Travisamento del Fatto e Ricorso in Cassazione: i Limiti Imposti dalla Suprema Corte
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui limiti del ricorso per Cassazione, in particolare quando la difesa lamenta un presunto travisamento del fatto. La Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale: il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare le prove, ma quello di garante della corretta applicazione della legge. Analizziamo come questo principio sia stato applicato in un caso concreto riguardante l’interpretazione di intercettazioni telefoniche.
Il Caso in Esame: Dalle Intercettazioni alla Condanna
La vicenda processuale ha origine da una condanna penale emessa dalla Corte di Appello di Roma. L’imputato, ritenuto colpevole, ha deciso di presentare ricorso in Cassazione, affidandosi a un unico motivo: un vizio di motivazione nella sentenza di secondo grado. Nello specifico, la difesa contestava il modo in cui i giudici avevano interpretato il contenuto di alcune intercettazioni telefoniche, affermando che fossero state estrapolate singole frasi dal loro contesto generale per fondare l’affermazione di colpevolezza.
La Tesi Difensiva e il Presunto Errore di Valutazione
Secondo il ricorrente, la Corte d’Appello avrebbe commesso un errore nell’utilizzare determinati “principi deduttivi” e nell’analizzare proposizioni “sganciate dalla complessiva azione o contesto in cui le stesse venivano profferite”. In sostanza, la difesa non contestava l’esistenza materiale della prova (l’intercettazione), ma proponeva una lettura alternativa e, a suo dire, più corretta delle conversazioni registrate. Questa linea difensiva, tuttavia, si è scontrata con i paletti procedurali che regolano il giudizio di legittimità.
La Decisione della Corte: Inammissibilità per Travisamento del Fatto
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno spiegato che la censura mossa dal ricorrente non configurava un vizio di “travisamento della prova” (cioè un errore percettivo del giudice su un dato probatorio specifico), bensì una critica generale alla valutazione delle prove. Prospettare una “lettura alternativa delle risultanze istruttorie” rispetto a quella operata dai giudici di merito si traduce in una censura di travisamento del fatto, che è inammissibile in sede di legittimità.
Le Motivazioni
La Suprema Corte, richiamando un consolidato orientamento delle Sezioni Unite (sent. n. 6402/1997), ha ribadito che esula dai suoi poteri quello di effettuare una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione. La valutazione del materiale probatorio è, infatti, riservata in via esclusiva al giudice di merito. La Corte di Cassazione ha il compito di verificare che la motivazione sia logica, coerente e non viziata da errori di diritto, ma non può sostituire la propria valutazione a quella del tribunale o della corte d’appello. La semplice prospettazione di una valutazione diversa delle prove, ritenuta dal ricorrente più adeguata, non integra un vizio di legittimità che possa portare all’annullamento della sentenza.
Le Conclusioni
L’ordinanza rafforza un caposaldo del nostro sistema processuale: la distinzione netta tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Chi intende ricorrere in Cassazione deve concentrarsi su specifici errori di diritto o vizi logici manifesti della motivazione, senza tentare di ottenere una terza valutazione delle prove. In caso contrario, come dimostra questa decisione, il ricorso sarà dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove, come delle intercettazioni telefoniche, per proporne un’interpretazione diversa?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che non rientra nei suoi poteri fornire una diversa lettura degli elementi di fatto. La valutazione delle prove è riservata in via esclusiva al giudice di merito (primo grado e appello).
Che differenza c’è tra un ‘travisamento della prova’ e un ‘travisamento del fatto’ secondo questa ordinanza?
L’ordinanza spiega che la censura del ricorrente non era un ‘travisamento della prova’ (un errore specifico su un dato probatorio), ma un ‘travisamento del fatto’, ovvero la proposta di una lettura alternativa delle prove. Quest’ultima è considerata inammissibile in Cassazione perché equivale a chiedere un nuovo giudizio sul merito della causa.
Quali sono le conseguenze se un ricorso viene dichiarato inammissibile per questi motivi?
Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende. In questo specifico caso, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43942 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43942 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il 17/04/1960
avverso la sentenza del 15/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che, con unico motivo, NOME COGNOME deduce il vizio della motivazione relativa all’affermazione della propria responsabilità penale in ordine ai «principi deduttivi utilizzati» dalla Corte di appello di Roma, nonché all’interpretazione del «contenuto delle intercettazioni telefoniche attraverso l’individuazione di singole frasi e/o proposizioni sganciate dalla complessiva azione o contesto in cui le stesse venivano profferite»;
Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto la censura si risolve non già nella deduzione di un travisamento di una prova, bensì nella prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze istruttorie rispetto a quella operata nelle sentenze di merito e, dunque, in una censura di generale travisamento del fatto;
Ritenuto, che esula, tuttavia, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, COGNOME, Rv. 207944);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31 ottobre 2024.