Travisamento della Prova: La Cassazione Chiarisce i Limiti del Ricorso
Il concetto di travisamento della prova è uno strumento cruciale a disposizione della difesa per contestare una sentenza, ma i suoi confini sono netti e rigorosi. Con la recente ordinanza n. 10293 del 2024, la Corte di Cassazione torna a ribadire quando un ricorso basato su tale vizio possa essere considerato ammissibile e quando, invece, sconfini in una inaccettabile richiesta di rivalutazione del merito. Analizziamo insieme questa importante decisione.
Il Caso in Esame: Un Riconoscimento Contestato
La vicenda processuale nasce dal ricorso di un imputato condannato dalla Corte d’Appello di Roma. La difesa ha presentato un unico motivo di ricorso alla Suprema Corte, lamentando un vizio di motivazione per travisamento della prova. Nello specifico, si contestava il riconoscimento dell’imputato che, secondo la sentenza di secondo grado, sarebbe stato effettuato da un testimone e riferito in aula da un operante di polizia. La difesa sosteneva che, in realtà, tale riconoscimento diretto non fosse mai avvenuto in aula da parte del primo testimone, creando così una discrepanza fondamentale.
Il Vizio di Travisamento della Prova Secondo la Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo di ricorso inammissibile, cogliendo l’occasione per delineare con precisione i contorni del vizio denunciato. I giudici hanno chiarito che il travisamento della prova non può essere confuso con una semplice divergenza interpretativa. Il vizio sussiste solo in due ipotesi ben definite:
1. Quando una prova non è stata affatto valutata dal giudice di merito.
2. Quando una prova è stata considerata in termini “incontrovertibilmente difformi” dal suo contenuto oggettivo, cioè dal suo “significante” (ciò che la prova dice testualmente o mostra) e non dal suo “significato” (l’interpretazione che il giudice ne dà).
In altre parole, per contestare validamente una sentenza per travisamento, la difesa deve dimostrare che il giudice ha letto o riportato in sentenza un’informazione palesemente errata o inesistente nel fascicolo processuale.
Le Motivazioni della Decisione
Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva specificamente indicato nella sua sentenza la pagina della trascrizione d’udienza in cui l’operante di polizia riferiva del riconoscimento. La difesa, invece di evidenziare un errore materiale nella trascrizione o nella sua lettura da parte dei giudici, si è limitata a sottolineare un “contrasto” percepito tra quanto dichiarato dall’operante e la deposizione dell’altro testimone. Secondo la Cassazione, questo non costituisce un travisamento, ma un tentativo di spingere la Suprema Corte a una nuova e diversa valutazione delle prove, un’attività che è preclusa al giudice di legittimità. Il ricorso si trasformava, di fatto, in una contestazione sul merito della credibilità e del peso dato alle diverse testimonianze, e non su un errore procedurale.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione riafferma un principio fondamentale del processo penale: la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. Il ricorso per travisamento della prova è uno strumento potente ma tecnico, che deve essere utilizzato per censurare errori fattuali macroscopici e documentabili nella gestione del materiale probatorio da parte del giudice. Non può diventare un pretesto per riproporre la propria interpretazione delle prove. La conseguenza per il ricorrente è stata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
In cosa consiste il vizio di ‘travisamento della prova’?
Consiste in un errore del giudice che valuta una prova in modo palesemente difforme dal suo contenuto oggettivo (il ‘significante’), ad esempio affermando che un atto riporta un’informazione che in realtà non contiene. Non riguarda la diversa interpretazione del significato di una prova correttamente riportata.
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la difesa non ha dimostrato un reale travisamento, ma si è limitata a evidenziare un presunto contrasto tra le testimonianze, contestando così la valutazione di merito del giudice, attività non consentita in sede di legittimità.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo specifico caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10293 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10293 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
158. R.G. 31366 – 2023
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce vizio di motivazione, per travisamento della prova, in ordine al riconoscimento dell’imputato che sarebbe stato operato dal teste COGNOME e su cui avrebbe riferito l’operante COGNOME, è formulato in termini non consentiti: la Corte d’appello, infatti, ha specificamente indicato la pagina della trascrizione dell’udienza del 28.1.2021 (cfr., pag. 2 della sentenza) in cui è stato riportato quanto riferito dal teste COGNOME laddove il “travisamento” denunziato dalla difesa consiste nel fatto che il COGNOME, in aula, non avrebbe replicato o effettuato il riconoscimento del ricorrente (cfr., pag. 3 del ricorso); il vizio di “travisamento” deve in realtà riguardare una prova che non sia stata affatto valutata ovvero che sia stata considerata dal giudice di merito in termini incontrovertibilmente difformi (non già dal suo “significato” ma) dal suo “significante” e che venga individuata specificamente e “puntualmente” come idonea a disarticolare il ragionamento su cui si fonda la decisione laddove, invece, nel caso di specie, la difesa si limita ad evidenziare un eventuale e soggettivamente percepito “contrasto” tra quanto riferito dal COGNOME ed il passo della deposizione del COGNOME riportato nel ricorso;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 09/01/2024
Il Consigyrére Es nsore