Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1064 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1064 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da
RAGIONE_SOCIALE nei confronti di
NOMENOMENOMENOMENOMENOMENOMENOMENOMEXXXX
NOME
avverso il decreto emesso il 27 novembre 2025 dalla Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento del decreto impugnato con rinvio alla Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, come da requisitoria scritta;
sentite le conclusioni RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, che si associa alle conclusioni del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO
Occorre premettere che NOMENOME faceva ingresso nel territorio italiano il 27 maggio 2018, attraverso l’Hotspot per migranti di Augusta, sotto la falsa identità di NOME COGNOME.
Successivamente, il 21 giugno 2018, NOMENOME formalizzava una domanda di asilo allo Stato italiano, a seguito RAGIONE_SOCIALEa quale gli veniva concessa la protezione sussidiaria.
La protezione sussidiaria riconosciuta ad NOMENOME veniva revocata con provvedimento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE Nazionale per il Diritto di Asilo del 31 maggio 2025, sulla base di una pluralità di elementi, tra i quali l’uso sistematico di generalità false; la commissione di numerosi reati; la condanna definitiva, riportata il 21 giugno 2021, per i delitti di furto aggravato e falsa attestazione; la segnalazione del ricorrente, da parte del RAGIONE_SOCIALE Informativo Schengen, come soggetto pericoloso per l’ordine pubblico; l’assenza di legami lavorativi o familiari stabili nel territorio italiano.
Alla revoca RAGIONE_SOCIALEa protezione sussidiaria concessa ad NOMENOME faceva seguito un primo provvedimento di trattenimento, disposto dal AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO il 19 novembre 2025, ex art. 6, comma 2, lett. b) e c) , d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, che la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE non convalidava con decreto del 21 novembre 2025.
Il AVV_NOTAIO, quindi, con decreto del 24 novembre 2025, emetteva un secondo provvedimento di trattenimento di NOMENOME, disposto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 6,
comma 2, lett. b) , c) e d) , d.lgs. n. 142 del 2015, n. 142, che, anche in questo caso, la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE non convalidava con decreto del 27 novembre 2025.
Quest’ultimo decreto veniva giustificato dalla Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE alla luce dei principi affermati nella sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale 2 luglio 2025, n. 96, che imponevano un controllo rigoroso dei presupposti del provvedimento di trattenimento di un cittadino straniero, ritenuti insussistenti. Nel caso di specie, l’insussistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni legittimanti il provvedimento adottato dal AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO il 24 novembre 2025 derivava dalle condizioni di ‘fragilità psico-fisica’ di NOME e dalla circostanza che il precedente trattenimento non era stati convalidato, con decreto del 21 novembre 2025, sulla base RAGIONE_SOCIALEo stesso compendio informativo.
Avverso il decreto emesso dalla Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE il 27 novembre 2025 l’Avvocatura AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEo Stato di RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, articolando tre censure difensive.
Con il primo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 6 d.lgs. n. 142 del 2015, 14 T.U. imm., 13 Cost., 23, 27, 30 legge 11 marzo 1953, n. 87, conseguente all’erronea applicazione dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 96 del 2025, che aveva concretizzato, in capo alla Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, un eccesso di potere giurisdizionale.
Si deduceva, in proposito, che il provvedimento con cui non era stato convalidato il decreto di trattenimento emesso dal AVV_NOTAIO il 24 novembre 2025 si fondava su un’interpretazione erronea dei principi affermati nella sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale n. 96 del 2025, che non comportavano una riespansione del diritto alla libertà personale del trattenuto.
Con il secondo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 6, comma 2, lett. b) , c) e d) d.lgs. n. 142 del 2015, 13, comma 4bis , e 14 comma 1, T.U. imm., conseguente alla ritenuta insussistenza del pericolo di fuga di NOME, sul quale il decreto del AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO del 24 novembre 2025 si era soffermato diffusamente, richiamando una pluralità di elementi, con cui la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE non si era confrontata, a fronte RAGIONE_SOCIALEa loro evidente decisività.
Con il terzo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all’art. 6 d.lgs. n. 142 del 2015, conseguente al fatto che la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE aveva affermato l’assenza di autonomia tra i due decreti di trattenimento emessi dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO nelle date del 19 e del 24 novembre 2025 -, che non consentivano di ritenere socialmente pericoloso NOME, senza considerare che le due misure erano fondate su presupposti differenti.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento del decreto impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto dall’Avvocatura AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEo Stato di RAGIONE_SOCIALE Ł fondato nei termini di seguito indicati.
