribunale fosse stata confortata da una serie di elementi convergenti che hanno consentito una minuziosa Corte di Cassazione – copia non ufficiale
ricostruzione della vicenda rispetto alla quale la difesa non ha mai potu contrapporre una versione alternativa e liberatoria per l’imputato;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa dell ammende.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2024.