Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21739 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21739 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il 23/04/1993
avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di
legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità per il reato di rapina aggravata, risulta non formulato in termini consentiti dalla legge in questa
sede, poiché, reiterativo di profili di censura già prospettati in appello e già
adeguatamente esaminati e disattesi dai giudici di merito, con congrue e logiche argomentazioni, dovendosi gli stessi considerare privi di specificità, ma soltanto
apparenti, non essendo caratterizzati da un effettivo confronto con la complessità
delle ragioni di fatto e di diritto poste a base del decisum;
che, infatti, i giudici di appello hanno confermato la penale responsabilità
dell’odierna ricorrente sulla base di una congrua e logica motivazione, spiegando le ragioni poste a fondamento del giudizio di inverosimiglianza dell’alternativa
ricostruzione dei fatti fornita dalla difesa e valorizzando le dichiarazioni della persona offesa ritenute attendibili e coerenti, con l’indicazione dei diversi elementi
di riscontro emersi a conferma delle stesse (si veda, in particolare, la pag. 6
sull’incontro tra la ricorrente e la p.o., monitorato dalle forze dell’ordine);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di travisamento della prova, è manifestamente infondato, poiché, premesso che tale vizio è ravvisabile ed efficace solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell’elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta “doppia conforme” e l’intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio, deve sottolinearsi come il presunto travisamento prospettato in ordine alla deposizione della teste COGNOME non si connota per i descritti caratteri di decisività e rilevanza, non avendo i rilievi mossi dal ricorrente alcuna incidenza sulla linearità e logicità del nucleo del ragionamento probatorio posto a base della sentenza impugnata;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 23 maggio 2025.