Ricorso in Cassazione per Travisamento della Prova: I Limiti Imposti dalla Legge
L’ordinanza n. 3926 del 2024 della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui limiti del ricorso nel giudizio di legittimità, in particolare quando viene lamentato un travisamento della prova. Questa decisione sottolinea una regola fondamentale del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti, ma un organo che vigila sulla corretta applicazione della legge.
I Fatti del Caso: Un Appello Basato sulla Rilettura delle Prove
Due imputati, condannati nei precedenti gradi di giudizio, hanno presentato ricorso alla Suprema Corte di Cassazione. Il fulcro del loro unico motivo di ricorso era la denuncia di un presunto travisamento della prova. In sostanza, i ricorrenti chiedevano alla Corte di effettuare una nuova e diversa lettura dei dati probatori emersi nel processo, sostenendo che i giudici di merito avessero interpretato male le prove a loro carico. L’obiettivo era quello di ottenere un annullamento della sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Roma.
La Decisione della Corte: Inammissibilità del Ricorso
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha respinto la richiesta, dichiarando i ricorsi inammissibili. La Corte ha stabilito che i motivi presentati non erano consentiti dalla legge, in quanto si risolvevano in una richiesta di rivalutazione del merito della vicenda. I ricorrenti, infatti, non denunciavano un errore di diritto o un vizio logico manifesto della motivazione, ma proponevano una propria interpretazione delle risultanze processuali, cercando di sostituirla a quella, logicamente argomentata, dei giudici dei gradi precedenti.
Le Motivazioni: Il Ruolo della Cassazione e i Limiti del Travisamento della Prova
La Corte ha fornito una motivazione chiara e lineare, ancorata a principi consolidati. I giudici hanno ribadito che la legge preclude alla Corte di Cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito. Il ruolo della Cassazione è quello di verificare la legittimità della decisione, non di riesaminare i fatti. Questo significa controllare che la sentenza sia motivata in modo logico, coerente e senza palesi errori giuridici.
Citando una storica sentenza delle Sezioni Unite (la n. 12 del 2000, cd. “Jakani”), la Corte ha specificato che non è suo compito “saggiare la tenuta logica della pronuncia” confrontandola con “altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno”. In altre parole, se la motivazione del giudice di merito è logica e coerente, non può essere messa in discussione solo perché se ne potrebbe ipotizzare una diversa.
Nel caso specifico, la Corte ha osservato che il giudice d’appello aveva già risposto alle medesime doglianze, spiegando in modo esauriente e senza vizi logici le ragioni del proprio convincimento sulla responsabilità degli imputati. Pertanto, la richiesta dei ricorrenti si traduceva in un tentativo non consentito di ottenere un terzo grado di giudizio di merito.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
La decisione in esame ribadisce un principio cruciale per chiunque intenda presentare un ricorso per cassazione: non è sufficiente essere in disaccordo con la valutazione delle prove fatta dal giudice. Per avere successo, il ricorso deve evidenziare un vizio specifico previsto dalla legge, come un errore nell’applicazione di una norma giuridica o una manifesta illogicità del ragionamento del giudice che renda la motivazione incomprensibile o contraddittoria. Il semplice travisamento della prova, inteso come richiesta di una nuova interpretazione fattuale, non rientra tra i motivi ammessi, a meno che non si traduca in un vizio logico di tale gravità. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, a conferma della temerarietà del loro tentativo.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove di un processo?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Cosa si intende quando si afferma che la Cassazione non è un “terzo grado di merito”?
Significa che la Corte di Cassazione giudica sulla legittimità della decisione (giudizio di diritto) e non sui fatti della causa (giudizio di merito). Non può quindi decidere se un imputato è colpevole o innocente sulla base di una nuova analisi delle prove, ma solo se i giudici precedenti hanno applicato correttamente le norme e motivato la loro scelta in modo logico.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, come stabilito in questa ordinanza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3926 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3926 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a TCOGNOMENOVA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a BUDRIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi, proposti con un unico atto, nell’interesse di COGNOME NOME e COGNOME NOME;
ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con cui si deduce il travisamento della prova, prospettando una rilettura dei dati probatori, non sono consentiti dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime doglianze in fatto già proposte in appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità degli imputati e della sussistenza del reato contestato (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 5 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente