Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 15098 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 15098 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 17/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato il 05/11/1953 ad Arzano avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 2 ottobre 2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME Di NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Napoli.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia del Tribunale di Napoli Nord che aveva condannato NOME COGNOME per il delitto di evasione.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’imputato, tramite il proprio difensore, deducendo la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 589-bis cod. proc. pen. attesa la mancata trattazione in presenza del processo, nonostante fosse stata espressamente richiesta con PEC inviata dal difensore il 7 agosto 2024.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato le conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
L’art. 23-bis del d.l. n. 137 del 2020, convertito con modifiche dalla I. n. 176 del 2020, prorogato dall’art. 94, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2022 ulteriormente modificato, stabilisce che il giudizio di appello si svolge per iscritto a meno che una parte formuli richiesta di trattazione orale nei modi e nei termini previsti.
Nel caso in cui, nonostante l’istanza indicata, l’udienza si celebri con trattazione scritta la giurisprudenza di questa Corte ha assunto due diversi orientamenti circa la nullità che si produce ritenendo o che sia una nullità di carattere generale a regime intermedio, da eccepire ai sensi dell’art. 182, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 43782 del 17/10/2023, Rv.285774), o che sia una nullità assoluta ed insanabile per violazione del diritto al contraddittorio (Sez. 6, n. 44361 del 24/10/2024, Rv. 287370).
Questo Collegio ritiene di preferire detto secondo orientamento, ribadendo che nel giudizio cartolare di appello, celebrato nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, ove il difensore dell’imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato ha luogo secondo un modello procedimentale del tutto difforme da quello prescelto, con l’assenza del difensore in un caso in cui ne è obbligatoria la presenza, così determinandosi una nullità assoluta ed insanabile nei termini di cui all’art. 179, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 44361 del 24/10/2024, cit.; Sez. 3, n. 29348 del 04/04/2024, Rv.286619; Sez. 6, n. 16080 del 20/03/2024, Rv.286336).
Nel caso di specie sussiste la nullità eccepita, in quanto la Corte di appello ha trattato il procedimento con rito cartolare nonostante il difensore avesse
depositato tempestiva richiesta di trattazione orale.
3. Dagli argomenti che precedono consegue che la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo
giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.
Così deciso il 17 marzo 2025
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La Consigliera estensora
La Pr