Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 36925 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 36925 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
RITENUTO IN FATTO Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/10/2025
1. Con sentenza in data 26.3.2024 la Corte d’appello di Perugia ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Terni in data 29.9.2021 aveva ritenuto COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME colpevoli del reato di furto in abitazione aggravato commesso ai danni di COGNOME NOME condannandoli alla pena ritenuta di giustizia.
Avverso detta sentenza COGNOME NOME, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.
Con il primo deduce la nullità della sentenza ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod.proc.pen. con riferimento agli artt. 125 e 420 ter cod.proc.pen. nonché l’omessa motivazione sul punto.
Assume che a seguito dell’impugnazione della sentenza di primo grado, veniva fissata l’udienza presso la Corte d’appello di Perugia in data 19.9.2023; che con notifica via pec veniva comunicato al difensore da parte della cancelleria che l’udienza era stata rinviata d’ufficio al 26.3.2024; seguiva in data 19.9.2024 la notifica dell’ordinanza di rinvio a nuovo ruolo della trattazione del procedimento.
Inoltre prima della data dell’udienza la difesa dell’imputata aveva avanzato istanza di trattazione orale del processo.
Per l’udienza del 26.3.2024 era stata inviata altresì istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore per motivi di salute.
A riguardo si rileva la nullità della sentenza per omessa motivazione sulle istanze avanzate; in particolare si dava atto che non erano pervenute istanze di trattazione orale limitandosi la Corte di merito a riscontrare solo l’istanza avanzata dall’ AVV_NOTAIO, difensore dei coimputati, il quale aveva richiesto la trattazione orale.
Con il secondo motivo deduce la violazione di legge penale ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod.proc.pen. con riferimento alla partecipazione del difensore al giudizio di appello e l’omessa motivazione in ordine all’istanza di rinvio per motivi di salute.
Si assume che la Corte di merito avrebbe ben potuto disattendere l’istanza di rinvio del difensore ma avrebbe dovuto motivare il rigetto.
Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, i cui motivi vanno scrutinati congiuntamente in quanto afferenti alla medesima questione, é fondato.
Va premesso che ai sensi del primo comma dell’art. 23-bis, d.l. 28.10.2020, n. 137, conv. con modificazioni dalla l. 18.12.2020, n. 176, « decorrere dal 9 novembre 2020 e fino al 31 luglio 2021, fuori dai casi di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l’intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l’imputato manifesti la volontà di comparire»; ai sensi del successivo quarto comma, «la richiesta di discussione orale formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell’udienza ed è trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2.
Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità l’imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all’udienza».
L’applicazione della norma ai periodi successivi al 31.07.2021 è stata disposta con vari provvedimenti legislativi di proroga fino al 30 giugno 2024 ex art. 94 d.lgs. 150 del 2022. Ne deriva, pertanto, che la normativa de qua trovava applicazione nel presente giudizio d’appello.
Nel caso di specie, dagli atti di causa (a cui il Collegio ha pieno accesso, quale giudice del fatto processuale, come definitivamente sancito da Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Rv. 220092 – 01) si evincono i seguenti dati: – il decreto di citazione in appello recava l’indicazione dell’udienza del 19.9.2023; -successivamente il Presidente della Corte d’appello aveva rinviato l’udienza al 26.3.2024 che si svolgeva in modalità cartolare, dandosi atto che non erano pervenute istanze di trattazione orale, anzi precisando che quella dell’ AVV_NOTAIO, difensore degli altri imputati, risultava tardiva;- l’AVV_NOTAIO, difensore di COGNOME NOME, in data 16.2.2024 aveva presentato istanza di trattazione orale, inviata via pec il 25 marzo 2024, nonché successivamente istanza di rinvio per legittimo impedimento dovuto a motivi di salute.
Ebbene dalla lettura della sentenza impugnata (pg. 5), si evince quindi che la Corte di merito non ha dato atto che era stata presentata istanze di trattazione orale dalla difesa di COGNOME NOME, né un’istanza di rinvio per legittimo impedimento del suo difensore.
Con riguardo alla patologia che si radica per effetto della mancata celebrazione della udienza partecipata, pur ritualmente richiesta, si registrano divergenti indirizzi interpretativi nella giurisprudenza di questa Corte.
Secondo una prima impostazione, in una tale evenienza lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipazione dà luogo a nullità generale a regime intermedio ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), e 180 cod. proc. pen. per violazione del contraddittorio, principio cardine di garanzia del sistema accusatorio, presidiato dagli artt. 111 Cost. e 6 CEDU. In quanto verificatasi nel corso del giudizio essa è deducibile fino alla deliberazione della sentenza del grado successivo e, quindi, con il ricorso per cassazione (Sez. 3, n. 38164 del 15/06/2022, Rv. 283706; Sez. 5, n. 44646 del 14/10/2021, Rv. 282172).
In tale ipotesi, la mancata risposta all’istanza di discussione in presenza si traduce in una lesione dei diritti della difesa, rimasta privata della possibilità di partecipare al giudizio articolando le proprie conclusioni. In tale linea esegetica, alcune pronunce hanno affermato che grava sulla parte interessata l’onere di eccepire la nullità immediatamente dopo il compimento dell’atto invalido, sicché risulterebbe tardiva la deduzione del vizio effettuata per la prima volta con il ricorso per cassazione (cfr. Sez. 5, n. 43782 del 17/10/2023, S., Rv. 285774-01, che ha escluso che possa configurare un ragionevole affidamento della difesa nella celebrazione orale del processo, a fronte della comunicazione delle conclusioni del Procuratore generale e del ruolo di udienza).
Secondo altro orientamento, che il Collegio condivide, consolidasi più di recente, si configura, invece, una nullità di carattere assoluto.
Si è osservato, negli arresti che ne sono espressione, che, nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, ove il difensore dell’imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipazione ha luogo secondo un modello procedurale del tutto difforme da quello prescelto, con l’assenza del difensore in un caso in cui ne è obbligatoria la presenza, così determinandosi una assoluta e insanabile nullità agli effetti dell’art. 179, comma 1, cod. proc. penna. (Sez. 6, n. 16080 del 20/03/2024, Rv. 286336; Sez. 6, n. 44361 del 24/10/2024; Sez. 3, n. 29348 del 04/04/2024, Rv. 286619).
Secondo tale opzione ermeneutica, la richiesta di trattazione orale costituisce esercizio di un autonomo e insindacabile diritto di natura potestativa di ciascuna parte processuale, che determina il ripristino del modello procedurale di partecipazione, implicante la presenza fisica delle parti e dei loro difensori o sostituti. Per effetto della richiesta, il difensore ha diritto ad un’interlocuzione orale e diretta con il Giudice, del quale viene, invece, privato in caso di
trattazione cartolare. Ancor prima della lesione del contraddittorio, che attiene all’intervento, all’assistenza e alla rappresentanza dell’imputato agli effetti dell’art. 178, comma 1, lett. c), si realizza dunque una nullità assoluta ed insanabile dovuta all’assenza del difensore in un caso in cui è obbligatoria la presenza (secondo i canoni valutativi espressi da Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Rv. 263598, a tenore della quale l’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato o dal integra una nullità assoluta, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d’ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod.proc.pen.).
La trattazione meramente cartolare, lesiva dei diritti processuali dell’imputato nei termini sinora illustrati, (assorbito il secondo profilo relativo alla mancata valutazione dell’istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore) impone, dunque, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Perugia per la celebrazione del giudizio di appello.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d’Appello di Perugia, per l’ulteriore corso.
Così deciso il 14.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME