Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22402 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22402 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a ROMA il 22/11/1977
avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile perché chiede alla Corte di cassazione di valutare essa stessa se “i giudici abbiano correttamente esaminato tutti gli elementi a disposizione forniti da codesta difesa, se abbia correttamente operato una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, così affidando alla corte di legittimità il compito di confrontare la propria eventuale valutazione con quella operata dai giudici della sentenza impugnata, così sollecitandosi proprio quella attività che lo stesso ricorrente ha riconosciuto come preclusa alla corte di cassazione, ossia quella di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ovvero quella di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, lakani, Rv. 216260”;
rilevato, inoltre, che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 5) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. avendo il giudice di appello correttamente ritenuto la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto ascritto all’odierna ricorrente conformemente alle risultanze processuali e, in particolare, alla documentazione acquisita e alle dichiarazioni rese dall’operante COGNOME;
il secondo motivo di ricorso, che deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) in relazione agli artt. 192, 195 cod. proc. pen. è parimenti inammissibile, in quanto le censure ivi esposte si collocano nella nozione di travisa-mento del fatto, in quanto la sentenza impugnata viene -in sostanza- censurata per non avere accolto la ricostruzione fattuale proposta dalla difesa, sulla base di una lettura delle emergenze istruttorie alternativa a quella ritenuta dalla corte di appello.
Da ciò una prima ragione di inammissibilità, atteso che «il giudice di legittimità, investito di un ricorso che proponga una diversa valutazione degli elementi di prova (cosiddetto travisamento del fatto), non può optare per la soluzione che ritiene più adeguata alla ricostruzione dei fatti, valutando l’attendibilità dei testi e le conclusioni dei periti e consulenti tecnici, potendo solo verificare, negli stretti limiti della censura dedotta, se un mezzo di prova esista e se il risul-tato della prova sia quello indicato dal giudice di merito, sempre che questa veri-fica non si risolva in una valutazione della prova. (…)» (Sez. 4, n. 36769 del 09/06/2004, COGNOME, Rv. 229690 – 01). Con l’ulteriore precisazione che «in tema di ricorso per cassazione, non è possibile dedurre come motivo il “travisamento del fatto”,
giacché è preclusa la possibilità per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di
merito. Mentre è consentito, (art. 606 lett. e cod.proc.pen.), dedurre il
“travisamento della prova”, che ricorre nei casi in cui si sostiene che il giudice di merito abbia fondato il suo convincimento su una prova che non esiste o su un
risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale. In quest’ultimo caso, infatti, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di
merito ai fini della deci-sione, ma di verificare se questi elementi esistano», (Sez.
4, n. 4675 del 17/05/2006, dep., COGNOME, Rv. 235656 – 01). Condizioni che non si sono verificate né vengono dedotte nel caso in esame;
considerato che deve ulteriormente precisarsi, a fronte di una motivazione logica e non contraddittoria, v
,, Ef rjzórdA che la regola di giudizio compendiata nella formula “al di là di ogni ragionevole dubbio” rileva in sede di legittimità(rileva)
esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva
– assente nel caso di specie – della motivazione della sentenza, non avendo la
Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (cfr., in tal senso, Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, COGNOME, Rv. 270108 – 01; Sez. 4, n. 2132 del 12/01/2021, Maggio, Rv. 280245 – 01);
osservato che il terzo motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione quanto all’omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato a fronte di una corretta e non illogica motivazione che correttamente ritiene assente la particolare tenuità del fatto in ragione del non trascurabile valore dei beni oggetto del reato (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 18 marzo 2025.