Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 38499 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 38499 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/09/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da NOME COGNOME, nato in Gambia il DATA_NASCITA NOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/03/2023 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria redatta ai sensi dell’art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pub Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione emessa dal Tribunale di Roma all’esito del giudizio abbreviato, la qu aveva condannato NOME e NOME alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv. 110 cod. pen., 73, 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
Avverso l’indicata sentenza, gli imputati, per il ministero dei rispe difensori di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione che denuncia, con unico motivo comune ad entrambi, l’inosservanza di norme processuali stabilite pena di nullità per essersi l’udienza di discussione svolta in modalità car nonostante la richiesta dei difensori di trattazione orale.
3. I ricorsi sono fondati.
Invero, dagli atti processuali, a cui la Corte può accedere stante la na processuale della questione dedotta, risulta che:
all’udienza del 14 dicembre 2022, l’AVV_NOTAIO, difensore di NOMENOME NOME le richieste di trattazione orale tempestivamente inviate, sicc Corte d’appello – che, per quell’udienza, aveva disposto la trattazion processo con rito cartolare – diede atto, come risulta dal verbale, ch procederà con rito orale”, rinviando per la discussione all’udienza del 13 ma 2023, ore 11;
all’udienza del 13 marzo 2023, il processo fu chiamato alle ore 9.47, co risulta dal verbale, e venne trattato con rito cartolare; alle ore 12, il v riaperto, dando atto che “alle ore 11 erano presenti i difensori delle parti, rappresentano che il processo è stato erroneamente trattato come cartolar mentre vi era pregressa istanza di trattazione orale e, che, peraltro no fissato per le ore 9 ma per le ore 11”.
Orbene, sulla scorta degli elementi di cui si è dato conto, app pienamente sussistente la censurata nullità, posto che, come affermato questa Corte di legittimità, in tema di giudizio d’appello, nel vigore disciplina emergenziale di contenimento della pandemia da Covid-19, ove il difensore dell’imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richies trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecip determina una nullità AVV_NOTAIO a regime intermedio per violazione d
contraddittorio, deducibile con ricorso per cassazione (Sez. 3, n. 38164 del 15/06/2022, T., Rv. 283706; Sez. 5, n. 44646 del 14/10/2021 Giaconi, Rv. 282172).
Nel caso di specie, si è, pertanto, determinata una violazione del diritto al contraddittorio, tutelato dall’art. 111 Cost. e dall’art. 6 CEDU, e, conseguentemente, una nullità di ordine AVV_NOTAIO ex art. 178, comma 1, lett. c), e 180 cod. proc. pen., verificatasi nel corso del giudizio, che è stata tempestivamente dedotta.
La sentenza impugnata deve perciò essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Roma perché proceda alla trattazione dell’appello con rito orale.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
Così deciso il 18/09/2024.