Travisamento dei Fatti: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
La Corte di Cassazione ha recentemente chiarito i confini del ricorso basato sul travisamento dei fatti, stabilendo con l’ordinanza in esame che una semplice rilettura delle prove non è sufficiente per contestare una sentenza. Questa pronuncia è fondamentale per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e le reali possibilità di successo di un ricorso basato su un presunto errore di valutazione del giudice.
Il Caso in Esame: Un Appello Ritenuto Generico
Un imputato, condannato nei primi due gradi di giudizio, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando un vizio di motivazione. In particolare, sosteneva che la sua responsabilità penale fosse stata affermata sulla base di un presunto “travisamento dei fatti e delle risultanze processuali”. La difesa, in sostanza, proponeva una valutazione delle prove diversa da quella effettuata dalla Corte d’Appello, ritenendola più corretta e logica.
La Decisione sul Travisamento dei Fatti della Cassazione
La Suprema Corte ha respinto categoricamente questa impostazione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno sottolineato che la censura mossa dall’imputato, oltre a essere generica, non configurava un vero e proprio “travisamento di una prova”, bensì mirava a ottenere una nuova e diversa valutazione del materiale probatorio. Questo tipo di richiesta esula completamente dai poteri della Corte di Cassazione.
La Distinzione tra Travisamento della Prova e del Fatto
È cruciale comprendere la differenza: il “travisamento della prova” si verifica quando il giudice afferma che un documento o una testimonianza contengono un’informazione che in realtà non esiste o è palesemente diversa. Il “travisamento dei fatti”, inteso come richiesta di una nuova valutazione complessiva, è invece una critica all’interpretazione data dal giudice di merito, attività che non può essere sindacata in sede di legittimità.
I Limiti Intrinseci del Giudizio di Cassazione
La Corte ha ribadito un principio consolidato, citando anche una storica sentenza delle Sezioni Unite (n. 6402/1997): il suo ruolo non è quello di un “terzo grado” di giudizio dove si possono riesaminare i fatti. Il suo compito è assicurare la corretta applicazione della legge (il cosiddetto ius constitutionis) e non rivalutare le prove (ius litigatoris). La valutazione degli elementi di fatto è riservata in via esclusiva al giudice di merito.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La motivazione della decisione si fonda sulla natura stessa del ricorso per cassazione. Consentire una riconsiderazione delle prove significherebbe trasformare la Corte di Cassazione in un giudice di merito, snaturando la sua funzione di organo di legittimità. Il ricorrente non può limitarsi a sostenere che le prove potevano essere interpretate diversamente, ma deve dimostrare un errore di diritto o un vizio logico manifesto e decisivo nella motivazione della sentenza impugnata, cosa che nel caso di specie non è avvenuta.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza conferma che per avere successo in Cassazione non è sufficiente essere in disaccordo con la valutazione delle prove fatta dai giudici di primo e secondo grado. È necessario individuare un vizio specifico e riconosciuto dalla legge, come un errore nell’applicazione di una norma o una motivazione palesemente illogica o contraddittoria. Qualsiasi tentativo di proporre una semplice “lettura alternativa” dei fatti si scontrerà inevitabilmente con una dichiarazione di inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso basato sul travisamento dei fatti è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non denunciava un errore specifico su una singola prova (travisamento della prova), ma proponeva una lettura alternativa dell’intero quadro probatorio, attività che è riservata esclusivamente ai giudici di merito e non alla Corte di Cassazione.
Può la Corte di Cassazione riesaminare le prove e i fatti di un processo?
No. Come ribadito nell’ordinanza, la Corte di Cassazione non ha il potere di effettuare una diversa lettura degli elementi di fatto. Il suo compito è limitato a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione (giudizio di legittimità), senza entrare nel merito della valutazione delle prove.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
In base a quanto deciso nel caso specifico, il ricorrente la cui impugnazione è dichiarata inammissibile viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43946 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43946 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 09/03/1987
avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che, con unico motivo, NOME COGNOME deduce il vizio della motivazione relativa all’affermazione della propria responsabilità penale «per travisamento dei fatti e delle risultanze processuali»;
Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto la censura, a tacere della sua aspecificità, si risolve non già nella deduzione di un travisamento di una prova, bensì nella prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze istruttorie rispetto a quella operata nelle sentenze di merito e, dunque, in una censura di generale travisamento del fatto;
Ritenuto, che esula, tuttavia, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, COGNOME, Rv. 207944);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31 ottobre 2024.