Travisamento del Fatto: Quando la Cassazione Dichiara Inammissibile il Ricorso
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato i confini invalicabili del giudizio di legittimità, in particolare riguardo alla nozione di travisamento del fatto. La decisione sottolinea come la Suprema Corte non possa trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito, chiarendo quando un ricorso che lamenta una cattiva valutazione delle prove sia destinato all’inammissibilità. Questo principio è cruciale per comprendere la funzione e i limiti dell’appello alla massima istanza giurisdizionale.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da due individui, condannati dalla Corte d’Appello di Palermo. Entrambi gli imputati hanno impugnato la sentenza di secondo grado, lamentando, seppur con diverse sfumature, un errore nella valutazione delle prove e nella ricostruzione dei fatti da parte dei giudici di merito. In sostanza, sostenevano che la loro condanna si basasse su un’interpretazione errata delle risultanze processuali, integrando un vizio di motivazione per travisamento del fatto e della prova.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. La Corte ha stabilito che le censure sollevate dai ricorrenti non rientravano nei limiti del sindacato di legittimità. Di conseguenza, ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Il Divieto di Rivalutazione del Merito e il Travisamento del Fatto
Il cuore della decisione risiede nella netta distinzione tra il giudizio di merito e quello di legittimità. La Corte ha ribadito che non le è consentito “sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito”. I motivi di ricorso, infatti, miravano a ottenere una nuova e diversa lettura delle prove, come le dichiarazioni della persona offesa, proponendo una ricostruzione alternativa dei fatti. Questo tipo di doglianza è inammissibile in Cassazione.
La Corte ha chiarito che il travisamento del fatto è un vizio specifico e circoscritto. Si verifica solo quando il giudice di merito fonda la sua decisione su un’informazione palesemente inesistente negli atti processuali o quando ignora una prova decisiva che, se considerata, avrebbe portato a una conclusione differente. Non si tratta, quindi, di contestare l’interpretazione o l’attendibilità di una prova, ma di evidenziare un errore percettivo del giudice, un vero e proprio “sviamento” rispetto al dato probatorio.
Nel caso di specie, i giudici di legittimità hanno ritenuto che le motivazioni della Corte d’Appello fossero esenti da vizi logici e giuridici. La valutazione sull’attendibilità delle dichiarazioni e sulla sussistenza del reato era stata argomentata in modo coerente. Le critiche dei ricorrenti, invece, si traducevano in una semplice richiesta di riconsiderazione del merito, attività preclusa alla Corte di Cassazione.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza offre un importante monito per chi intende ricorrere in Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con la valutazione delle prove operata dai giudici di primo e secondo grado. Per avere successo, il ricorso deve evidenziare un vizio di legittimità, come un’errata applicazione della legge o una motivazione manifestamente illogica, contraddittoria o carente. Invocare il travisamento del fatto richiede la dimostrazione di un errore palese e decisivo nella lettura del materiale probatorio, non una semplice richiesta di una valutazione alternativa. Questa pronuncia consolida il ruolo della Cassazione come custode della corretta applicazione del diritto, e non come giudice dei fatti.
 
È possibile contestare davanti alla Corte di Cassazione la valutazione delle prove fatta dai giudici di merito?
No, la Corte di Cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. Il suo è un giudizio di legittimità, che verifica la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non un riesame dei fatti.
Cosa si intende per “travisamento del fatto” in un ricorso per Cassazione?
Per travisamento del fatto si intende un errore percettivo del giudice che basa la sua decisione su un’informazione inesistente nel materiale processuale o che omette la valutazione di una prova decisiva. Non consiste in una semplice richiesta di una diversa interpretazione delle prove, come chiarito nell’ordinanza.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro a titolo di sanzione in favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4464 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4464  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/01/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letti i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME,
Ritenuto che il primo motivo del ricorso COGNOME, che contesta la correttezza della motivazion posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando il travisamento del fatto in c sarebbero incorsi i giudici del merito quale risultato di una diversa ricostruzione storica de e rilevanza e attendibilità delle prove, non è consenlito dalla legge, stante la preclusione p Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quel compiuta nei precedenti gradi di merito;
che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito ha esplicitato le r del suo convincimento, si veda in particolare pag. 3, quanto all’ attendibilità delle dichiar della persona offesa, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiaraz di responsabilità e della sussistenza del reato;
Ritenuto che il secondo motivo del ricorso COGNOME, che contesta la correttezza della motivazione in ordine alla determinazione della pena è manifestamente infondato in quanto la stessa risulta stabilita nell’esercizio del potere discrezionale del giudice di merito;
Ritenuto che il primo e il secondo motivo del ricorso COGNOME, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità deducendo il travisamento della prova in cui sarebbero incorsi i giudici del merito per utilizzazione di un’informaz inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché in parte totalmente generico ed è quanto riconoscimento reiterativo di aspetti già devoluti e risolti dalla corte con adeguata motivazion pag. 4;
Rilevato che i ricorsi devono essere dischiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ciascuno.
P.Q.M
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2024
I Consigliere COGNOMECOGNOMENOME> nsore  COGNOME
Il Presidente