Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22849 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22849 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/05/2025
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a ATRIPALDA il 21/10/1959
avverso la sentenza del 14/10/2024 della Corte d’appello di Napoli
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
rilevato che con le doglianze difensive esibite nell’unico motivo d’impugnazione tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 34522 del 13/06/2019, COGNOME, Rv. 276428 – 01; Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, COGNOME, Rv. 270179 – 01; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, COGNOME, Rv. 268713 – 01; Sez. 3, n. 8536 del 24/08/1993, COGNOME, Rv. 194791 – 01), le ragioni del loro convincimento, con argomentazioni compiute, logiche e non contradditorie e, in quanto tali, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5, dove vengono ribadite le ragioni della riconducibilità al NOME della disponibilità del deposito in cui venivano rinvenuti i farmaci);
considerato, altresì, che le censure vengono intitolate nel ricorso al vizio del travisamento della prova, ma, in realtà, esse vanno piø correttamente collocate nella nozione di travisamento del fatto, in quanto la sentenza impugnata viene -in sostanza- censurata per non avere accolto la ricostruzione fattuale proposta dalla difesa, sulla base di una lettura delle emergenze istruttorie alternativa a quella ritenuta dalla corte di appello. Da ciò un’ulteriore ragione di inammissibilità, atteso che «il giudice di legittimità, investito di un ricorso che proponga una diversa valutazione degli elementi di prova (cosiddetto travisamento del fatto), non può optare per la soluzione che ritiene piø adeguata alla ricostruzione dei fatti, valutando l’attendibilità dei testi e le conclusioni dei periti e consulenti tecnici, potendo solo verificare, negli stretti limiti della censura dedotta, se un mezzo di prova esista e se il risul-tato della prova sia quello indicato dal giudice di merito, sempre che questa veri-fica non si risolva in una valutazione della prova. (…)» (Sez. 4, n. 36769 del 09/06/2004, COGNOME, Rv. 229690 – 01).
Con l’ulteriore precisazione che «in tema di ricorso per cassazione, non Ł possibile dedurre come motivo il “travisamento del fatto”, giacchØ Ł preclusa la possibilità per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. Mentre Ł consentito, (art. 606 lett. e cod.proc.pen.), dedurre il “travisamento della
prova”, che ricorre nei casi in cui si sostiene che il giudice di merito abbia fondato il suo convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontesta-bilmente diverso da quello reale. In quest’ultimo caso, infatti, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della deci-sione, ma di verificare se questi elementi esistano», (Sez. 4, n. 4675 del 17/05/2006, dep., COGNOME, Rv. 235656 – 01). che il secondo motivo, con il quale si censura il mancato riconoscimento dell’attenuante speciale di cui all’art. 648, quarto comma, cod. pen., Ł privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen.;
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 06/05/2025 Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME