Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4964 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4964 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GUASTALLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, in punto di prova della penale responsabilità, è a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, est sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi trav di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugn o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo il la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell’elemento frainteso o ignorato, restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta “doppia conforme” e l’intangibilità de valutazione nel merito del risultato probatorio;
che dal ricorso non emergono i descritti connotati di decisività e rilevanza, risolvend censure proposte nella enucleazione di minime incongruenze che non incidono sulla completezza e linearità della sentenza impugnata complessivamente valutata;
che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti l e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 5);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 24 ottobre 2023.