Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41709 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41709 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato in Albania il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/05/2025 della Corte d’appello di Bari
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio alla Corte di appello di Bari .
RITENUTO IN FATTO
Con l ‘ordinanza impugnata, la Corte di appello di Bologna, in funzione di Giudice dell’esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a NOME COGNOME con sentenza del Tribunale di Bari, divenuta irrevocabile il 31 luglio 2014, e ha rigettato la richiesta di concessione della detenzione domiciliare sostitutiva.
Con successiva ordinanza, resa il 13 giugno 2025, la Corte di appello di Bari, su richiesta del ricorrente, ha sospeso l’esecutività dell’ordinanza adottata, in attesa della decisione di questa Corte.
Avverso il provvedimento propone tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, affidando il ricorso a un unico motivo con il quale si denuncia vizio di motivazione e violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Il Giudice dell’esecuzione pone a fondamento del diniego della pena sostitutiva richiesta ai sensi dell’art. 545 -bis cod. proc. pen., la presenza nel casellario giudiziale agli atti della revoca d i un’ ordinanza, resa in data 8 gennaio 2017, di sospensione della messa alla prova, operando un giudizio prognostico negativo rispetto alla futura osservanza delle prescrizioni imposte dalla pena sostitutiva richiesta.
Il ricorrente deduce, invece, che dal certificato penale del condannato allegato al ricorso per l’autosufficienza – non risulta alcuna ordinanza del Tribunale di Trani, resa in data 8 gennaio 2017, ma un provvedimento del Tribunale di Trani in composizione monocratica, datato 16 maggio 2018, con il quale è stata disposta la revoca dell’ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova, ai sensi dell’art. 464 cod. proc. pen., concessa con ordinanza resa in data 8 novembre 2017.
Sicché, si denuncia il travisamento del contenuto del certificato del casellario giudiziale. Invero, COGNOME è stato ammesso alla prova con la descritta ordinanza resa in data 8 novembre 2017, in un procedimento pendente a suo carico per il reato di guida in stato di ebbrezza, nel quale è stata pronunciata la sospensione con messa alla prova che si è conclusa con esito positivo ai sensi dell’art. 464septies cod. proc. pen., come da sentenza, divenuta definitiva il 6 luglio 2018, relativa alla declaratoria di estinzione del reato.
Il ricorrente allega, altresì, la relazione dell’UEPE che dà atto della conclusione positiva della messa alla prova, nonché visura delle iscrizioni del casellario giudiziale, alla data del ricorso, dalla quale si evince l’estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova.
Si conclude segnalando che il Giudice dell’esecuzione ha fondato il proprio convincimento circa il diniego della pena sostitutiva, su un dato opposto rispetto a quello che, invece, risulta dal certificato del casellario giudiziale del condannato, dato travisato che, peraltro, rappresenta l’unico elemento negativo su cui la Corte territoriale ha fondato il giudizio prognostico sfavorevole.
Il Sostituto Procuratore generale di questa Corte, NOME COGNOME, ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
1.1. Va premesso che il ricorso, rispetto all’ordinanza descritta in premessa , con la quale è stata disposta la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza di applicazione di pena, del Tribunale di Bari resa in data 7 marzo 2014, divenuta irrevocabile il 31 luglio 2014, ed è stata rigettata la
richiesta di concessione della detenzione domiciliare sostitutiva, ha impugnato la decisione limitatamente al pronunciato diniego di pena sostitutiva.
1.2. Ciò posto, si osserva che l ‘impugnazione è fondata come dimostra la documentazione allegata dal ricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, dalla quale si evince che, diversamente da quanto assunto nel provvedimento impugnato, nei confronti di COGNOME, in data 8 novembre 2017, è stata emessa ordinanza di sospensione del processo a suo carico per il reato di guida in stato di ebbrezza, con messa alla prova e che, in data 16 maggio 2018, è stata emessa dal medesimo Tribunale sentenza relativa al reato di guida in stato di ebrezza commesso il 1° maggio 2015.
La difesa, poi, ha prodotto sentenza (v. all. 2) del Tribunale di Trani del 16 maggio 2018, con la quale preso atto dell’esito positivo della messa alla prova alla quale l’imputato era stato ammesso , con ordinanza resa in data 8 novembre 2017, è stata dichiarata l’estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza commesso in data 1° maggio 2015, per esito positivo della messa alla prova, ai sensi dell’art. 468 -septies cod. proc. pen.
L’esame degli atti (cfr. all. n. 4) necessitato per la qualità dell’eccezione di travisamento proposta, ha fatto, altresì, emergere che non risulta alcuna iscrizione nel certificato del casellario giudiziale del condannato, relativa alla revoca della messa alla prova resa, nei confronti del ricorrente, in data 8 gennaio 2017, provvedimento che, invece, cita il G iudice dell’esecuzione nel provvedimento impugnato (cfr. p. 2).
Si deve, infine, riscontrare che il diniego della pena sostitutiva della pena detentiva irrogata fonda su un giudizio prognostico negativo, svolto dal Giudice dell’esecuzione, in ordine al rispetto delle prescrizioni imposte dalla misura sostitutiva della detenzione domiciliare, che viene desunto, pur prendendo atto dell’assenza di altri precedenti penali e di carichi pendenti nonché dell’espletamento di regolare attività lavorativa, soltanto da una disposta revoca dell’ordinanza di sospensione per messa alla prova che, dagli atti trasmessi a questa Corte, non emerge.
1.3. Si impone pertanto l’annullamento dell ‘ impugnata ordinanza nella parte in cui questa ha rigettato la richiesta di pena sostitutiva, essendo evidente che il Giudice dell’esecuzione ha fondato il proprio convincimento su un dato opposto a quello che aveva condotto all ‘ estinzione del reato di guida in stato di ebrezza, per esito positivo della messa alla prova.
2. Segue l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Giudice dell’esecuzione perché provveda a nuovo esam e relativamente alla richiesta di concessione di pena sostitutiva della pena detentiva irrogata con la sentenza del Tribunale di Bari del 7 marzo 2014, divenuta definitiva in data 31 luglio 2014.
P.Q.M.
Annulla l’ ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d’appello di Bari.
Così deciso, il 10 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME