Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 7733 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 7733 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SAN GIORGIO A CREMANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 20 giugno 2023, emessa in esito ad udienza camerale, la Corte di appello di L’Aquila ha confermato la condanna inflitta ad COGNOME NOME per il delitto di c agli artt. 495 e 99, comma 4, cod. pen. (fatto commesso in Cocullo il 12 luglio 2016).
Il ricorso per cassazione nell’interesse dell’imputato consta di due motivi, enunciati ne limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen..
Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. l’inosservanza dell’art. 94 d.lgs. n. 150 del 2022, in riferimento agli artt. 23 e 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, convertito con modificazioni in legge 18 dicembre 2020, n. 137. Eccepisce, al riguardo, la nullità della sentenza impugnata, deducendo che, applicabile al giudizio di appell celebrato a carico dell’imputato, in virtù della norma transitoria di cui all’art. 94 d.lgs. n. 2022, il rito emergenziale disciplinato dagli artt. 23 e 23-bis dl. 28 ottobre 2020, convertito con modificazioni in legge 18 dicembre 2020, n. 137, la richiesta di trattazione orale dell’appell tempestivamente inoltrata telematicamente (in data 25 maggio 2023) all’indirizzo di posta elettronica dedicato e regolarmente consegnata all’ufficio destinatario – non era stata presa i considerazione dalla Corte territoriale, che, infatti, aveva disposto che il processo si celebra nelle forme della camera di consiglio non partecipata.
Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 601 cod. proc. pen.. Eccepisce la nullit della sentenza impugnata per inosservanza del termine a comparire non inferiore a venti giorni, secondo quanto stabilito dalla disposizione di cui al comma 3 della norma citata nella formulazione anteriore al d.lgs. n. 150 del 2022, ovvero non inferiore a quaranta giorni, secondo la formulazione novellata della disposizione medesima, posto che il decreto di citazione per i giudizio di appello, fissato per l’udienza del 20 giugno 2023, era stato notificato all’impu impugnante, a mani proprie, l’8 giugno 2023. Precisa che la nullità generale a regime intermedio, così determinatasi, non era stata eccepita prima della sentenza di appello perché, a dispetto della relativa richiesta tempestivamente formulata dalla difesa dell’imputato, non si e proceduto nella forma dell’udienza pubblica partecipata.
Con requisitoria in data 16 gennaio 2024, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto, Dottor NOME, ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Con memoria in data 29 gennaio 2024, il difensore del ricorrente, allegata annotazione della Cancelleria della Corte di appello di l’Aquila stesa in calce alla richiesta di trattazione dell’appello formulata nell’interesse di COGNOME, attestante essere, la richiesta stessa, pervenu in data 25 maggio 2023 e rinvenuta soltanto in data 17 ottobre 2023, ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Assume rilievo assorbente il primo motivo di ricorso.
Dal consentito esame degli atti del giudizio di appello emerge che l’udienza del 20 giugno 2023 – in esito alla quale è stata deliberata la conferma della sentenza in data 8 aprile 2022 de GUP del Tribunale di Avezzano, appellata da COGNOME NOME, riconosciuto responsabile del delitto di cui all’art. 495 cod. pen., commesso in Cocullo il 12 luglio 2016 – si è tenuta nelle f previste dall’art. 94 d.lgs. n. 150 del 2022 (Disposizioni transitorie in materia di videoregistrazioni e di giudizi di impugnazione), che, con la disposizione di cui al comma 2 nella formulazione antecedente alle modifiche, apportate dal d.l. 75 del 23 giugno 2023, poi convertito dalla I. 112 del 10 agosto 2023, e dal dl. 30 dicembre 2023, n. 215, al termine d entrata in vigore della disciplina dettata dallo stesso d.lgs. n. 150 del 2022 per il giudiz appello – stabiliva che: «Per le impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2023, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e qui periodo, e 9, e 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176>>.
Pertanto, inoltrando telematicamente la richiesta di trattazione orale dell’appello in da 25 maggio 2023, il difensore di COGNOME NOME ha rispettato il termine di quindici giorni liber prima dell’udienza, stabilito a pena di decadenza dall’art. 23-bis, comma 4, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, di modo che la Corte territoriale ha errato (ancorché per una svista della Cancelleria) nel non disporre che il giudi di appello, celebrato a carico del detto imputato, avesse luogo nella forma dell’udienza pubblica partecipata.
Ciò posto, coglie, dunque, nel segno l’eccezione di nullità della sentenza impugnata di cui al primo motivo.
Come già affermato da questa Corte, in tema di giudizio d’appello, nel vigore della disciplina emergenziale di contenimento della pandemia da Covid-19, ove il difensore dell’imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgime del processo con rito camerale non partecipato determina una nullità generale a regime intermedio per violazione del contraddittorio, deducibile con ricorso per cassazione (Sez. 5, n 44646 del 14/10/2021, Rv. 282172; conf. Sez. 3, n. 38164 del 15/06/2022, Rv. 283706); trattasi, infatti, di invalidità processuale verificatasi nel corso del giudizio, che, ai sensi 180 cod. proc. pen., può essere utilmente dedotta entro la deliberazione della sentenza del grado successivo e, quindi, nel caso di specie, con il ricorso per cassazione.
Per tutto quanto esposto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia.
Così deciso il 7/02/2024.