Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 16080 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 16080 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Napoli avverso la sentenza in data 01/02/2023 della Corte di appello di Napoli
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio con visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; trasmissione degli atti.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 01/02/2023 la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato, quanto alla pena, quella del Tribunale di Napoli in data 04/01/2017, con cui NOME COGNOME è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all’art. 385 cod. pen.
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Ha proposto ricorso COGNOME tramite il suo difensore.
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Deduce violazione di legge e nullità del giudizio di appello.
Il nuovo difensore, AVV_NOTAIO, nominato con atto depositato il 10 giugno 2022, con revoca del precedente difensore, aveva in data 15 giugno 2022 chiesto la celebrazione del giudizio di appello con trattazione orale ma la Corte aveva invece proceduto con trattazione scritta, omettendo inoltre di inviare al difensore le conclusioni del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO.
All’udienza 06/07/2022 era stato disposto rinvio e nelle more era stata depositata istanza di ammissione a patrocinio a spese dello Stato, recante di nuovo la nomina dell’AVV_NOTAIO, senza che tuttavia fosse stata allo stesso notificata la requisitoria del P.G., inviata invece al precedente difensore.
L’udienza era stata dunque celebrata con trattazione scritta e solo all’esito era stata inviata al difensore la comunicazione della decisione.
Era dunque ravvisabile la nullità del giudizio di appello in assenza della richiesta trattazione orale e in mancanza della comunicazione della requisitoria del P.G.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha inviato la requisitoria concludendo per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di appello per l’ulteriore corso.
Il ricorso è stato trattato senza l’intervento delle parti, ai sensi dell’art. comma 8, d.l. n. 137 del 2020, in base alla proroga disposta dall’art. 94, comma 2, d.lgs. 150 del 2022, come via via modificato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Deve rilevarsi che in base alla disciplina introdotta dall’art. 23-bis d.l. 137 del 2020, convertito dalla legge 176 del 2020, poi prorogata dall’art. 94, comma 2, d.lgs. 150 del 2022, come progressivamente modificato, il giudizio di appello si svolge con trattazione scritta, a meno che una parte formuli nei modi e nei termini previsti richiesta di trattazione orale, implicante lo svolgimento di udienza nelle forme stabilite in relazione al rito applicabile.
E’ stato più volte rilevato che nel caso in cui erroneamente l’udienza si svolga con trattazione scritta nonostante la rituale richiesta di svolgimento dell’udienza con trattazione orale, è ravvisabile una nullità di carattere AVV_NOTAIO a regime intermedio (sul punto Sez. 5, n. 51191 del 20/10/2023, COGNOME, Rv. 285597; Sez. 5, n. 29846 del 29/04/2022, COGNOME, Rv. 283534; Sez. 6, n. 8588 del
12/01/2022, COGNOME, Rv. 283002; Sez. 5, n. 44646 del 14/10/2021, COGNOME, Rv. 282172).
Solitamente si afferma che ricorra una violazione del contraddittorio, deducibile con il ricorso per cassazione (così espressamente le sentenze richiamate).
Peraltro, in un caso, sia pur con riguardo ad una peculiare ipotesi, è stato rilevato che grava sulla parte interessata l’onere di eccepire la nullità ai sensi dell’art. 182, comma 2, cod. proc. pen. essendo tardiva la deduzione del tema con il ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 43782 del 17/10/2023, S., Rv. 285774), ciò che è stato rilevato anche in altre occasioni, ma in relazione alla violazione di altr profili della disciplina emergenziale (Sez. 6, n. 10216 del 03/03/2022, M., Rv. 283048, in relazione alla mancata o tardiva notifica delle conclusioni del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO).
Si registra inoltre un contrasto con riferimento all’ipotesi in cui, a seguito dell richiesta di trattazione orale, presentata ritualmente da una delle parti, non venga data comunicazione alle altre parti: in un caso si è ritenuto che ricorra una nullità assoluta, non emendata, in caso di assenza del difensore, dalla nomina di un sostituto ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 29349 del 15/03/2023, Caruso, Rv. 284936); in altra circostanza si è ribadito invece che ricorre una nullità AVV_NOTAIO di tipo intermedio (Sez. 6, n. 3676 del 19/01/2022, G., Rv. 282750).
Deve tuttavia rimarcarsi come la richiesta di trattazione orale comporti lo svolgimento dell’udienza nelle forme ordinarie e come la stessa costituisca esercizio di un autonomo e insindacabile diritto potestativo di ciascuna parte processuale.
Ciò significa che la richiesta implica il ripristino del modello procedimentale ordinario, implicante la presenza fisica delle parti e dei loro difensori, che eventualmente possono farsi sostituire o essere sostituiti ex lege.
Sta di fatto che nel caso in cui non venga celebrata l’udienza ordinaria si determina lo svolgimento di un’udienza del tutto difforme dal modello procedimentale previsto, nella quale si registra la patologica assenza del difensore, che ha diritto ad un’interlocuzione orale e diretta con il Giudice, della quale viene privato, come se la porta dell’aula resti inopinatamente sbarrata.
A seguito della tempestiva e rituale richiesta, dunque, deve, se del caso, svolgersi l’udienza pubblica con trattazione orale, alla presenza delle parti, previo avviso di tale celebrazione alle parti diverse da quella che ne abbia fatto richiesta, in modo che le stesse possano a loro volta determinarsi consapevolmente.
Non viene conseguentemente in rilievo la sola violazione del contraddittorio, riguardante l’intervento, l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato agli effetti
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dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ma più radicalmente l’assenza del difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza, agli effetti dell’art. 179 co proc. pen.: diversamente da quanto prospettabile con riguardo ad altre violazioni della disciplina emergenziale o della disciplina introdotta dal d.lgs. 150 del 2022, nelle quali sono ravvisabili ipotesi di nullità a regime intermedio, inerenti a contraddittorio e soggette a sanatoria, ove non dedotte, la violazione inerente alla mancata celebrazione dell’udienza con trattazione orale determina quindi una nullità assoluta ed insanabile (secondo i canoni valutativi espressi da Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598).
Venendo all’esame del caso in esame, risulta che l’imputato aveva nominato in data 10 giugno 2022 un difensore di fiducia, che in data 15 giugno e avvalendosi del previsto canale telematico, dunque tempestivamente e ritualmente rispetto all’udienza fissata per il 6 luglio, aveva formulato richiesta d trattazione orale.
L’udienza si era nondimeno svolta con trattazione scritta e nel corso di essa era stato disposto un differimento all’udienza del 1° febbraio 2023, parimenti svoltasi con trattazione scritta, senza che al difensore, il quale nel frattempo aveva anche presentato domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, fossero state comunicate neppure le conclusioni del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO.
A tale stregua deve ritenersi che sia certamente ravvisabile l’eccepita nullità, la quale era certamente deducibile con il ricorso, non essendo configurabile la sanatoria di cui all’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., in quanto deve radicalmente escludersi che, in mancanza dell’udienza prescritta, possa parlarsi di presenza delle parti, sia pur solo virtuale, tanto più in mancanza di una specifica sollecitazione, quale quella costituita dalla comunicazione delle conclusioni del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO.
Ma in realtà, sulla base di quanto osservato, deve ravvisarsi una nullità assoluta ed insanabile, correttamente dedotta con il ricorso, in accoglimento del quale la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per il giudizio di appello.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per il giudizio.
Così deciso il 20/03/2024