Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 4794 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 4794 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/01/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 08/01/2025
R.G.N. 38029/2024
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INDOVINO NOME nato a RAMACCA il 01/08/1968 avverso l’ordinanza del 09/10/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Catania non ha ammesso all’affidamento in prova ai servizi sociali ex art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 NOME COGNOME soggetto attualmente ristretto in carcere, in espiazione della pena di anni cinque e mesi sette di reclusione, riportata per i reati di cui agli artt. 648bis cod. pen., 73 e 74 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309 e determinata mediante provvedimento di cumulo del 12 giugno 2023, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, con decorrenza 30 novembre 2022 e fine pena fissato al 15 febbraio 2028.
Il Tribunale ha considerato che non potesse ammettersi il condannato alla misura predetta, a cagione della situazione e delle circostanze attuali in cui egli si trova; il suo atteggiamento, infatti, non Ł cambiato in modo considerevole, successivamente alle condanne riportate. ¨ stato reputato ostativo, quanto all’accesso del condannato alla misura alternativa ex art. 47 Ord. pen., l’immutato comportamento serbato da COGNOME, il quale non ha raggiunto, nel corso dell’attuale detenzione, la maturazione e la consapevolezza necessarie, onde poter essere considerato meritevole della possibilità di eseguire la pena in misura alternativa. Nello specifico, il Tribunale di Sorveglianza ha rigettato l’istanza, per avere il condannato commesso il gravissimo reato associativo ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 di cui si legge nel testo del provvedimento, mostrando una particolare resistenza alla doverosa resipiscenza dal crimine, necessaria ai fini della concessione di un beneficio premiale.
Il Tribunale di sorveglianza, in altri termini, ritiene che continui ad emergere, nel condannato, una solo parziale consapevolezza del disvalore del proprio agire pregresso, poichØ il reato
associativo, ostativo al beneficio, viene da lui stesso ricollegato ad un particolare momento di difficoltà finanziaria. Il condannato, inoltre, non ha una offerta lavorativa verificata, nØ Ł stato mai ammesso alla fruizione di benefici intermedi, quali il lavoro esterno e i permessi premio.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME a mezzo dell’avv. NOME COGNOME chiedendo l’annullamento dell’impugnato provvedimento reiettivo, sulla scorta di un unico motivo di ricorso, mediante il quale si duole del fatto che il Tribunale di Catania abbia ritenuto non applicabile la misura invocata, in forza di un travisamento degli atti del procedimento. Il ricorrente, infatti, era stato precedentemente ammesso dal Tribunale di Caltanisetta all’affidamento in prova, che gli Ł stato poi revocato per essere sopraggiunto un nuovo provvedimento di cumulo ed esecuzione pena che – per entità della sanzione stessa – era incompatibile con la prosecuzione del beneficio. Maturate poi le condizioni previste dall’art. 47 comma 3bis Ord. pen, il condannato avanzava nuova richiesta di affidamento in prova, che Ł stata rigettata dal Tribunale stante la condanna per il reato associativo di cui all’art. 74 T.U. stup.
Il provvedimento di cui trattasi, che ha determinato la revoca della precedente misura dell’affidamento in prova e l’attuale carcerazione dell’Indovino, fa però riferimento ad un titolo esecutivo inesistente. Il difensore, infatti, evidenzia come non esista alcuna condanna per reato associativo, come si evince dal relativo provvedimento emanato dalla Procura della Repubblica.
Il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato.
Giova ricordare, in premessa, che il vizio di travisamento della prova – vizio che deve emergere dal testo stesso del provvedimento impugnato, ovvero da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente – Ł ravvisabile ed efficace solo allorquando l’errore sia non solo accertato, ma anche atto a disgregare la saldezza del ragionamento probatorio globalmente considerato, disarticolandone la tenuta concettuale e rendendo illogica la motivazione, in virtø della dirimente attitudine dimostrativa dell’elemento frainteso o ignorato, salvo il limite rappresentato dalla vigenza del principio devolutivo e ferma restando la intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (fra tante, si veda Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758).
2.1. Nel caso di specie il Tribunale di sorveglianza, come si Ł già rilevato, si Ł determinato a negare l’accesso del condannato alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali ex art. 47 Ord. pen., in quanto ha ritenuto tale misura alternativa inadeguata, a fronte dell’esigenza di contenere la persistente pericolosità sociale dell’istante; tale pericolosità non sarebbe scemata nel tempo, come evincibile in ragione della mancata acquisizione della consapevolezza del disvalore del reato di cui all’art. 74 T.U. stup. La presenza di una condanna per tale reato, quindi, Ł stata ritenuta specificamente ostativa, rispetto all’ammissione all’invocato beneficio.
2.2. Come dedotto dalla difesa con l’attuale impugnazione, però, nel cumulo in esecuzione non figura alcuna condanna per il suddetto reato associativo.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso va ritenuto fondato e l’ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Catania.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catania.
Così Ł deciso, 08/01/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME