Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 23128 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 23128 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 07/05/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a AREZZO il 28/02/1972
COGNOME NOME nato a CARRARA il 24/10/1972
avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE di APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso di COGNOME ed il rigetto di quello di COGNOME;
ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in manc di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disp dagli articoli 610 comma 5 e 611 comma 1 bis e seguenti del codice di procedura penale.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento, la Corte d’appello di Milano h parzialmente riformato la sentenza emessa il 10 luglio 2023 dal Tribunale Milano, dichiarando di non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME NOME COGNOME perché il reato a loro ascritto è estinto per interv prescrizione. In relazione alle statuizioni civili, la sentenza ha revocato la c al risarcimento del danno secondo la quantificazione in via definitiva determi
dal primo giudice, confermandola in principio e rinviandone la determinazione giudice civile e stabilendo la provvisionale di C 550.000,00 a carico degli imp
Avverso la sentenza d’appello hanno presentato ricorso per Cassazione si COGNOME che COGNOME.
2.1 COGNOME ha affidato l’impugnazione a due motivi, entrambi incentrati vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.) ed in part sul travisamento delle prove documentali prodotte dalla parte civile ed acqu all’udienza del 26 settembre 2022 avanti al Tribunale di Milano.
Il ricorrente si riferisce in particolare, col primo motivo, al certificato emesso dalla RAGIONE_SOCIALE, la cui esistenza e possesso in originale in cap persona offesa NOME COGNOME risulta confermata, a dispetto di quanto afferm nella sentenza di appello (pg. 11), da plurime mail ed attestazioni provenienti COGNOME e dal suo difensore.
Anche il secondo motivo è incentrato sul possesso dell’originale del titol in relazione alle conseguenze che ne derivano in punto di quantificazione dell’e del risarcimento e della provvisionale poiché se il documento è nelle mani d persona offesa o dei suoi aventi causa, esso è direttamente commerciabile costoro, azzerando o comunque riducendo il danno.
2.2 La difesa di COGNOME ha dedotto un solo motivo, incentrato sulla tria vizi motivazionali (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità: art comm 1, lett. e, cod. proc. pen.).
Nel ricorso si lamenta l’insufficienza dell’apparato motivazionale, tan relazione all’elemento oggettivo che soggettivo del reato ascritto all’im essendosi trascurato, da parte della Corte d’appello, un effettivo confronto motivazioni dall’atto di appello inerenti alla origine e sviluppo della vicenda de quo ed in particolare il ruolo svolto dal figlio della persona offesa.
Hanno inviato memoria con conclusioni tanto la parte civile, chiedendo rigetto dei ricorsi, quanto il Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME chiedendo rispettivamente l’inammissibilità ed il rigetto dei ricorsi di NOME COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili per le seguenti ragioni.
Il ricorso presentato da COGNOME a dispetto della formulazione di un m incentrato sul vizio di motivazione, non espone alcun concreto vizio di legit
della motivazione impugnata.
Esso, in sostanza, si risolve nella formulazione di una sorta di atto di a in cui gli argomenti già portati alla attenzione della Corte di appello di Mi non Firenze, come si legge ripetutamente nell’atto) vengono ribaditi, senza acc di novità, nel tentativo di ottenere l’ennesimo giudizio sul merito.
Sennonché, occorre ribadire, il giudizio di cassazione va inteso in prospettiva radicalmente differente rispetto al giudizio di merito, una prospe che involge la valutazione di legittimità della sentenza impugnata, ci correttezza formale della decisione dell’organo giudicante inferiore, vuo prisma dell’errore di diritto, vuoi nella modalità espressiva del ragiona giuridico, che si rinviene nella motivazione.
Pertanto, esula dal perimetro della critica di legittimità ogni considera attinente al peso ed alla valutazione del materiale probatorio, del suo signi intrinseco e della lettura fornitane dal giudice di merito che può essere ogge critica innanzi a questa Corte solamente nell’ottica di uno tre vizi indicati 606, lett. e, cod. proc. pen., vale a dire perché mancante, contraddit manifestamente illogica. A questa Corte non possono proporsi letture alternat del fatto, ma solo la valutazione della correttezza giuridica della dec espressa senza contraddizioni o manifeste illogicità.
Tutto il resto, è merito, e non può essere portato all’attenzione della Co cassazione.
Il ricorso, non coglie questi aspetti, e si limita a contestare la ricos adottata dal giudice di primo grado e recepita dalla Corte d’appello (c.d. d conforme) senza mai indicare il vizio di legittimità che la affligge, nella pros defensionale.
E d’altra parte, che vi sia una sostanziale confusione concettuale alla r del ricorso è dimostrato inequivocabilmente dalla deduzione in manier cumulativa, nella rubrica del motivo, di tutti i vizi motivazionali (manc contraddittorietà o manifesta illogicità), invece assolutamente differenti, se una tecnica redazionale che è di per sé indice di genericità del motivo di rico in definitiva, ‘segno’ della natura di merito della doglianza che ad es strumentalmente tenta di agganciarsi (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., 262965 – 01).
E comunque, va ribadito che l’illogicità della motivazione, censurabile a nor dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è soltanto quella manifes di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, senza possibilità, per la Corte di cassazione, di verificare la rispondenza della motivazione alle acquisiz processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, COGNOME, Rv. 226074), ciò ch ricorso nemmeno deduce, arrestandosi ad una critica di logicità (pg. 8) che no
idonea ad elevare la critica sulla motivazione allo standard di legittimi sarebbe richiesto.
Il ricorso di COGNOME è, in parte, generico e non consentito, ed, i manifestamente infondato.
3.1 Il primo motivo, innanzi tutto, non è consentito.
Occorre preliminarmente evidenziare che, in relazione all’affermazione responsabilità, ci si trova innanzi ad una doppia conforme, con la conseguenza le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo pronuncia di appello a quella di primo grado e dell’adozione – da parte di entr le sentenze – dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019 E., Rv. 277218).
Al cospetto della doppia conforme, la deduzione del travisamento in cu sarebbe incorsa la Corte d’appello, non è consentito.
Sostiene il ricorso che la Corte d’appello sia incorsa in “un evi travisamento della prova” (pg. 3) per aver concluso che la persona offe contrariamente a quanto desumibile dalle produzioni documentali introdotte dal stessa parte civile, avrebbe posseduto esclusivamente in copia, e non in origi un certificato azionario rappresentativo ed equivalente, quale garanzia, all’im in precedenza consegnato dalla persona offesa agli imputati per l’investimento
L’allegazione difensiva non è consentita. Essa è stata formulata per la pr volta con il ricorso per cassazione, a fronte dell’accertamento conforme sul p tanto della Corte d’appello (alle pagine 11 e 13, come riportato dal ricorso s quanto della sentenza di primo grado (alle pagine 9 e 14). Che la persona of detenesse solamente una copia del certificato e non l’originale, è un fatto o incontestabile. Infatti, la deduzione di un travisamento avverso una dop valutazione sullo stesso fatto, è preclusa se non presente già tra i motivi d’a per l’evidente ragione che viene infranta, con la mancata deduzione in appello catena devolutiva, con conseguente preclusione procedurale ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen..
Tale circostanza impedisce la deducibilità della proposta censura, costitue principio ampiamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità que secondo cui «Nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, il vizio del travisamen della prova, per utilizzazione di un’informazione inesistente nel mate processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedot con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), co pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti – con specifica deduzione –
dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado» (i tal senso, ex multis, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 20/02/2017, COGNOME e altro, Rv. 269217-01, Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, dep. 29/01/2014, COGNOME e altro, Rv. 258438-01 e Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013, dep. 04/02/2014, Nico Rv. 258432-01).
3.2 A ciò si aggiunge, in ogni caso, la circostanza che il primo motivo è altresì generico, in quanto aspecifico. Esso non indica, come pure sarebbe necessario (ex pluris, Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 – 01) le ragioni di decisi del dedotto travisamento, pur avendo la Corte, solo qualche riga prima (pg. precisato che il certificato contestato era ‘postumo’ rispetto alla realizzazio truffa (tanto da risultare verosimilmente un tentativo di sviare la persona o
Si può concludere, dunque, parafrasando l’antico brocardo, frustra deductum, quod deductum non relevat: la doglianza non si confronta affatto con l’affermazione della pronuncia impugnata, che implica la irrilevanza stessa d detenzione, in originale piuttosto che in copia, del certificato, posto che della consumazione della truffa risalente al 2016, il certificato reca la marzo 2018.
In tal senso, il motivo è generico, condannando il ricorso all’inammissibi in parte qua, ex artt. 581, comma 1, lett. d) e 591, comma 1, lett. c), cod. p pen..
3.3 n secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quant attinente alla determinazione e quantificazione della provvisionale.
Secondo una risalente pronuncia delle Sezioni unite, «il provvedimento con quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazio definitiva, non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua nat insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall’e liquidazione dell’integrale risarcimento» (Sez. U, n. 2246 del 19/12/1990, 1991, Capelli Rv. 186722).
Trattasi di un orientamento consolidato nella giurisprudenza di legitti (Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, D.G., Rv. 263486; Sez. 2 n. 49016 d 06/11/2014, NOME, Rv. 261054; Sez. 6 n. 50746 del 14/10/2014, G., R 261536), espresso anche in più recenti pronunce della Suprema Corte (massimate e non: Sez. 2, n. 44859 dei 17/10/2019, COGNOME, Rv. 277773 – 02; Sez. 1, 21498 del 12/03/2025, COGNOME; Sez. 5, n. 19114 del 15/04/2025, COGNOME), al qu il Collegio aderisce, non ravvisandosi ragioni per dissentirne.
4. All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.
pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedime nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della caus
inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. Consegue altresì la condanna
rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civ presente giudizio che vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in
alla istanza di parte e all’invio della nota spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa d
ammende.
Condanna, inoltre, gli imputati, in solido tra loro, alla rifusione delle rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile FF
che liquida in complessivi € 4.000,00 oltre accessori di legge.
Così deciso il 7 maggio 2025
GLYPH