Travisamento del Fatto: La Cassazione Spiega i Limiti del Ricorso
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui confini del ricorso per Cassazione, in particolare sulla netta distinzione tra travisamento del fatto e travisamento della prova. Comprendere questa differenza è cruciale per chiunque si approcci al sistema giudiziario penale, poiché determina l’ammissibilità stessa di un ricorso davanti alla Suprema Corte. La decisione sottolinea come il tentativo di proporre una semplice rilettura delle prove sia destinato a fallire in sede di legittimità.
Il Caso in Esame: una Ricostruzione Alternativa dei Fatti
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’appello. La difesa della ricorrente basava le proprie argomentazioni su un unico motivo: la presunta erronea valutazione della tempestività di una querela. Secondo la tesi difensiva, i giudici di merito avrebbero commesso un errore, accogliendo una ricostruzione dei fatti diversa da quella proposta dall’imputata.
In sostanza, la difesa non contestava un errore di diritto o un vizio procedurale specifico, ma proponeva una lettura alternativa delle emergenze istruttorie, chiedendo di fatto alla Corte di Cassazione di sostituire la propria valutazione a quella già compiuta nei precedenti gradi di giudizio.
La Decisione della Cassazione sul Travisamento del Fatto
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato della procedura penale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. Il suo scopo non è quello di riesaminare i fatti, ma di garantire la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata.
La Distinzione Chiave: Fatto vs. Prova
Il cuore della pronuncia risiede nella distinzione tra travisamento del fatto e travisamento della prova. La Corte ha spiegato che denunciare un ‘travisamento del fatto’ significa, in realtà, chiedere al giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella dei giudici di merito. Questo è espressamente precluso.
Al contrario, è consentito dedurre il ‘travisamento della prova’. Quest’ultimo vizio si concretizza solo in due specifiche ipotesi:
1. Il giudice ha basato la sua decisione su una prova che materialmente non esiste agli atti.
2. Il giudice ha utilizzato un risultato di prova che è incontestabilmente diverso da quello reale (ad esempio, riportando una frase diversa da quella trascritta in un’intercettazione).
Divieto di Rivalutazione nel Merito
Le doglianze della ricorrente, secondo la Suprema Corte, miravano a ottenere una rivalutazione delle fonti di prova e una ricostruzione dei fatti diversa da quella adottata dal giudice di merito. Questo tipo di censura è estraneo al giudizio di Cassazione, che non può entrare nel merito delle scelte valutative dei giudici precedenti, a meno che non siano manifestamente illogiche o basate su prove travisate nel senso tecnico sopra descritto.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni dell’ordinanza sono lineari e si richiamano a un orientamento giurisprudenziale consolidato (citando la sentenza Bartalini del 2006). La Corte ha sottolineato che il ricorso era inammissibile perché, dietro la denuncia di un vizio, si celava il tentativo di ottenere un nuovo giudizio sui fatti. Non trattandosi di verificare se specifici elementi di prova esistessero o fossero stati male interpretati, ma di contestare la valutazione complessiva del materiale probatorio, la richiesta esulava dalle competenze della Cassazione. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza serve da monito per la redazione dei ricorsi per Cassazione. È fondamentale che i motivi di ricorso siano tecnicamente precisi e si concentrino sui vizi tassativamente previsti dalla legge, come il travisamento del fatto inteso come errore percettivo sulla prova e non come dissenso sulla sua interpretazione. Proporre una semplice ricostruzione alternativa dei fatti, senza individuare un errore specifico e decisivo nella gestione della prova da parte del giudice di merito, porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguenze economiche per l’assistito.
È possibile contestare la ricostruzione dei fatti del giudice di merito in Cassazione?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che non è possibile proporre una semplice ricostruzione alternativa dei fatti. Il ricorso non può mirare a una nuova valutazione delle prove già esaminate nei gradi di merito.
Qual è la differenza tra ‘travisamento del fatto’ e ‘travisamento della prova’?
Il ‘travisamento del fatto’ consiste in una diversa interpretazione delle prove proposta dalla difesa, motivo non ammesso in Cassazione. Il ‘travisamento della prova’, invece, è un errore del giudice che fonda la sua decisione su una prova inesistente o palesemente distorta, e questo è un motivo di ricorso valido.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione si basa su un ‘travisamento del fatto’?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Come nel caso di specie, ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22882 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22882 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/05/2025
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il 17/08/1974
avverso la sentenza del 24/09/2024 della Corte d’appello di Palermo
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME e la memoria sopravvenuta;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la ritenuta tempestività della querela, denuncia -in realtà- un travisamento del fatto, in quanto la sentenza impugnata viene -in sostanza- censurata per non avere accolto la ricostruzione fattuale proposta dalla difesa, sulla base di una lettura delle emergenze istruttorie alternativa a quella ritenuta dalla corte di appello. Da ciò la sua inammissibilità, atteso che «in tema di ricorso per cassazione, non Ł possibile dedurre come motivo il “travisamento del fatto”, giacchØ Ł preclusa la possibilità per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. Mentre Ł consentito, (art. 606 lett. e cod. proc. pen.), dedurre il “travisamento della prova”, che ricorre nei casi in cui si sostiene che il giudice di merito abbia fondato il suo convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale. In quest’ultimo caso, infatti, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della deci-sione, ma di verificare se questi elementi esistano», (Sez. 4, n. 4675 del 17/05/2006, dep., COGNOME, Rv. 235656 – 01).
che, perciò, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 06/05/2025 Il Consigliere estensore