Trattazione Orale Negata: Quando la Sentenza d’Appello è Nulla
Il diritto alla difesa è uno dei pilastri del nostro sistema giudiziario, e la possibilità di discutere oralmente il proprio caso davanti a un giudice ne è una manifestazione cruciale. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 46363/2023) ha riaffermato con forza questo principio, annullando una condanna proprio perché era stata negata la trattazione orale richiesta dalla difesa. Questo caso, nato nel contesto delle normative emergenziali per il Covid-19, offre spunti fondamentali sulla tutela dei diritti processuali.
Il Caso: Una Richiesta Formale Ignorata
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato di calunnia (art. 368 c.p.) emessa dal Tribunale e confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione lamentando un grave vizio di procedura.
In vista dell’udienza di appello, fissata durante il periodo in cui vigevano le norme per il contenimento della pandemia, il difensore aveva inviato una richiesta formale tramite posta elettronica certificata (p.e.c.). In tale istanza, chiedeva esplicitamente che il processo si svolgesse con una trattazione orale, come previsto dall’art. 23-bis del D.L. 137/2020. Nonostante la richiesta fosse stata depositata tempestivamente e nel rispetto delle forme, la Corte d’Appello ha proceduto con il rito “cartolare”, decidendo il caso unicamente sulla base degli atti scritti, senza alcuna discussione in udienza.
La Violazione del Diritto alla Trattazione Orale
Il punto centrale del ricorso alla Cassazione è stata la violazione delle norme procedurali. La legislazione emergenziale, pur introducendo la trattazione scritta (o “cartolare”) come modalità standard per accelerare i processi e limitare i contatti, garantiva espressamente alle parti il diritto di richiedere lo svolgimento di un’udienza pubblica e orale.
Ignorare tale richiesta non è una mera irregolarità formale. Significa ledere il diritto al contraddittorio, ovvero la possibilità per la difesa di interloquire direttamente con il collegio giudicante, replicare alle argomentazioni dell’accusa e illustrare compiutamente le proprie ragioni. La discussione orale è un momento insostituibile del processo penale, specialmente in un giudizio di appello.
Le Motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha accolto pienamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso fondato. I giudici hanno stabilito che lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato, a fronte di una rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, determina una nullità generale a regime intermedio per violazione del contraddittorio.
La Corte ha verificato che la documentazione prodotta dal ricorrente provava in modo inequivocabile l’invio della richiesta l’11 aprile 2022 per l’udienza del 3 maggio 2022, nel pieno rispetto dei termini. Di conseguenza, la sentenza emessa dalla Corte d’Appello all’esito di un’udienza svoltasi con rito cartolare era viziata da una nullità insanabile, dedotta correttamente con il ricorso.
Le Conclusioni: Principio di Diritto e Implicazioni Pratiche
La decisione della Cassazione stabilisce un principio di diritto chiaro e invalicabile: se la legge conferisce alla parte processuale la facoltà di richiedere un’udienza orale, il giudice non può ignorare tale richiesta. Farlo significa violare un diritto fondamentale e produrre un atto nullo. La sentenza impugnata è stata quindi annullata, e gli atti sono stati trasmessi a un’altra sezione della Corte d’Appello per la celebrazione di un nuovo giudizio, questa volta nel rispetto delle forme procedurali.
Questa pronuncia rappresenta un importante monito a garanzia dei diritti della difesa. Anche in contesti emergenziali, le deroghe alle regole ordinarie del processo non possono mai comprimere le facoltà essenziali delle parti, come quella di essere ascoltate direttamente da un giudice.
Durante l’emergenza Covid, era possibile chiedere un’udienza orale in appello anche se era prevista la trattazione scritta?
Sì, la normativa emergenziale (in particolare l’art. 23-bis del D.L. n. 137/2020) prevedeva la trattazione cartolare come regola ma garantiva alle parti il diritto di richiedere espressamente e tempestivamente la trattazione orale del processo.
Cosa succede se un giudice ignora la richiesta di trattazione orale e decide il caso sulla base dei soli atti scritti?
Come stabilito dalla sentenza in esame, questa omissione determina una nullità generale a regime intermedio della sentenza per violazione del diritto al contraddittorio. L’atto è quindi viziato e può essere annullato.
La nullità derivante dalla mancata trattazione orale deve essere fatta valere in un modo specifico?
Sì, trattandosi di una nullità a regime intermedio, deve essere specificamente dedotta dalla parte interessata tramite i mezzi di impugnazione previsti, come in questo caso è avvenuto con il ricorso per cassazione.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 46363 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 46363 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa nei suoi confronti il 3/05/2022 dalla Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta con cui il AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME chiesto l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Cort d’Appello di Catania perché proceda a nuovo giudizio.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 1760 del 2022 la Corte d’appello di Catania ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Catania a NOME COGNOME per il reato ex art. 368 cod. pen. come descritto nell’imputazione.
Nel ricorso presentato dal difensore di COGNOME si chiede l’annullamento della sentenz deducendo violazione dell’articolo 178 cod. proc. pen. in relazione all’articolo 23 d. Igs. 28 ot 2020 n. 137 assumendo che, con istanza dell’Il aprile 2022 depositata tramite p.e.c. nel rispe dei termini previsti dalla legge, era stata richiesta la trattazione orale dell’udienza che in celebrata ex art 23 -bis della stessa legge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Nel giudizio d’appello, vigendo la normativa per il contenimento della pandemia da Covid19, se il difensore dell’imputato ha inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione
svolgimento del processo con rito camerale non partecipato determina una nullità generale a regime intermedio per violazione del contraddittorio, deducibile con ricorso per cassazione (Sez. 3, n. 38164 del 15/06/2022, T., Rv. 283706 – OSez. 5, n. 44646 del 14/10/2021, COGNOME, Rv. 282172).
Nella fattispecie la documentazione allegata al ricorso in esame dimostra che la richiesta del difensore di trattazione orale del processo di appello, fissato per l’udienza del 3 maggio 20 dinanzi alla Corte d’Appello di Catania, fu inviata tempestivamente 1’11 aprile 2022, all’indiri di posta elettronica certificata EMAIL .
Invece, la sentenza d’appello è stata emessa all’udienza del 3 maggio 2022 svoltasi nelle forme della trattazione cartolare ex art. 23-bis d.l. n. 137/2020.
Questo ha prodotto una nullità generale a regime intermedio per violazione del contraddittorio tempestivamente dedotta con il ricorso per cassazione.
Pertanto, il ricorso è fondato e la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con trasmissione degli atti per il giudizio a altra sezione della Corte di appello di Catania.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti per il giudizi ad altra sezione della Corte di appello di Catania.
Così deciso il 15/09/2023