Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 22638 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 22638 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 28/05/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal
COGNOME NOME n. a Chieti il 16/8/1996
avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 15/10/2024
dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Cons. NOME COGNOME
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Napoli confermava la decisione del Tribunale di Torre Annunziata in data 14/02/2022, che aveva dichiarato l’imputato colpevole
del delitto di truffa aggravata, condannandolo alla pena di anni due, mesi tre di reclusione ed euro 450,00 di multa.
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore, Avv. NOME COGNOME il quale ha dedotto:
2.1 la violazione dell’art. 598bis cod. proc. pen. per mancata comunicazione della trattazione orale del processo d’appello e mancata trasmissione della requisitoria scritta del Procuratore generale con conseguente nullità della sentenza impugnata ai sensi degli art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Dopo un’amplissima premessa in cui il difensore richiama i principi di diritto che, a suo avviso, dovrebbero trovare applicazione nella specie, il ricorrente eccepisce l’omessa comunicazione della trasformazione del rito, da cartolare ad orale in presenza, e l’insostenibilità di un onere a carico della parte che non ha formulato la relativa richiesta di informarsi circa le modalità di trattazione del gravame, con conseguente integrazione di una nullità assoluta, deducibile per la prima volta in sede di legittimità;
2.2 la violazione di legge per effetto della mancata notifica al difensore del decreto di differimento dell’udienza in primo grado e della nuova fissazione della data di trattazione.
Il difensore sostiene che la Corte territoriale ha erroneamente disatteso l’eccezione processuale relativa alla nullità del processo di primo grado. Rappresenta che, nel decreto di citazione a giudizio notificato all’imputato e al difensore, veniva indicata l’udienza del 13/9/2021. Tuttavia, prima della data indicata il Tribunale di Torre Annunziata pubblicava un cronoprogramma nel quale si precisava che tutti i processi chiamati in prima udienza, compreso quello a carico del COGNOME, sarebbero stati rinviati senza procedere alle formalità d’apertura del dibattimento. Successivamente, non veniva effettuata alcuna comunicazione circa la fissazione di una nuova udienza sebbene il rinvio di ufficio comportasse un obbligo in tal senso e, nonostante l’assenza del difensore di fiducia, il processo veniva trattato, previa designazione di un sostituto d’ufficio, con conseguente lesione dei diritti di difesa e nullità assoluta del procedimento di primo grado e della sentenza che l’ha definito;
2.3 il vizio cumulativo della motivazione e il travisamento della prova. Secondo il difensore il solo fatto che l’accredito della somma provento della truffa sia avvenuto su una carta formalmente intestata al ricorrente non è circostanza sufficiente a fondare il giudizio di penale responsabilità del COGNOME, non essendo stata acquisita la documentazione relativa all’attivazione della postepay e difettando la prova che la stessa si trovasse nella materiale disponibilità dell’imputato;
2.4 la manifesta illogicità e la carenza di motivazione, avendo la Corte territoriale omesso
un’adeguata valutazione delle acquisizioni probatorie, limitandosi a ribadire le valutazioni del primo giudice.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Appare logicamente prioritaria la delibazione del secondo motivo relativo all’eccezione di nullità del processo di primo grado, che attinge esiti di manifesta infondatezza. Dall’accesso agli atti giustificato dalla natura della doglianza risulta che, in vista dell’udienza del 13/9/2021, il giudice monocratico pubblicava un ‘cronoprogramma’ nel quale individuava le attività da svolgere in relazione a ciascun processo e specificava che quelli che pervenivano in prima udienza sarebbero stati rinviati ‘dalle ore 9 in poi senza aprire il dibattimento’.
Non si tratta con tutta evidenza di un decreto di rinvio fuori udienza ma di un provvedimento organizzativo che prevedeva per i processi in prima udienza la sola verifica della costituzione delle parti, come in effetti avvenuto, giacché il 13/9/21 il giudice accertava la regolarità della citazione nei confronti dell’imputato, dichiarandone l’assenza, e del difensore, dando corso alla designazione di un sostituto d’ufficio ai sensi dell’art. 97, comma 4 cod. proc. pen. e successivamente rinviando il processo al 14 febbraio 2022.
La Corte d’Appello ha esattamente ricostruito le scansioni processuali rilevanti, disattendendo l’eccezione difensiva con corretti argomenti giuridici.
