Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 6776 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4   Num. 6776  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SASSARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l’improcedibilità
dell’azione penale per difetto di querela
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
 Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza con la quale, in data 28/10/2018, il Tribunale di Sassari aveva dichiarato NOME NOME responsabile del delitto di cui agli artt.99, 624 e 625 nn.4 cod. pen. accertato in Sassari il 29 maggio 2015.
 NOME COGNOME propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata, con unico motivo, per violazione dell’art.23 bis d.l. 28 ottobre 2020, n.137 in relazione all’art.598 bis, comma 2, cod. proc. pen. Il difensore deduce che, nonostante il difensore avesse formulato istanza di trattazione orale, la Corte di appello ha emesso la decisione in camera di consiglio all’esito di contraddittorio scritto.
 Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’improcedibilità dell’azione penale per difetto di querela.
Premesso che è in atti regolare querela, il ricorso è fondato.
Secondo quanto si desume dall’esame degli atti, ai quali la Corte di legittimità ha accesso in ragione della natura processuale del vizio denunciato, il difensore dell’imputato aveva inviato a mezzo pec in data 3 aprile 2023, dunque tempestivamente in vista dell’udienza fissata per il 25 maggio 2023, istanza di trattazione orale ai sensi dell’art.23 bis d.l. n.137/2020. E’ pervenuta attestazione della Cancelleria della Corte di appello dalla quale si evince che l’istanza non è pervenuta «per un probabile disguido tecnico».
La giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di affermare che, in tema di giudizio d’appello, nel vigore della disciplina emergenziale di contenimento della pandemia da Covid-19, ove il difensore dell’imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato determina una nullità generale a regime intermedio per violazione del contraddittorio, deducibile con ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 44646 del 14/10/2021, COGNOME, Rv. 282172 – 01).
 La fondatezza del ricorso impone l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Cagliari per il giudizio.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio alla Corte d’Appello di
Cagliari
Così deciso il 21 dicembre 2023
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