Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19520 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19520 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il 20/10/1978
avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME e la memoria successivamente
depositata nell’interesse della medesima;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di
motivazione per travisamento della prova in ordine all’affermazione di responsabilità
ex art. 648 cod. pen., non risulta formulato in termini consentiti
dalla legge in questa sede, poiché, esso risulta, invero, teso a sollecitare un diverso apprezzamento e un diverso giudizio di rilevanza delle risultanze processuali,
finendo per contestare il risultato probatorio cui sono pervenuti i giudici di primo e secondo grado che, con valutazione conforme della ritenuta attendibile
ricostruzione dei fatti resa dalla persona offesa, sono stati concordi nel ravvisare la presenza di tutti gli elementi costitutivi del reato ascritto all’odierna ricorrente
(si veda pag. 2 della impugnata sentenza, sulle dichiarazioni della persona offesa da cui è emerso come sia stata la ricorrente a consegnare l’assegno di provenienza
furtiva, elemento questo di decisiva rilevanza ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, conformemente ai principi consolidati nella giurisprudenza di
legittimità:
ex multis,
Sez. 2, n. 4132 del 18/10/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv.
278225 – 01);
che, a tal proposito, giova dunque ribadire come il vizio di travisamento della prova, introdotto quale ulteriore criterio di giudizio della contraddittorietà estrinseca della motivazione, non costituisce il mezzo per sollecitare dinanzi a questa Corte una rivalutazione del materiale probatorio nel merito, bensì lo strumento per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenza logica con i fatti sulla base dei quali si fonda il ragionamento, e deve in realtà riguardare una prova che non sia stata affatto valutata ovvero che sia stata considerata dal giudice di merito in termini incontrovertibilmente difformi (non già dal suo “significato” ma) dal suo “significante” e che venga individuata specificamente e “puntualmente” come idonea a disarticolare il ragionamento su cui si fonda la decisione’
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 15 aprile 2025.