Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 34993 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 34993 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE
Data Udienza: 18/09/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
COGNOME NOME (CUI: DATA_NASCITA) nato in ALBANIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato in ALBANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/10/2024 della CORTE D’APPELLO DI BARI Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Bari, con sentenza del 16 ottobre 2024, ha parzialmente riformato, in punto di trattamento sanzionatorio, la sentenza con cui il Tribunale di Trani aveva dichiarato NOME e NOME COGNOME responsabili del delitto di cui agli artt. 110 e 497bis , comma 2, cod. pen. (in relazione al possesso di quattro carte d’identità false, accertate come tali durante il controllo effettuato nei loro confronti all’aeroporto di Napoli Capodichino il 7 settembre 2018), condannandoli anche al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, da liquidarsi in separata sede.
La Corte di appello ha, in particolare, disatteso la richiesta avanzata dalla difesa di disporre il differimento dell’udienza camerale, per adesione all’astensione
collettiva, rilevando: per un verso, come nessuna delle parti avesse avanzato tempestiva richiesta di trattazione orale e facendo, pertanto, applicazione del principio di diritto secondo cui, nel procedimento di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica che prevede la trattazione in udienza camerale non partecipata, in mancanza di richiesta di discussione orale, l’adesione del difensore all’astensione dalle udienze proclamata dai competenti organismi di categoria non implica l’obbligo per il giudicante di rinviare il procedimento al fine di garantire il diritto di difesa; per altro verso, come, in ogni caso, la richiesta di differimento dell’udienza per adesione del difensore all’astensione collettiva dalle udienze fosse tardiva, perché la detta astensione «era stata proclamata per il giorno 16 ottobre 2024, coincidente con il giorno dell’udienza, che pertanto si colloca(va) in un momento successivo al quinto giorno antecedente all’udienza entro il quale il difensore avrebbe potuto presentare le proprie conclusioni».
Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, tramite il comune difensore, gli imputati, articolando due motivi, di seguito sintetizzati secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Con il primo motivo, denunciando la violazione degli artt. 598bis cod. proc. pen. e 23bis , comma 4, d.l. 137 del 2020, conv. in l. 176 del 2020, hanno eccepito la nullità della sentenza impugnata per violazione del contraddittorio, poiché l’udienza fissata per il giudizio di appello era stata celebrata nelle forme della camera di consiglio non partecipata ancorché il difensore degli imputati avesse fatto pervenire tempestivamente, ossia in data 19 settembre 2024 tramite missiva di posta elettronica certificata indirizzata all’indirizzo telematico dedicato della Corte di appello di Bari, richiesta di trattazione orale.
Con il secondo motivo hanno eccepito, sotto il profilo della violazione dell’art. 420ter cod. proc. pen., l’illegittimità del diniego della richiesta di differimento dell’udienza per l’adesione del loro difensore all’astensione collettiva dall’udienza del 16 ottobre 2024, proclamata dalla Camera Penale di Bari con delibera del 20 settembre 2024; adesione tempestivamente comunicata dal difensore alla Corte di appello di Bari, tramite missiva di posta elettronica certificata indirizzata all’indirizzo telematico dedicato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono fondati per l’assorbente ragione di cui al primo motivo.
Fondata è, in effetti, l’eccezione di nullità della sentenza impugnata con esso sollevata.
1.1. La Corte di appello di Bari, nonostante che il difensore degli imputati avesse depositato tempestiva istanza di discussione orale – segnatamente, con missiva inviata tramite EMAIL in data 19 settembre 2024 all’indirizzo di posta elettronica e regolarmente accettata dal sistema – ha celebrato il giudizio in forma cartolare, senza la presenza delle parti e senza che il difensore avesse depositato le proprie conclusioni.
1.2. Tale rilievo impone di dare seguito al principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, secondo cui «Ove il difensore dell’imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato ha luogo secondo un modello procedimentale del tutto difforme da quello prescelto, con l’assenza del difensore in un caso in cui ne è obbligatoria la presenza, così determinandosi una nullità assoluta e insanabile agli effetti dell’art. 179, comma 1, cod. proc. pen.» (Sez. 6, n. 16080 del 20/03/2024, COGNOME, Rv. 286336 – 01; conf. Sez. 6, n. 15098 del 17/03/2025, COGNOME, Rv. 287928 – 01; Sez. 6, n. 15098 del 17/03/2025, COGNOME, Rv. 287928 – 01; Sez. 6, n. 44361 del 24/10/2024, V., Rv. 287370 – 01; Sez. 3, n. 29348 del 04/04/2024, COGNOME, Rv. 286619 – 01).
Alla stregua di tale divisamento, che merita di essere condiviso anche con riguardo alla disciplina del giudizio di appello introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022 (‘Riforma Cartabia’), l’insanabile invalidità della sentenza si produce perché la mancata partecipazione del difensore all’udienza non determina la sola violazione del contraddittorio, riguardante l’intervento, l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato agli effetti dell’art. 178, comma 1, lett. c ), cod. proc. pen., ma più radicalmente l’assenza del difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza, come previsto dall’art. 179, comma 1, cod. proc. pen.
Perciò, ove sia stata avanzata tempestiva e rituale richiesta di trattazione orale dell’appello, l’udienza fissata per il relativo giudizio deve svolgersi nella detta forma, previo avviso di tale modalità di celebrazione alle parti diverse da quella che ne abbia fatto richiesta, in modo che le stesse possano a loro volta determinarsi consapevolmente.
In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari.
Così è deciso, 18/09/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME