Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17080 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17080 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NOLA il 20/07/1997
avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di
motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art.
629 cod. pen. ascritto all’odierno ricorrente, con particolare riguardo ad un asserito travisamento probatorio in cui sarebbero incorsi i giudici di appello, non è
consentito dalla legge in questa sede, perché, essendo privo dei requisiti richiesti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall’art. 581, comma 1, lett.
c, cod. proc.
pen., esso risulta generico per indeterminatezza, non indicando con concreta specificità e pertinenza censoria gli elementi che sono alla base della censura
formulata, e non consentendo così al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
che, a tal proposito – essendo le censure prospettate dal ricorrente, avulse
da precisa individuazione di specifici e decisivi travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudicanti, e dunque volte genericamente a sollecitare
una rivalutazione del materiale probatorio posto a base del decisum,
invero preclusa a questa Corte – giova ribadire come, ai fini della configurabilità del vizio
del travisamento della prova, sia necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto chiaro, puntuale e definito, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto, dovendosi pertanto, escludere che integri il suddetto difetto un presunto e generico errore nella valutazione del materiale probatorio (cfr. tra le tante: Sez. 3, n. 38431 del 31/01/2018, Ndoja Rv. 273911 – 01; Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272406 – 01; Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 marzo 2025.