Osserva il Collegio che la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale n. 96 del 2025, pur riconoscendo le criticità RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. imm.), derivanti dalle modalità con cui veniva disposto il trattenimento dei migranti presso i centri di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE per i RAGIONE_SOCIALE, dichiarava inammissibili le questioni di legittimità sollevate.
La Corte costituzionale, al contempo, rivolgeva un monito al legislatore italiano, auspicando l’introduzione di «una disciplina compiuta che detti, in astratto e in AVV_NOTAIO per tutti i soggetti trattenuti, contenuti e modalità delimitativi RAGIONE_SOCIALEa discrezionalità RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione, in maniera che il trattenimento degli stranieri assicuri il rispetto dei
diritti fondamentali e RAGIONE_SOCIALEa dignità RAGIONE_SOCIALEa persona senza discriminazioni». Si ribadiva, in questo modo, che, ferme restando le problematicità applicative evidenziate, spettava «al legislatore adottare una disciplina che assicuri un’adeguata base legale alle enunciate istanze, tanto piø urgente in considerazione RAGIONE_SOCIALEa centralità RAGIONE_SOCIALEa libertà personale nel disegno costituzionale» (sent. n. 96 del 2025, cit.).
A queste indicazioni ermeneutiche, la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE si conformava, affermando a pagina 6 del provvedimento impugnato, che nella «situazione interpretativa venutasi a creare e in attesa del necessario intervento legislativo, deve essere particolarmente pregnante e approfondita la valutazione del giudice RAGIONE_SOCIALEa convalida, che deve anzitutto verificare quanto la assenza di una disciplina sui modi del trattenimento incida negativamente, nel caso concreto all’esame, su diritti fondamentali RAGIONE_SOCIALEa persona trattenuta».
3. In questa cornice, la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE evidenziava che la non convalida del decreto emesso dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO il 24 novembre 2025 si giustificava alla luce del fatto che dal compendio informativo, richiamato a pagina 8, emergeva, in capo ad NOMENOME, una «attuale problematica di verosimile dipendenza da abuso di sostanze, con conseguente frequenti alterazioni psichiche, meritevole di approfondimento e presa in carico».
Tuttavia, tali conclusioni appaiono contraddette dal compendio processuale, non tenendo conto del fatto che NOME, prima RAGIONE_SOCIALE‘ingresso nel RAGIONE_SOCIALE Torino, veniva sottoposto a una visita medica, dal cui referto, redatto il 24 novembre 2025, richiamato a pagina 2 del ricorso in esame, emergeva che il trattenuto era vigile, collaborante e non presentava «evidenze di patologia che rendono incompatibile l’ingresso e la RAGIONE_SOCIALE in comunità ristrette e si rileva l’assenza di patologie cronico degenerative o di tipo psichiatrico».
Ne discende che, sulle condizioni di salute di NOMENOME, che rappresentavano un profilo controverso ma decisivo, l’obbligo motivazionale RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE doveva essere assolto in modo stringente e penetrante, mediante un percorso argomentativo congruo, non riscontrabile nel caso di specie. Attraverso tale percorso occorreva dare conto dei criteri di valutazione applicati per valutare lo stato di salute di
NOME e RAGIONE_SOCIALEa loro rispondenza a parametri clinici consolidati, rispetto ai quali non appare sufficiente l’esclusivo ricorso ad argomentazioni di natura logica, non sorrette da un’adeguata piattaforma conoscitiva.
In questo contesto, le conclusioni alle quali perveniva la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE sulla pericolosità sociale di NOMENOME, appaiono contrastanti con gli elementi di giudizio su cui risulta fondato il provvedimento del AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO del 24 novembre 2025, che avrebbe imposto una diversa valutazione del compendio informativo.
Occorreva, pertanto, fare riferimento, oltre che alle verifiche mediche richiamate, che andavano correttamente valutate, ai numerosi procedimenti penali, attualmente pendenti nei confronti del cittadino straniero; alla condanna definitiva, riportata da NOME il 21 giugno 2021, per i delitti di tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose e falsa attestazione a pubblico ufficiale; al provvedimento di allontanamento dalla casa familiare, emesso dalla Procura RAGIONE_SOCIALEa Repubblica presso il Tribunale di AVV_NOTAIO il 23 novembre 2025; all’avviso orale emesso dal AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO nei confronti del migrante il 24 novembre 2025.
4. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con cui la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE non convalidava il decreto di trattenimento emesso dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO il 24 novembre 2025 nei confronti di NOMENOME.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato. Così Ł deciso, 09/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.