Travisamento della Prova: La Cassazione Chiarisce i Limiti del Ricorso
Il ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma i suoi poteri sono strettamente definiti. Non è una terza istanza dove si riesaminano i fatti, ma una sede di legittimità dove si controlla la corretta applicazione della legge. Una recente ordinanza della Suprema Corte offre un’importante lezione sul concetto di travisamento della prova, spiegando perché una semplice divergenza interpretativa sulle intercettazioni non sia sufficiente per annullare una condanna.
I Fatti del Caso
Una persona, condannata in secondo grado dalla Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. I motivi alla base dell’impugnazione erano principalmente due:
1. Il travisamento della prova: secondo la difesa, i giudici di merito avevano interpretato in modo errato il contenuto delle intercettazioni telefoniche, attribuendo all’imputata una consapevolezza della condotta illecita che, a loro dire, non emergeva dalle conversazioni.
2. L’illogicità della motivazione: di conseguenza, la difesa contestava la logicità del ragionamento che aveva portato alla dichiarazione di responsabilità, ritenendolo viziato dall’errata lettura delle prove.
In sostanza, la ricorrente chiedeva alla Cassazione di fornire una lettura alternativa e più favorevole delle prove raccolte.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso “manifestamente infondato”, respingendolo in toto. I giudici supremi hanno chiarito che le doglianze della ricorrente andavano oltre i limiti del giudizio di legittimità, trasformandosi in una richiesta di riesame del merito della vicenda, attività preclusa alla Corte.
Le Motivazioni: i confini del sindacato sul travisamento della prova
La decisione si fonda su due principi cardine del processo penale, che meritano di essere analizzati nel dettaglio.
L’Interpretazione delle Intercettazioni è Compito del Giudice di Merito
Il primo motivo di ricorso, relativo al travisamento della prova, è stato giudicato infondato. La Cassazione ha ricordato che il vizio di travisamento si verifica solo in una situazione specifica e grave: quando il giudice riporta nella sua sentenza un’informazione contenuta in una prova (come un’intercettazione) in modo palesemente difforme dalla realtà. Ad esempio, se un’intercettazione dice “non ero presente” e il giudice scrive che l’imputato ha detto “ero presente”.
Non si ha travisamento, invece, quando la difesa propone semplicemente un’interpretazione del significato di una conversazione diversa da quella data dal giudice. La valutazione del contenuto probatorio è un’attività tipica del giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello) e non può essere messa in discussione in Cassazione, a patto che la motivazione sia logica, coerente e basata su massime di esperienza. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva fornito una lettura non frammentaria delle conversazioni, evidenziando in modo logico la consapevolezza dell’imputata di partecipare a una condotta truffaldina.
Il Vizio di Illogicità della Motivazione
Anche il secondo motivo è stato respinto. Il vizio di motivazione, censurabile in Cassazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p., non consiste in una qualsiasi opinabilità del ragionamento del giudice. Si configura solo quando la motivazione è palesemente contraddittoria o in contrasto con le leggi della logica o con altre parti della stessa sentenza. Il sindacato della Cassazione, come precisato anche dalle Sezioni Unite, è circoscritto a riscontrare l’esistenza di un apparato argomentativo logico, senza poter verificare se tale motivazione corrisponda alle risultanze processuali.
La Corte ha concluso che la sentenza impugnata, nelle pagine dedicate all’analisi della responsabilità, non presentava alcun vizio di questo tipo, risultando ben argomentata e coerente.
Conclusioni: Cosa Insegna Questa Ordinanza
Questa pronuncia ribadisce con forza la netta distinzione tra il giudizio di merito e quello di legittimità. Chi intende ricorrere in Cassazione non può sperare di ottenere una terza valutazione delle prove. Il ricorso deve concentrarsi su vizi specifici, come la violazione di legge o una manifesta illogicità del ragionamento. Sostenere un travisamento della prova richiede di dimostrare un errore oggettivo e decisivo nella trascrizione o nel riporto del dato probatorio, non una semplice divergenza di opinioni sul suo significato.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di interpretare diversamente le prove, come le intercettazioni?
No, non è possibile. La Cassazione può intervenire solo in caso di “travisamento della prova”, ovvero quando il giudice di merito ha riportato il contenuto di una prova in modo oggettivamente difforme dal reale, e tale difformità risulta decisiva e incontestabile. Proporre una diversa interpretazione del significato di una prova è un’attività riservata ai giudici di merito.
Cosa si intende per “vizio di illogicità della motivazione” in un ricorso per Cassazione?
Si tratta di un difetto che emerge quando lo sviluppo argomentativo della sentenza è in palese contrasto con le massime di esperienza o con altre affermazioni contenute nello stesso provvedimento. Non è sufficiente che la motivazione sia semplicemente opinabile o che si possano trarre conclusioni diverse da quelle del giudice.
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato “manifestamente infondato”?
Perché entrambi i motivi sollevati (travisamento della prova e illogicità della motivazione) non rientravano nei ristretti limiti del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che la ricorrente stesse in realtà chiedendo un inammissibile nuovo giudizio sui fatti e ha confermato che la motivazione della Corte d’Appello era corretta e logica.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17750 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17750 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CAMPODORO il 22/02/1958
avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME NOMECOGNOME letta la memoria difensiva datata 06/03/2025, ritenuto che il primo motivo di ricorso che denuncia il travisamento della prova costituito dalle risultanze delle operazioni di intercettazione telefonica è manifestamen infondato poiché in sede di legittimità è possibile prospettare una interpretazione de significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo presenza del travisamento della prova, che si realizza nel caso in cui il giudice di meri ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risu decisiva ed incontestabile;
che la portata dimostrativa del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae al sindacato legittimità se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e d massime di esperienza;
,C che pertanto,rmanifestamente infondato, alla stregua della corretta e non illogica argomentazione della Corte d’Appello che ha evidenziato come una lettura non parcellizzata, come quella della difesa, riveli inequivocamente la consapevolezza di concorrere ad una condotta truffaldina (si vedano pagg. 10-12 della sentenza impugnata);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando l’illogicità della motivazione, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dell sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento;
che, invero, l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparat argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, COGNOME, Rv. 226074);
che la motivazione della sentenza impugnata presente a pagg. 9-12 non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett. e) cod. pr pen.;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con cond
della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 2025
Il Consigliere est.
Il Presidente