1.1 Questa Corte ha in più occasioni chiarito che la notifica del provvedimento di rinvio della trattazione del processo emesso dal giudice nell’assenza dell’imputato e in presenza del difensore al predetto nominato ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen., è dovuta all’imputato e/o al suo difensore di fiducia nel caso in cui sia dichiarata la nullità degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni o delle notificazioni ovvero nel caso in cui risulti che il difensore o l’imputato siano assenti per assoluta impossibilità di comparire dovuta a legittimo impedimento, posto che, al di fuori di tali eventualità, la lettura dell’ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloro che sono o che devono considerarsi presenti ai sensi dell’art. 420-ter, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 10968 del 22/01/2025, COGNOME, Rv. 287652 – 01; in senso conforme, Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, COGNOME, Rv. 227491 – 01; Sez. 6, n. 49125 del 01/10/2003, COGNOME, Rv. 227722 – 01).
L’eccezione processuale relativa al processo d’appello muove dall’assunto che, a seguito della richiesta di trattazione formulata da altra parte processuale, sia stata omessa la comunicazione dovuta al difensore ed è fondata.
Il processo è stato trattato in forma orale e definito all’udienza del 15/10/24. Dall’accesso agli atti emerge che:
-in data 20/4/2023 veniva emesso decreto di citazione per l’udienza del 13/6/23 nei confronti del solo COGNOME, ritualmente notificato, cui faceva seguito il 7 giugno 2023 la trasmissione delle conclusioni scritte a firma del difensore dell’imputato;
-all’udienza del 13/6/23 veniva rilevata la mancata citazione del coimputato appellante COGNOME sicché veniva disposto rinvio all’udienza del 12/12/23 e rinnovata la citazione nei confronti di entrambi gli imputati;
-in data 21/11/2023 l’Avv. COGNOME nell’interesse di NOME COGNOME formulava espressa richiesta di trattazione orale, cui non risulta abbia fatto seguito alcun provvedimento che disponesse in conformità né alcuna comunicazione alle parti sebbene le udienze, anche interlocutorie, si siano tenute secondo le regole del contraddittorio orale;
-all’udienza del 12/12/23 il Presidente dava atto dell’assenza di prova circa l’avvenuta citazione del COGNOME e del difensore del COGNOME (Avv. COGNOME) e rinviava all’udienza del 15/10/24, in relazione alla quale risultano ritualmente effettuate le notifiche. Alla data indicata il processo veniva definito, previa dichiarazione d’assenza del ricorrente e designazione di un sostituto d’ufficio del difensore di fiducia.
2.1 Sussiste nella specie la violazione dell’art. 23bis , comma 4, D.l. 137/2020 applicabile ratione temporis in virtù della norma transitoria di cui all’art. 94, comma 2, D. Lgs n. 150 /2022 in quanto l’atto d’appello risulta depositato in data 23 maggio 2022.
Questa Corte ha in più occasioni chiarito che, in tema di giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, è causa di nullità assoluta, ex artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., l’omesso avviso ai difensori di fiducia dell’imputato dell’accoglimento della richiesta della parte civile di trattazione orale del giudizio, prevedendo tale rito la presenza obbligatoria dei predetti difensori e non rilevando la partecipazione all’udienza di un sostituto, nominato ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 29349 del 15/03/2023, COGNOME, Rv. 284936 – 01; Sez. 3, n. 11170 del 15/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 286046 – 01).
Nella specie, sia il decreto originario che quelli rinnovati in data 19/9/23 e 19/7/2024 danno atto che il processo ‘verrà trattato con le modalità di cui all’art. 23bis L. 176/2020 pertanto l’udienza si terrà in camera di consiglio senza la partecipazione del Procuratore generale e dei difensori, salvo che lo stesso Procuratore generale o una delle parti private avanzino richiesta di discussione orale nel termine previsto dalla legge’. Rileva in particolare che la richiamata formula sia stata utilizzata nella citazione del 19/7/2024, in presenza della richiesta di trattazione orale da parte del COGNOME avanzata fin dal 21/11/23, la quale imponeva la comunicazione alle altre parti della trasformazione del rito. L’omissione incide sulla
rappresentanza dell’imputato e sui connessi diritti di difesa con conseguente nullità assoluta del processo d’appello e della sentenza impugnata.
S’impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte d’Appello di Napoli che, in diversa composizione, in ossequio al principio di terzietà del giudice, provvederà ad emendare il rilevato vizio. I restanti motivi sono assorbiti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Napoli per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, 28 Maggio 2025