Travisamento della prova: quando il ricorso in Cassazione è un buco nell’acqua
Il ricorso per Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma le sue porte non sono sempre aperte. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre l’occasione per approfondire uno dei vizi più invocati dalla difesa, il travisamento della prova, e per capire perché, soprattutto in presenza di una ‘doppia conforme’, questo motivo di ricorso si riveli spesso inefficace. Analizziamo insieme i confini tracciati dai giudici di legittimità.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato una precedente condanna. La difesa dell’imputato ha basato il proprio ricorso in Cassazione su un unico motivo: un presunto vizio di motivazione della sentenza impugnata, sostenendo che i giudici di merito avessero travisato le prove. Secondo il ricorrente, la decisione era illogica e contraddittoria rispetto agli elementi emersi durante il processo.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte non è entrata nel merito delle argomentazioni difensive, ritenendole non idonee a superare il vaglio di ammissibilità. L’imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: i limiti al ricorso per travisamento della prova
La Corte ha fornito una spiegazione chiara e didattica dei motivi che hanno portato alla sua decisione, basandosi su principi consolidati della giurisprudenza. Ecco i punti salienti del ragionamento dei giudici:
1. La Reiterazione dei Motivi d’Appello
Il primo ostacolo incontrato dal ricorso è stato il suo carattere meramente reiterativo. La Cassazione ha osservato come le censure mosse non fossero nuove, ma rappresentassero una semplice riproposizione delle stesse doglianze già presentate e puntualmente respinte dalla Corte d’Appello. Quest’ultima, secondo la Suprema Corte, aveva fornito una motivazione ‘di merito’ e non manifestamente illogica, affrontando e disattendendo le argomentazioni difensive. Un ricorso in Cassazione non può essere una copia del precedente atto d’appello.
2. La Nozione di Travisamento della Prova
I giudici hanno poi precisato cosa si intenda per travisamento della prova. Non si tratta di una diversa interpretazione del significato di una prova, ma di un errore percettivo del giudice. Questo vizio sussiste solo in due casi:
* Quando la motivazione è contraddittoria rispetto al contenuto letterale di un atto processuale.
* Quando si verifica un ‘errore revocatorio’, ovvero il giudice utilizza una prova che non esiste o ignora una prova decisiva che invece esiste.
Nel caso di specie, la difesa non ha denunciato un errore percettivo, ma ha contestato l’approdo decisionale dei giudici, proponendo una ricostruzione alternativa dei fatti. Questo, però, equivale a chiedere alla Cassazione un nuovo giudizio di merito, cosa che esula completamente dalle sue funzioni.
3. I Limiti più Stretti in caso di ‘Doppia Conforme’
La situazione era ulteriormente complicata dalla presenza di una ‘doppia conforme’, cioè due sentenze di merito (Tribunale e Corte d’Appello) che avevano raggiunto la medesima conclusione. In questi casi, la possibilità di denunciare il travisamento della prova è ancora più ristretta. Il ricorrente deve dimostrare, con una deduzione specifica, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato introdotto per la prima volta come oggetto di valutazione nella sentenza di secondo grado. Se la prova era già stata valutata (nello stesso modo) dal primo giudice, il vizio non può essere fatto valere per la prima volta in Cassazione.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale: la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non un terzo grado di merito. Il suo compito non è rivalutare i fatti, ma assicurare la corretta applicazione della legge. Il vizio di travisamento della prova è uno strumento specifico e tecnico, che non può essere utilizzato per mascherare un tentativo di ottenere una nuova e diversa ricostruzione della vicenda. La decisione serve da monito: per avere successo in Cassazione, è necessario formulare censure precise, che colpiscano vizi di diritto o errori logici manifesti, rispettando i rigidi paletti procedurali, specialmente di fronte a una ‘doppia conforme’ che ha già cristallizzato la valutazione del materiale probatorio.
Che cos’è il ‘travisamento della prova’?
È un errore del giudice che consiste in una scorretta percezione del contenuto di un atto del processo, ad esempio utilizzando una prova inesistente o ignorandone una decisiva. Non riguarda la valutazione o l’interpretazione della prova, ma un errore materiale nella sua lettura.
Quali sono le condizioni per denunciare il travisamento della prova in Cassazione in caso di ‘doppia conforme’?
In caso di due sentenze di merito concordanti (‘doppia conforme’), il ricorrente può denunciare il travisamento della prova solo se dimostra in modo specifico che il dato probatorio in questione è stato introdotto e valutato per la prima volta nella sentenza della Corte d’Appello.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le argomentazioni erano una mera ripetizione di quelle già respinte in appello e, inoltre, non denunciavano un vero travisamento della prova, ma miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45732 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45732 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a TORRE DEL GRECO il 31/03/1977
avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
letto il ricorso di NOME COGNOME ritenuto che l’unico motivo del ricorso, con cui la difesa deduce vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è tuttavia formulato con censure reiterative di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito che, lungi dall’aver ignorato la doglianza qui ribadita, l’ha affrontata e disattesa con motivazione prettamente “di merito” (cfr., pagg. 5-7 della sentenza impugnata) e non manifestamente illogica; la difesa, d’altro canto, denunzia un profilo di “travisamento” della prova che, come è noto, è integrato laddove si rilevi la contraddittorietà della motivazione rispetto a quanto risulta dal testo del provvedimento impugnato, ovvero da altri atti del processo indicati nei motivi di gravame, nonché dall’errore cosiddetto revocatorio, che cadendo sul significante e non sul significato della prova, si traduce nell’utilizzo di una prova inesistente per effetto di una errata percezione di quanto riportato dall’atto istruttorio (cfr., Sez. 5, n. 18542 del 21.1.2011, COGNOME; cfr., Sez. 2, n. 47035 del 3.10.2013, Giugliano; Sez. 45, n. 8188 del 4.12.2017, COGNOME; Sez. 2, n. 27929 del 12.6.2019, COGNOME); nel caso di specie, inoltre, si è in presenza di una “doppia conforme” di merito sicché, come è noto, il vizio del travisamento della prova, conseguente alla utilizzazione di un’informazione inesistente nel materiale processuale ovvero alla omessa valutazione di una prova decisiva può essere dedotto con il ricorso per cassazione solo ed esclusivamente nel caso in cui il ricorrente rappresenti – con specifica deduzione – che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (cfr., Cass. Pen., 2, 18.11.2016 n. 7.986, La Gumina; Cass. Pen., 4, 3.2.2009 n. 19.710, P.C. in proc. COGNOME; Cass. Pen., 4, 13.11.2013 n. 5.615, COGNOME); il ricorso contesta in realtà l’approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell’affermare la penale responsabilità, sottoponendo alla Corte delle doglianze che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti rispettoei posta a fondamento della decisione, risultando perciò inammissibile la censura proposta in questa sede / considerato che l’obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto nella sentenza impugnata /con valutazione critica degli elementi offerti dall’istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico-giuridico, degli argomenti a sostegno dell’affermazione di responsabilità; la Corte di Appello, infatti, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, ha preso in esame le doglianze difensive sottolineando come la ricostruzione operata dal Tribunale fosse stata confortata da una serie di elementi convergenti che hanno consentito una minuziosa Corte di Cassazione – copia non ufficiale
ricostruzione della vicenda rispetto alla quale la difesa non ha mai potu contrapporre una versione alternativa e liberatoria per l’imputato;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa dell ammende.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2024.