Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3351 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3351 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/02/2025 della CORTOAPPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME / che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti NOME Corte di Appello di Napoli
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
n
im-h 1. NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza) in epigra deducendo la violazione di legge, con riferimento agli artt. 178 lett. c) e 179 cod. proc. quanto, a seguito di notifica in data 23/12/2024 del decreto di citazione per il giudizio di in pari data la difesa aveva inoltrato richiesta di trattazione orale a mezzo pec, rego consegnata sulla casella di posta elettronica certificata assegnata NOME terza sezione de di Appello di Napoli. A tale richiesta non era però seguita alcuna comunicazione di ammissi della trazione orale richiesta, ed il giudizio si era svolto con le forme di cui all’art decreto-legge 137/2020 convertito in legge 176/2020.
2. Il motivo è fondato.
Dall’allegazione della difesa (pec in data 23/12/2024) risulta che il difensore dell’im avvocato NOME COGNOMECOGNOME ha tempestivamente assolto il proprio onere di richiesta di trat orale del procedimento numero NUMERO_DOCUMENTO a carico di COGNOME NOMENOME NOME Corte d’appello di Napoli la relativa richiesta attraverso i canali telematici come individ provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati lo stesso g della notifica dell’avviso di fissazione del giudizio di appello.
Il procedimento è invece stato trattato in forma cartolare, senza la partecipazion parti.
Va premesso che nella giurisprudenza di legittimità, con riferimento ai giudizi di ap soggetti all’applicazione della disciplina emergenziale per il contenimento della pandem Covid-19, si sono formati due orientamenti in ordine NOME patologia processuale derivante mancata celebrazione della udienza partecipata, pur ritualmente richiesta.
Secondo un primo orientamento, in tema di giudizio d’appello, nel vigore della discip emergenziale di contenimento della pandemia da Covid-19, ove il difensore dell’imputato abb inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo camerale non partecipato determina una nullità generale a regime intermedio per violazione contraddittorio, deducibile con ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 44646 del 14/10/2021 282172 – 01; Sez. 3, n. 38164 del 15/06/2022, Rv. 283706 – 01).
Si è successivamente venuto ad affermare, invece, un altro indirizzo interpreta condiviso da collegio, secondo il quale, in tema di giudizio di appello, nel vigore della d emergenziale di contenimento della pandemia da Covid-19, ove il difensore dell’imputato abb inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo camerale non partecipato ha luogo secondo un modello procedimentale del tutto difforme d quello prescelto, con assenza del difensore in un caso in cui ne è obbligatoria la presen
determinandosi una nullità assoluta e insanabile a g li effetti dell’art. 179, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 16080 del 20/03/2024, COGNOME, Rv. 286336 – 01 ; Sez. 6, n. 44361 del 24/10/2024, V., Rv. 287370 – 01 ; Sez. 3, n. 29348 del 04/04/2024, COGNOME, Rv. 286619 01).
Tale indirizzo interpretativo, ormai affermatosi come decisamente prevalente, de condividersi, anche perché coerente con l’inse g namento delle Sezioni Unite di q uesta Corte di cassazione secondo cui l’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivam nomiNOME dall’imputato o dal condanNOME, inte g ra una nullità assoluta ai sensi de g li artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo cod. proc. pen., q uando di esso è obbli g atoria la presenza (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, COGNOMECOGNOME Rv. 263598 – 01). Inoltre, q uesto secondo orientamento è stato ribadito di recente anche con riferimento al re g ime ordinario dei procedimenti pendenti dinanzi alle corti di appello, introdotto dall’art. 598-bis c.p.p., q ualora la difesa abbia tempestivamente assolto il proprio onere di richiesta di trattazione orale, nel del termine stabilito, a pena di decadenza, di q uindici g iorni dNOME notifica dell’avviso di fissazione del g iudizio di appello (Sez. 6, n. 30069 del 23/05/2025, COGNOME, Rv. 288439 – 01).
Peraltro, per mera completezza di esposizione, deve rilevarsi che anche il primo indi interpretativo condurrebbe comun q ue a ritenere che, nel caso di specie, lo svol g imento del processo in forma cartolare abbia determiNOME una nullità, ritualmente dedotta con il ricor cassazione.
Ne conse g ue l’annullamento senza rinvio della sentenza impu g nata, con trasmissione de g li atti NOME Corte di appello di Napoli per il g iudizio di appello.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impu g nata e dispone la trasmissione de g li atti NOME Corte d’Appello di Napoli per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma il. 24 ottobre 2025